CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e cReùGct ORDINANZA ì,,Teitpc 0--t-0 sz A sul ricorso 15968-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. _ 401/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rg. 15968/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] +2 Ritenuto che: L'agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] (oggi deceduta) avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso per il 90% delle imposte pagate a titolo IRPEF, ILOR, [OSCURATO:PERSONA] e ISI in relazione al triennio 1990-1992, risiedendo i contribuenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, ha rigettato l'appello. La CTP riuniva i ricorsi, ritenendo che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso rg. 18044/2009 e [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso 18044/2009 fossero la medesima persona. Nel merito, accoglieva i ricorsi riuniti e dichiarava il diritto dei ricorrenti al rimborso delle imposte specificate. La CTR ha preliminarmente rilevato l'erronea riunione dei ricorsi da parte della CTP, in quanto basata sull'inesatto presupposto che fossero stati proposti dalla stessa persona e che si diversificassero solo per l'oggetto. Dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, la CTR ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] nato il 16.03.56, e [OSCURATO:PERSONA] nato 1'8.8.47 e [OSCURATO:PERSONA], non hanno beneficiato, quali titolari del reddito di impresa, nel periodo di riferimento di alcun aiuto di Stato; pertanto, atteso che l'Ufficio nulla ha osservato in merito, ha ritenuto provata la circostanza della insussistenza di una sovrapposizione di contributi. [OSCURATO:PERSONA] nato nel 16.03.56, Giovanni concetto Manganaro e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] nato 1'8.8.47 e [OSCURATO:PERSONA], si costituiscono con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso, l'Ufficio lamenta la nullità della sentenza per omesso esame o omessa pronuncia sulle censure proposte da tutte le parti in causa, in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112; violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del D.Igs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per aver la CTR preliminarmente rilevato l'erroneità della riunione dei giudizi autonomamente disposta dalla CTP e non averne poi disposto la separazione. Rilevato che: non risulta comunicata l'udienza di trattazione ai contribuenti. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, per notifica dell'avviso di udienza a tutte le parti. Roma, 6 l