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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13699/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12/02/2024, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Trabia il 04/09/2020; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo chiede una rivalutazione nel merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale con riguardo al motivo addotto dall'imputato, che è stato ritenuto non credibile per le contraddizioni ravvisate nella sua versione dei fatti; che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché non può essere invocata la mancanza di elemento psicologico o l'errore inevitabile sulla disposizione penale nel caso di specie/ che riguarda un oggetto in tutta evidenza atto ad offendere e di cui è vietato il porto; peraltro «in tema di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama, stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame» (Sez. 4, n. 1482 del 22/11/2018, dep. 2019, Lazzaroni, Rv. 274976 - 01); che l'applicazione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. non era stato richiestmelle conclusioni dinanzi al giudice di merito e l'omessa verifica d'ufficio della sussistenza delle condizioni per applicarla può essere oggetto di sindacato solo «a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); il motivo si limita ad evocare genericamente la mancanza di offensività (che già, in realtà, può considerarsi esclusa in forza degli apprezzamenti in fatto contenuti nella sentenza) e «il comportamento di certo non abituale», profili del tutto insufficienti a dimostrare una lacuna motivazionale sul punto; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12/02/2024, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Trabia il 04/09/2020; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo chiede una rivalutazione nel merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale con riguardo al motivo addotto dall'imputato, che è stato ritenuto non credibile per le contraddizioni ravvisate nella sua versione dei fatti; che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché non può essere invocata la mancanza di elemento psicologico o l'errore inevitabile sulla disposizione penale nel caso di specie/ che riguarda un oggetto in tutta evidenza atto ad offendere e di cui è vietato il porto; peraltro «in tema di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama, stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame» (Sez. 4, n. 1482 del 22/11/2018, dep. 2019, Lazzaroni, Rv. 274976 - 01); che l'applicazione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. non era stato richiestmelle conclusioni dinanzi al giudice di merito e l'omessa verifica d'ufficio della sussistenza delle condizioni per applicarla può essere oggetto di sindacato solo «a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); il motivo si limita ad evocare genericamente la mancanza di offensività (che già, in realtà, può considerarsi esclusa in forza degli apprezzamenti in fatto contenuti nella sentenza) e «il comportamento di certo non abituale», profili del tutto insufficienti a dimostrare una lacuna motivazionale sul punto; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M