CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 26031 / 20 20 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 43 -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5489/2019 della [OSCURATO:PERSONA]- sez. staccata di Brescia , depositata il 30 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. formulò all’Erario istanza di rimborso dell’importo di € 2.200.000,00, pari alla maggiore Ires versata per l’anno di imposta 2014. Questi i fatti che avevano determinato la richiesta della società: - nel 2010, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato, con riserva di nomina, le quote di [OSCURATO:SOCIETA]. dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dietro corrispettivo di €108.800.000,00, dei quali € 100.800.000,00 da corrispondere al closing e il residuo in unica soluzione entro il settimo anno successivo; -successivamente il terzo acquirente veniva nominato nella società [OSCURATO:SOCIETA]., che, incorporata [OSCURATO:SOCIETA]., ne aveva assunta la denominazione dal 1° gennaio 2011; -il 15 novembre 2012 gli acquirenti avevano manifestato la volontà di avvalersi di una garanzia connessa all’emersione di sopravvenienze passive; ne era seguito un contenzioso conclusosi con un accordo transattivo che prevedeva, fra l’altro, la rinuncia dei venditori al saldo del prezzo; - conseguentemente, l’acquirente aveva rettificato a bilanc io il costo della partecipazione acquisita e, per tale effetto, il disavanzo derivante dall’incorporazione, qualificando in nota integrativa il beneficio derivato dalla transazione come «riduzione del prezzo» e perciò rilasciando in contropartita il debito per prezzo differito nei confronti dei venditori; - su tali basi, la società aveva formulato istanza di interpello all’Agenzia delle entrate in relazione all’applicabilità al beneficio patrimoniale conseguito dell’art. 88, comma 3, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ipotizzandone che esso non concorresse a formare la base imponibile come sopravvenienza attiva; -l’Amministrazione aveva espresso parere contrario, qualificando il beneficio come indennità conseguita a titolo di risarcimento; la società, pertanto, aveva provveduto a versare la residua Ires a debito, con riserva di ripetizione. 2. L’Agenzia delle entrate respinse l’istanza di rimborso e la società impugnò detto diniego innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Mantova, che accolse il ricorso. Il successivo appello, proposto dall’Amministrazione avanti la sezione di Brescia della Commissione tributaria regionale, fu respinto. I giudici regionali osservarono cheil regolamento del contratto di cessione delle quote aveva qualificato gli eventuali rimborsi di sopravvenienze passive a favore dell’acquirente come restituzioni parziali del prezzo d’acquisto;ritennero, quindi, che tale volontà fosse stata confermata dalle parti nell’accordo transattivo. Da tanto fecero discendere il rilievo in base al quale il minor prezzo pattuito in sede di transazione doveva essere portato in diminuzione dal disavanzo di fusione, che ne comprendeva già l’ammontare in vista del saldo entro sette anni dal closing, posto che una parte del corrispettivo era già stataiscrittaa bilancio nello stato patrimoniale alla voce «avviamento». Andava dunque ritenuta corretta la scelta della società di annullare il debito per prezzo differito già appostato a bilancio alla voce «debiti verso altri finanziatori», senza impatto sul conto economico e senza conseguenze fiscali. Tale complessiva ricostruzione, ad avviso dei giudici d’appello, non era mai stata contestata dall’Amministrazione e non giustificava il diverso trattamento fiscale dell’aggiustamento del prezzo d’acquisto; né la stessa poteva paragonarsi ad un indennizzo assicurativo, sì da essere qualificata come sopravvenienza. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società intimata ha depositato controricorsoe ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, il compendio argomentativo della pronunzia impugnata integrerebbe un’ipotesi di motivazione apparente. La C.T.R., infatti, dopo aver valorizzato la volontà delle parti, aveva proseguito nella disamina della fattispecie con asserzioni incongrue e causalmente scollegate da tale rilievo, confondendo il prezzo con il disavanzo di fusione ed omettendo di chiarire la ragione per la quale la somma riconosciuta a titolo di indennizzo andasse qualificata come riduzione del prezzo e non come risarcimento del danno. 