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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34057/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 10 maggio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso, con il quale l'imputato denunzia inosservanza di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è in palese contrasto con il dato normativo, atteso che per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è necessario che il comportamento non sia abituale, mentre nel caso de quo, all'opposto, l'imputato è gravato da plurime condanne per reati contro il patrimonio o per fine di lucro; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che sussiste l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez.5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663) e, comunque, il motivo è generico in quanto reiterativo di censure già dedotte in appello e adeguatamente disattese; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 10 maggio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso, con il quale l'imputato denunzia inosservanza di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è in palese contrasto con il dato normativo, atteso che per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è necessario che il comportamento non sia abituale, mentre nel caso de quo, all'opposto, l'imputato è gravato da plurime condanne per reati contro il patrimonio o per fine di lucro; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che sussiste l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez.5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663) e, comunque, il motivo è generico in quanto reiterativo di censure già dedotte in appello e adeguatamente disattese; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co