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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17648/2026

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ale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, FlaviaAlemi, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 5 febbraio 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso indata 28 aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la somma di 45.000 euro.Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che il Pubblico Ministero procedente,con provvedimento del 24 settembre 2025, aveva convertito il sequestroprobatorio della somma di denaro rivendicata da [OSCURATO:PERSONA] in sequestro preventivod’urgenza, successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli con decreto del 30 settembre 2025.

Ne conseguiva il venirmeno dell’interesse attuale e concreto a coltivare l’impugnazione proposta avversol’originario sequestro probatorio, non più esistente; le eventuali doglianzedovevano, pertanto, essere rivolte al sequestro preventivo disposto dal Giudiceper le indagini preliminari.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt.262, comma 3, cod. proc. pen., 321, commi 1 e 3-bis cod. proc. pen., 125 cod.proc. pen.; illegittimità della conversione del sequestro probatorio in sequestropreventivo in difetto di impulso formale di parte e di un provvedimento esplicitodel Giudice per le indagini preliminari e conseguente violazione dell'obbligo dimotivazione.Si deduce, in particolare, che la conversione del sequestro probatorio insequestro preventivo avrebbe richiesto una espressa richiesta del PubblicoMinistero e un provvedimento formale del Giudice per le indagini preliminari.

Nelcaso di specie, invece, il Pubblico Ministero, con decreto del 24 settembre 2020,non avrebbe formulato istanza di conversione, ma avrebbe disposto un sequestropreventivo d’urgenza, chiedendone al Giudice la convalida e, altresì, l’adozione diun autonomo decreto di sequestro preventivo.

A sua volta, il Giudice per le indaginipreliminari, con ordinanza del 30 settembre 2025, non aveva convalidato ilsequestro d’urgenza e aveva proceduto a disporre il sequestro preventivo.Ne consegue che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, con il decretodel 24 settembre 2025, il Pubblico ministero avesse inequivocabilmentemanifestato la volontà di trasformare l’originario titolo ablatorio da probatorio inpreventivo.

In definitiva, si sostiene che, in difetto di rituale conversione, ilsequestro probatorio del 28 aprile 2025 e il sequestro preventivo disposto dalGiudice per le indagini preliminari il 30 settembre 2025 coesistono quali titoliautonomi e distinti; pertanto, l’ordinanza impugnata, nel non riconoscere talecoesistenza e nel ritenere, invece, estinto il sequestro probatorio, sarebbe incorsain violazione di legge.2.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 324 cod. proc. pen., 568,comma 4, cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen.Persistenza dell'interesse difensivo di [OSCURATO:PERSONA] alla rimozione delvincolo probatorio per finalità di esclusione dal fascicolo dibattimentale econseguente violazione dell'obbligo di motivazione.Si deduce che la Corte, con sentenza della Seconda Sezione resa l’8 gennaio2026 n. 2062, ha già annullato la prima declaratoria di inammissibilità nel presenteprocedimento affermando con chiarezza che l'interesse a proporre richiesta diriesame del sequestro probatorio prescinde dall'interesse alla restituzione inquanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche alsolo fine di evitare che l'oggetto in sequestro concorra a formare il compendioprobatorio utilizzabile ai fini della decisione e che il verbale di sequestro, in quantopienamente utilizzabile ai fini decisori.Si deduce, quindi, che, essendo il verbale di sequestro probatorio un attoirripetibile, come tale destinato a confluire nel fascicolo del dibattimento ai sensidell'art. 431 cod. proc. pen., e considerato che l'annullamento del decreto diconvalida del sequestro probatorio priverebbe l'accusa della base giuridica di taleelemento, ne conseguirebbe un interesse probatorio di natura processuale ecostituzionalmente garantito di [OSCURATO:PERSONA] a coltivare l’impugnazioneavverso detto provvedimento.Ne consegue che il Tribunale, negando la persistenza dell'interesse aimpugnare, avrebbe erroneamente applicato le norme processuali che disciplinanola legittimazione e l'interesse ad impugnare ed avrebbe reso sul punto unamotivazione meramente apparente, incorrendo nel vizio di violazione di leggedenunciato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.2.

In materia di sequestro probatorio o preventivo, il ricorso per cassazioneè ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientrano lamancanza assoluta o la motivazione meramente apparente del provvedimento,ma non l’illogicità manifesta (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226710 – 01; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2,n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).2.1.

In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato averificare la sussistenza del fumus commissi delicti in termini di astrattaconfigurabilità del reato e di idoneità degli elementi rappresentati a giustificareulteriori indagini, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concretafondatezza dell'accusa, (Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv.206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01).2.2.

Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, siapur concisa, che dia conto delle ragioni per cui i beni siano qualificabili come corpodel reato o cose pertinenti e della specifica finalità probatoria perseguita; taleobbligo sussiste anche quando il bene sequestrato costituisca corpo del reato (Sez.U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. 2, n. 46130 del04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01).2.3.

Il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali deldecreto genetico individuando autonomamente le finalità probatorie del sequestro,trattandosi di prerogativa riservata al Pubblico Ministero (Sez. 2, n. 49536 del22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01).2.4.

Infine, è stato chiarito che l'onere motivazionale del pubblico ministeroper il decreto di sequestro probatorio o per la convalida del sequestro effettuatodalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l'utilizzo di un moduloprestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere leragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiestodall'art. 253 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Dalton,Rv. 275007 – 01).2.5.

Con specifico riguardo alla questione della possibile coesistenza, sulmedesimo bene, di un decreto di sequestro preventivo e di un decreto di sequestroprobatorio, la Corte ha chiarito che si tratta di misure ontologicamente distinte, inquanto funzionali al soddisfacimento di esigenze diverse.Il sequestro disposto per finalità probatorie, infatti, non coincide con ilsequestro preventivo e non ne è assorbito, sicché l’adozione della misura di cuiall’art. 321 cod. proc. pen. non priva di autonoma efficacia il precedente vincoloreale, imposto per acquisire e conservare, a disposizione dell’autorità procedente,gli elementi di prova utili alle indagini (Sez. 3, n. 39449 del 04/07/2013, Polita,Rv. 257371 – 01).Coerente con tale principio è l’affermazione che è legittimo il sequestropreventivo di un bene gravato da sequestro probatorio, alla condizione chesussista il pericolo concreto ed attuale della cessazione dell'esigenza probatoria,tale da rendere attuale il pericolo che il bene (nella specie una somma di denaro),una volta rientrato nella disponibilità dell'imputato, possa essere da quest'ultimosottratto alle esigenze protette dall'art. 321 cod. proc. pen. (nella specie la misuraablatoria della confisca) (Sez. 2, n. 5967 del 08/01/2014, Piccirillo, Rv. 258271 –01; in motivazione, la Corte ha chiarito che il possibile venire meno, nel corso delprocedimento, della funzione probatoria può rendere attuale il pericolo che la cosasequestrata, una volta rientrata in possesso della persona indagata o imputata,possa essere trafugata e sottratta; Sez.

U, n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995,Adelio, Rv. 200114 - 01).Dall’autonomia delle due misure ablatorie discende che il sequestroprobatorio non può ritenersi implicitamente convertito in sequestro preventivo peril solo fatto dell’adozione di quest’ultimo provvedimento, in assenza di una esplicitarichiesta del pubblico ministero espressamente diretta alla conversione del vincoloe del conseguente provvedimento del giudice per le indagini preliminari (Sez. 3,n. 1501 del 22/06/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272033 – 01; Sez. 1, n. 8995del 13/02/2008, Gentile, Rv. 239516 – 01).2.6.

Nel caso in esame, dal decreto di sequestro preventivo d’urgenzaemesso dal Pubblico Ministero in data 24 settembre 2025 risulta che non è stataoperata alcuna conversione dell’originario sequestro probatorio in sequestropreventivo.Né tale provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le indaginipreliminari con l’ordinanza del 30 settembre 2025, il quale si è limitato ad adottareun autonomo decreto di sequestro preventivo, escludendo la ricorrenza delrequisito dell’urgenza, proprio in considerazione della possibilità, non esercitatadal Pubblico Ministero, di ricorrere allo strumento ordinario della formale richiestadi conversione del sequestro probatorio in preventivo.Muovendo dal presupposto erroneo dell’avvenuta trasformazione del titoloablatorio, il Tribunale ha ritenuto insussistente l’interesse all’impugnazione delsequestro probatorio e ha, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso.Ne consegue che, con l’ordinanza impugnata, non è stato emendato il viziodi mancanza di motivazione, rilevato da questa Corte con la sentenza diannullamento con rinvio dell’8 gennaio 2026, con la quale era stato evidenziatoche il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero presentava vizimotivazionali sia in ordine al fumus del reato ipotizzato, sia con riguardo allaindicazione delle esigenze investigative che ne avevano giustificato l'emissione.Tali vizi erano stati puntualmente denunciati con l’istanza di riesame,mediante memoria difensiva depositata il 26 settembre 2025, avverso un decretodi convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 28 aprile 2025mediante l’utilizzo di un modulo prestampato, dal quale non era dato desumere,neppure in forma sintetica, le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione delvincolo reale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.Ne consegue la pronunzia di sentenza di annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata e del provvedimento genetico.

Si omette di disporre ildissequestro e la restituzione della somma all’avente diritto risultando la stessaassoggettata anche a sequestro preventivo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio delPubblico Ministero in data 28 aprile 2025.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, FlaviaAlemi, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 febbraio 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso indata 28 aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la somma di 45.000 euro.Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che il Pubblico Ministero procedente,con provvedimento del 24 settembre 2025, aveva convertito il sequestroprobatorio della somma di denaro rivendicata da [OSCURATO:PERSONA] in sequestro preventivod’urgenza, successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli con decreto del 30 settembre 2025. Ne conseguiva il venirmeno dell’interesse attuale e concreto a coltivare l’impugnazione proposta avversol’originario sequestro probatorio, non più esistente; le eventuali doglianzedovevano, pertanto, essere rivolte al sequestro preventivo disposto dal Giudiceper le indagini preliminari.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt.262, comma 3, cod. proc. pen., 321, commi 1 e 3-bis cod. proc. pen., 125 cod.proc. pen.; illegittimità della conversione del sequestro probatorio in sequestropreventivo in difetto di impulso formale di parte e di un provvedimento esplicitodel Giudice per le indagini preliminari e conseguente violazione dell'obbligo dimotivazione.Si deduce, in particolare, che la conversione del sequestro probatorio insequestro preventivo avrebbe richiesto una espressa richiesta del PubblicoMinistero e un provvedimento formale del Giudice per le indagini preliminari. Nelcaso di specie, invece, il Pubblico Ministero, con decreto del 24 settembre 2020,non avrebbe formulato istanza di conversione, ma avrebbe disposto un sequestropreventivo d’urgenza, chiedendone al Giudice la convalida e, altresì, l’adozione diun autonomo decreto di sequestro preventivo. A sua volta, il Giudice per le indaginipreliminari, con ordinanza del 30 settembre 2025, non aveva convalidato ilsequestro d’urgenza e aveva proceduto a disporre il sequestro preventivo.Ne consegue che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, con il decretodel 24 settembre 2025, il Pubblico ministero avesse inequivocabilmentemanifestato la volontà di trasformare l’originario titolo ablatorio da probatorio inpreventivo. In definitiva, si sostiene che, in difetto di rituale conversione, ilsequestro probatorio del 28 aprile 2025 e il sequestro preventivo disposto dalGiudice per le indagini preliminari il 30 settembre 2025 coesistono quali titoliautonomi e distinti; pertanto, l’ordinanza impugnata, nel non riconoscere talecoesistenza e nel ritenere, invece, estinto il sequestro probatorio, sarebbe incorsain violazione di legge.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 324 cod. proc. pen., 568,comma 4, cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen.Persistenza dell'interesse difensivo di [OSCURATO:PERSONA] alla rimozione delvincolo probatorio per finalità di esclusione dal fascicolo dibattimentale econseguente violazione dell'obbligo di motivazione.Si deduce che la Corte, con sentenza della Seconda Sezione resa l’8 gennaio2026 n. 2062, ha già annullato la prima declaratoria di inammissibilità nel presenteprocedimento affermando con chiarezza che l'interesse a proporre richiesta diriesame del sequestro probatorio prescinde dall'interesse alla restituzione inquanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche alsolo fine di evitare che l'oggetto in sequestro concorra a formare il compendioprobatorio utilizzabile ai fini della decisione e che il verbale di sequestro, in quantopienamente utilizzabile ai fini decisori.Si deduce, quindi, che, essendo il verbale di sequestro probatorio un attoirripetibile, come tale destinato a confluire nel fascicolo del dibattimento ai sensidell'art. 431 cod. proc. pen., e considerato che l'annullamento del decreto diconvalida del sequestro probatorio priverebbe l'accusa della base giuridica di taleelemento, ne conseguirebbe un interesse probatorio di natura processuale ecostituzionalmente garantito di [OSCURATO:PERSONA] a coltivare l’impugnazioneavverso detto provvedimento.Ne consegue che il Tribunale, negando la persistenza dell'interesse aimpugnare, avrebbe erroneamente applicato le norme processuali che disciplinanola legittimazione e l'interesse ad impugnare ed avrebbe reso sul punto unamotivazione meramente apparente, incorrendo nel vizio di violazione di leggedenunciato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.2. In materia di sequestro probatorio o preventivo, il ricorso per cassazioneè ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientrano lamancanza assoluta o la motivazione meramente apparente del provvedimento,ma non l’illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226710 – 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2,n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).2.1. In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato averificare la sussistenza del fumus commissi delicti in termini di astrattaconfigurabilità del reato e di idoneità degli elementi rappresentati a giustificareulteriori indagini, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concretafondatezza dell'accusa, (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv.206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01).2.2. Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, siapur concisa, che dia conto delle ragioni per cui i beni siano qualificabili come corpodel reato o cose pertinenti e della specifica finalità probatoria perseguita; taleobbligo sussiste anche quando il bene sequestrato costituisca corpo del reato (Sez.U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. 2, n. 46130 del04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01).2.3. Il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali deldecreto genetico individuando autonomamente le finalità probatorie del sequestro,trattandosi di prerogativa riservata al Pubblico Ministero (Sez. 2, n. 49536 del22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01).2.4. Infine, è stato chiarito che l'onere motivazionale del pubblico ministeroper il decreto di sequestro probatorio o per la convalida del sequestro effettuatodalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l'utilizzo di un moduloprestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere leragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiestodall'art. 253 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Dalton,Rv. 275007 – 01).2.5. Con specifico riguardo alla questione della possibile coesistenza, sulmedesimo bene, di un decreto di sequestro preventivo e di un decreto di sequestroprobatorio, la Corte ha chiarito che si tratta di misure ontologicamente distinte, inquanto funzionali al soddisfacimento di esigenze diverse.Il sequestro disposto per finalità probatorie, infatti, non coincide con ilsequestro preventivo e non ne è assorbito, sicché l’adozione della misura di cuiall’art. 321 cod. proc. pen. non priva di autonoma efficacia il precedente vincoloreale, imposto per acquisire e conservare, a disposizione dell’autorità procedente,gli elementi di prova utili alle indagini (Sez. 3, n. 39449 del 04/07/2013, Polita,Rv. 257371 – 01).Coerente con tale principio è l’affermazione che è legittimo il sequestropreventivo di un bene gravato da sequestro probatorio, alla condizione chesussista il pericolo concreto ed attuale della cessazione dell'esigenza probatoria,tale da rendere attuale il pericolo che il bene (nella specie una somma di denaro),una volta rientrato nella disponibilità dell'imputato, possa essere da quest'ultimosottratto alle esigenze protette dall'art. 321 cod. proc. pen. (nella specie la misuraablatoria della confisca) (Sez. 2, n. 5967 del 08/01/2014, Piccirillo, Rv. 258271 –01; in motivazione, la Corte ha chiarito che il possibile venire meno, nel corso delprocedimento, della funzione probatoria può rendere attuale il pericolo che la cosasequestrata, una volta rientrata in possesso della persona indagata o imputata,possa essere trafugata e sottratta; Sez. U, n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995,Adelio, Rv. 200114 - 01).Dall’autonomia delle due misure ablatorie discende che il sequestroprobatorio non può ritenersi implicitamente convertito in sequestro preventivo peril solo fatto dell’adozione di quest’ultimo provvedimento, in assenza di una esplicitarichiesta del pubblico ministero espressamente diretta alla conversione del vincoloe del conseguente provvedimento del giudice per le indagini preliminari (Sez. 3,n. 1501 del 22/06/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272033 – 01; Sez. 1, n. 8995del 13/02/2008, Gentile, Rv. 239516 – 01).2.6. Nel caso in esame, dal decreto di sequestro preventivo d’urgenzaemesso dal Pubblico Ministero in data 24 settembre 2025 risulta che non è stataoperata alcuna conversione dell’originario sequestro probatorio in sequestropreventivo.Né tale provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le indaginipreliminari con l’ordinanza del 30 settembre 2025, il quale si è limitato ad adottareun autonomo decreto di sequestro preventivo, escludendo la ricorrenza delrequisito dell’urgenza, proprio in considerazione della possibilità, non esercitatadal Pubblico Ministero, di ricorrere allo strumento ordinario della formale richiestadi conversione del sequestro probatorio in preventivo.Muovendo dal presupposto erroneo dell’avvenuta trasformazione del titoloablatorio, il Tribunale ha ritenuto insussistente l’interesse all’impugnazione delsequestro probatorio e ha, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso.Ne consegue che, con l’ordinanza impugnata, non è stato emendato il viziodi mancanza di motivazione, rilevato da questa Corte con la sentenza diannullamento con rinvio dell’8 gennaio 2026, con la quale era stato evidenziatoche il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero presentava vizimotivazionali sia in ordine al fumus del reato ipotizzato, sia con riguardo allaindicazione delle esigenze investigative che ne avevano giustificato l'emissione.Tali vizi erano stati puntualmente denunciati con l’istanza di riesame,mediante memoria difensiva depositata il 26 settembre 2025, avverso un decretodi convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 28 aprile 2025mediante l’utilizzo di un modulo prestampato, dal quale non era dato desumere,neppure in forma sintetica, le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione delvincolo reale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.Ne consegue la pronunzia di sentenza di annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata e del provvedimento genetico. Si omette di disporre ildissequestro e la restituzione della somma all’avente diritto risultando la stessaassoggettata anche a sequestro preventivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio delPubblico Ministero in data 28 aprile 2025.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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