2. Il secondo mezzo denunzia falsa applicazione dell’art. 88 TUIR (ancorché erroneamente indicato dalla ricorrente come «d.P.R. 600 del 1973») e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui non ha considerato che, ovele parti si fossero effettivamente determinate nel senso di una riduzione del prezzo di compravendita , ciò sarebbe dovuto emergere da elementi obiettivi, significativi d e lla loro volontà in tal senso, «rimodulata a seguito di una rinegoziazione delle rispettive prestazioni con riferimento al contratto di compravendita, tale essendo l’atto di cessione delle partecipazioni». La ricorrente, più in particolare, assume che la C.T.R.si sarebbe arrestata al valore letterale delle parole, trascurando di accertare la comune intenzione delle parti; e che, ove ciò avesse compiuto, ne avrebbe dovuto necessariamente inferire che la transazione non intaccava le obbligazioni originarie, ma azionava le garanzie di manleva e indennizzo previstenel contratto di cessione come patti autonomi e svincolati dall’obbligo principale per il caso in cui fossero emerse sopravvenienze passive, come del resto riconosciuto dalla stessa contribuente nella sua istanza di rimborso. 3. Il primo motivo non è fondato. 3.1. Occorre premettere che, conformemente all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, la motivazione della sentenza può dirsi apparente quando «essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture» (così, per tutte, Cass. n. 6758/2022; Cass. n. 13977/2019). 3.2. Nel caso di specie, il percorso logico seguito dai giudici d’appello, seppureesposto in termini sintetici, non integra la fattispecie appena descritta. La decisione, infatti, muove dalla premessa del rilievo letterale, in seno al contratto di cessione delle partecipazioni, della qualifica come «restituzione parziale del prezzo d’acquisto» dei rimborsi delle sopravvenienze passive in favore dell’acquirente. Su tale base, sufficientemente individuata, la C.T.R. valuta poi la successivatransazione, rit enendo che non sussistano elementi tali da mutare la qualifica apportata ai rimborsi , e, coerentemente, esclude l’ammontare corrispondente dal computo della base imponibile. Anche tale ultimo ragionamento appare adeguatamente rappresentato nei suoi tratti essenziali, poiché i giudici d’appello hanno espressamente ricondotto alla scelta delle parti di qualificare i rimborsi come “riduzione del prezzo di compravendita” la successiva diminuzione del disavanzo di fusione, il cui ammontare era determinato tenendo conto del prezzo originario, e, quali ulteriori conseguenze, le modifiche dei connessi appostamenti di bilancio. La sentenza è dunque esente dal vizio denunziato. 4. È invece fondato il secondo motivo. 4.1. Va premesso, al riguardo, che la censura si articola i n due profili. L’Agenzia delle entrate, infatti, assume che i giudici d’appello avrebbero violato l’art. 88 TUIR, attribuendo natura di sopravvenienza attivaall’importo oggetto di accordo transattivo; ma tale affermazione costituisce il punto di arrivo della critica mossa alla sentenza impugnata, che, in realtà , si appunta esclusivamente sull’interpretazione dei contratti operata dalla C.T.R. È su tale profilodella censura, pertanto, che occorre soffermarsi. 4.2. In proposito, la ricorrente contesta il ricorso esclusivo, da parte dei giudici d’appello, al criterio di interpretazione letterale, pur in presenza di comportamenti delle parti significativi di una volontà diversa. In particolare, evidenzia che la sentenza impugnata havalorizzato una clausola del contratto di cessione – secondo la quale «i rimborsi delle sopravvenienze passive a favore dell’acquirente sarebbero stati effettuati a titolo di restituzione parziale del prezzo d’acquisto»– e si è poi limitata a ritenere che tale volontà «appare essere confermata» nell’accordo transattivo.Osserva, in senso contrario, che il comportamento delle parti, come estrinsecatosi tanto nella fase temporale corrente fra la cessione di quote e la transazione, quanto (per il solo lato della cedente, odierna controricorrente) nella successiva istanza di rimborso, rendeva palese una diversa natura delle garanzie rilasciate ai compratori in sede di compravendita, che la successiva transazione, a quest’ultima collegata, non aveva modificato. 4.3. Le osservazioni della ricorrente mettono in luce due profili di criticità nella sentenza impugnata. In primo luogo, infatti,i giudici d’appello non appaiono aver tenuto in adeguata considerazione l’evidente collegamento fra il contratto di cessione in partecipazione e la successiva transazione. Sul piano ermeneutico, infatti, tale rilievo avrebbe dovuto comportare l’ampliamento del piano di indagine , poiché l’interpretazione dei contratti collegati postula che sia accertata la volontà dalle parti in termini complessivi, vale a dire nel l’intero contesto delle operazioniavvinte dal nesso funzionale (v. ad es. Cass.n. 18585/2016). La C.T.R., invece, si è arrestata a un d ato letterale rinvenuto nel primo contratto, senza tener conto de l comportamento delle parti ad esso successivo, come manifestatosi in relazione al contratto di transazione. 