CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74/2000 poiché egli quale legale rappresentante non aveva presentato la dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2011. 2. Relativamente al superamento della soglia il ricorrente reitera le motivazioni dell'appello e non si confronta con le motivazioni della sentenza che correttamente evidenzia la validità dell'accertamento induttivo come emergente dalle fatture con l'inversione contabile e dalla stessa dichiarazione IRAP presentata dal contribuente. Inoltre per i costi evidenziava l'insussistenza della documentazione. Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.