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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06925/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento, che ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dall'imputato avverso la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato in ordine al reato di diffamazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo, unico, motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale in ordine ai termini di impugnazione ritenuti applicabili avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale in tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro Il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza e, per le parti non presenti e, comunque, nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito al sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216).

Nel caso de quo, la sentenza è stata depositata oltre i quindici giorni, in data 27 novembre 2024 con avviso notificato in data 2 dicembre 2024.

Pertanto, il termine per proporre impugnazione è decorso in data 17 dicembre 2024, anteriormente alla data di presentazione dell'atto di appello, intervenuta il 14 gennaio 2025; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; non risultando i profili di inammissibilità superabili alla stregua del contenuto della memoria difensiva del 3.11.2025.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento, che ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dall'imputato avverso la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato in ordine al reato di diffamazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo, unico, motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale in ordine ai termini di impugnazione ritenuti applicabili avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale in tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro Il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza e, per le parti non presenti e, comunque, nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito al sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216). Nel caso de quo, la sentenza è stata depositata oltre i quindici giorni, in data 27 novembre 2024 con avviso notificato in data 2 dicembre 2024. Pertanto, il termine per proporre impugnazione è decorso in data 17 dicembre 2024, anteriormente alla data di presentazione dell'atto di appello, intervenuta il 14 gennaio 2025; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; non risultando i profili di inammissibilità superabili alla stregua del contenuto della memoria difensiva del 3.11.2025. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 n