4.4. Inoltre, l’indagine sulla volontà delle parti non può non tener conto degli approdi ai quali è pervenuta la giurisprudenza di questa Cortein tema di compravendita di partecipazioni. È stato affermato, in particolare, che, in tale ambito, le garanzie a favore del cessionario che riguardano la condizione economica e patrimoniale della società cd. target, lecui partecipazioni costituiscono oggetto della compravendita, e che sono tradizionalmente rappresentate «dal reintegro, totale o parziale, di passività sopravvenute, usualmente di natura fiscale, riferibili alla gestione anteriore all'acquisto» (Cass. n. 17011/2020) , non possono ritenersi coessenzialial contratto di cessione. Quella sulla società target , infatti, non costituisc e una mera specificazione delle ordinarie garanzie del venditore per i vizi della cosa venduta, poiché l’oggetto della compravendita consiste nelle quote di partecipazione, alle quali i vizi non possono ritenersi riferi t i (v. ad es. Cass. n. 9347/2023; Cass. n. 7183/2019). Pertanto, a tale garanzia può essere attribuita natura autonom a, tale da ricondurlaad un obbligo lato sensu assicurativ o , laddove non si ritenga sussistente alcun nesso fra l’indennizzo e l’operazione di cessione in partecipazione. In alternativa, alla stessapuò essere attribuita natura di “ clausol a di aggiustamento del prezzo”, ove si ritenga che con essa le parti abbiano inteso correlare il corrispettivo dell'acquisizione, o parte di esso, a determinati eventi futuri legati all'andamento economico- finanziario della società oggetto di acquisizione, predeterminando un'eventuale rettifica, in aumento o in diminuzione, del prezzo di cessione della partecipazione. 4.5.È pertanto in relazione a tali distinte possibilità, che assumono rilievo decisivo nell’ottica delle ricadute sul piano fiscale degli obblighi assunti dalle parti, che doveva essere condotta l’attività ermeneutica sull’operazione negoziale posta in essere dalle parti; anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata appare meritevole delle censure rivoltedalla ricorrente. Consegue l’accoglimento del secondo motivo. 5. Si può così procedere all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale la società controricorrente denunzia la «inammissibilità del ricorso in appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992», perché formulato «senza individuazione degli specifici motivi di doglianza» e «senza indicazione dei capi della sentenza di cui è stata chiesta la riforma». La contribuente ripropone pertanto letteralmente, in questa sede, il motivo di gravame che sostiene essere stato considerato assorbito dai giudici d’appello. 5.1. Il motivo è ammissibile, dovendosi ritenere che lo stesso sia stato non già considerato assorbito, bensì oggetto di statuizione implicita da parte dei giudici d’appello, i quali hanno poi deciso sul merito della pretesa erariale. In proposito, infatti, questa Corte ha affermato che, nel caso in cui la sentenza impugnata con ricorso principale abbia implicitamente risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporrericorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ.pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica(Cass. n. 33109/2021). 5.2. Ciò posto, il motivo è infondato. La lettura dell’atto di appello dell’Amministrazione, consentita dalla deduzione di un error in procedendo, consente infatti di individuarne con sufficiente chiarezza le critiche rivolte alla pronunzia di primo grado, avuto riguardo al fatto che il perimetro del disputatum risulta circoscritto a un’unica questione di diritto. 6. In conclusione, il ricorso principale va accolto in relazione al secondo motivo; tutte le altre censure vanno rigettate. Il ricorso incidentale va rigettato.La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, è cassata con rinvio al giudice a quo, affinché proceda ad un nuovo esame in sede di rinvio sulla base degli indicati criteri ermeneutici. Lo stesso giudice provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale con riferimento al secondo motivo, rigettate tutte le restanti censure, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia-sez. staccata di Brescia anche per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti