CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 novembre 2025
Cassazione n. 39932/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1591/2025 UP - 06/11/2025 R.G.N. 21658/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 1. Con sentenza del 23/01/2025, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 15/06/2022, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione in ordine al reato di cui all’articolo 7 d.l. 4/2019. 3. In data 22 ottobre 2025 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, depositava memoria scritta in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso. 1. Il ricorso è inammissibile. Tuttavia, la successiva giurisprudenza ha delimitato la portata dell’attenuante in parola, ritenendo necessario che la speciale tenuità di cui all’articolo 62, n. 4), cod. pen., riguardi congiuntamente sia l’entità del lucro perseguito o conseguito dall’autore del reato, che l’evento dannoso o pericoloso causato (ex multis, con riferimento a diverse fattispecie delittuose e categorie di delitti, Sez. 6, n. 7905 del 20/05/1997, dep. 1998, Maniscale, Rv. 211378; Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851; Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, Konteye, Rv. 251888; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262193; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745; Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357). Tale è il caso che ricorre nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha rigettato l’analoga doglianza proposta con l’atto di appello, evidenziando come la indebita percezione della somma di euro 1.332,83 impedisce, in cifra assoluta, il riconoscimento dell’attenuante. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo