CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 13621/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22182/2019r.g. proposto da: C.G.I.L. [OSCURATO:PERSONA] – SICILIA , con sede in Palermo, alla via Bernabei n. 22 , in persona de l [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata a l ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 44, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ COOPERATIVA , con sede in Catania , alla v ia Calatafimi n. 10 , in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliain Roma, alla via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] diSan Lio. - controricorrente - e C.G.I.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Catania, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 40,in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso la sentenza, n. cron. 290 /20 1 9 , della [OSCURATO:PERSONA] L O [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 09/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato l’8 luglio 2010, E.C.A.P. Catania (Ente confederale addestramento professionale, oggi E.C.A.P. [OSCURATO:PERSONA]. coop.), associazione senza scopo di lucro costituente articolazione provinciale di E.C.A.P. Sicilia, citò C.G.I.L. - Camera del Lavoro Metropolitana di Catania, C.G.I.L. Sicilia ed [OSCURATO:PERSONA] (già presidente di E.C.A.P./C.G.I.L. di Catania), innanzi al Tribunale di Catania esponendo che: i) il Comitato direttivo di C.G.I.L. Sicilia aveva deliberato la cessazione di E.C.A.P. Sicilia (costituente articolazione di C.G.I.L. Sicilia), la costituzione di nuove associazioni E.C.A.P.provinciali e l’assunzione, da parte, rispettivamente, di C.G.I.L. Sicilia e delle C.G.I.L. territoriali dei debiti dei cessati E.C.A.P.Sicilia ed E.C.A.P.provinciali (ivi compreso di E.C.A.P. Catania), in base al verbale del 5 maggio 2000 del Comitato direttivo di CGIL Sicilia; ii) i debiti di E.C.A.P. Catania gravavano su C.G.I.L.-Camera del [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, su C.G.I.L. Sicilia, che si erano accollate le passività delle cessate E.C.A.P.provinciali. Su tali premesse, chiese condannarsi queste ultime al rimborso dell’importo complessivo di € 33.048,68, oltre interessi dall’avvenuto pagamento al soddisfo, che assumeva di aver corrisposto a [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], creditori dell’estinto E.C.A.P./C.G.I.L. di Catania giusta la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 1011/2000. In via subordinata, ove fosse stata ritenuta la sua reale qualità di successore a titolo universale dell’estinto E.C.A.P./C.G.I.L. di Catania, chiese condannarsi il Villari, nella indicata qualità, ex art. 38 cod. civ., al pagamento della medesima somma. 1.1. Costituitisi tutti i convenuti, che contestarono, ciascuno per quanto di propria ragione, l’avversa pretesa, chiedendone il rigetto, l’adito tribunale, con sentenza del 2 marzo 2015, n. 937, respinse la domanda dell’attrice. 2. Il gravame promosso da quest’ultima avverso quella statuizione fu deciso dall’adita Corte di appello di Catania con sentenza del 28 gennaio/8 febbraio 2019, n. 290, resa nel contraddittorio con C.G.I.L.-Camera del Lavoro Metropolitana di Catania e C.G.I.L. Sicilia e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], con cui così dispose: «[…] in accoglimento del proposto appello, condanna, per le causali di cui in motivazione, la C.G.I.L. Sicilia a rimborsare all’E.C.A.P. Catania la somma di € 33.048,68, oltre interessi legali dal dì dell’indebito pagamento al soddisfo; condanna la C.G.I.L. Sicilia al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa dell’E.C.A.P. Catania nel doppio grado di giudizio […]; dichiara irripetibili le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado di appello della Camera del Lavoro Metropolitana di Catania». 2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte, assumendo di «dover rimeditare le considerazioni» che, in una precedente controversia assolutamente analoga, l’avevano indotta «a concludere per la ricorrenza, nel caso di specie, di “un fenomeno di successione a titolo universale dell’ente neo costituito rispetto a quello cessato con conseguente subentro del primo nella titolarità attiva e passiva dei rapporti già facenti capo al secondo”», opinò che: i) «qualsiasi successione a titolo universale postula, quale assioma indefettibile di cui l’art. 462 c.c. costituisce espressione nel campo della successione universale mortis causa ( ed è a fortiori destinato a valere in quello della successione universaleinter vivos), l’esistenza sub specie juris del successore al momento della successione. Nel caso a mani, pertanto, non è dato di affermare la sussistenza di alcuna successione a titolo universale ove, in via affatto assorbente, si consideri che – nel momento in cui veniva deliberata, mercè il summenzionato verbale assembleare del 5.5.2000, la cessazione (rectius, lo scioglimento) anche dell’E.C.A.P./C.G.I.L. di Catania – l’E.C.A.P. Catania era ancora di là da venire, essendo stato infatti costituito […] solo a rogito in notar Dioguardi del 23.6.2000»; ii) «Tantomeno […] potrebbe ritenersi che lo scioglimento dell’E.C.A.P./C.G.I.L. Catania e la costituzione dell’E.C.A.P. Catania vadano sussunti alla fattispecie della trasformazione di enti giuridici: e ciò per motivo speculare a quello che ha testé condotto ad escludere il ricorrere di una successione a titolo universale, vale a dire perché […] può darsi luogo a valida trasformazione solo se l’ente che si trasforma ancora esista sub specie juris al momento della trasformazione medesima; mentre – va specularmente ribadito – l’E.C.A.P./C.G.I.L. di Catania era stato già sciolto nel momento in cui si registrava la costituzione dell’E.C.A.P. Catania»; iii) «Dalla somma delle superiori considerazioni deve farsi derivare la stringente conclusione che, in difetto, nella specie, di successione o di trasformazione qualsivoglia realmente riconducibili ai relativi canoni normativi, l’E.C.A.P. Catania non possa essere chiamato a rispondere dei debiti del disciolto E.C.A.P./C.G.I.L. Degli stessi debiti […] è chiamata a farsi carico non già la Camera del Lavoro Metropolitana di Catania, questa avendo esattamente eccepito che le Camere del Lavoro articolate su base provinciale (o sub provinciale) siano - quali soggetti cui riconoscere a termini di statuti un’autonoma titolarità di interessi collettivi - enti dotati di una soggettività distinta da quella degli organismi regionali della medesima associazione sindacale C.G.I.L., e che pertanto, in carenza di alcun vincolo di subordinazione gerarchica o funzionale, non potesse la C.G.I.L. Sicilia affatto obbligare le Camere del Lavoro ad accollarsi i debiti residui dei disciolti E.C.A.P./C.G.I.L. già presenti in seno ai medesimi rispettivi ambiti provinciali: quanto, invece, la stessa C.G.I.L. Sicilia, di cui sia l’E.C.A.P./C.G.I.L. Sicilia che gli E.C.A.P./C.G.I.L. dislocati sul territorio della Regione costituivano […] “struttura emanazione” […]»; iv ) « […] la domanda di rimborso formulata in atti dall’odierno appellante va ricondotta al paradigma normativo di cui al terzo comma dell’art. 2036 c.c. atteso che, per un verso, “errore scusabile” non può che essere anche (se non soprattutto) quello di chi abbia indebitamente pagato un debito altrui obtorto collo e con animo di rivalsa nei confronti del reale debitore, e che non appare più consentita, per altro verso, la ripetizione dall’accipiens essendo venuta meno –con il suo soddisfacimento -l’efficacia del titolo esecutivo (nella specie integrato dalla menzionata sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 1011/2000 del 7.1.2000) di cui lo stessoaccipiens si era munito e che gli consentiva di adire le vie esecutive[…]». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso C.G.I.L. Confederazione Generale Italiana del Lavoro -Sicilia, affidandosi a tre motivi (i primi due, peraltro, articolati in plurimi profili), illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, E.C.A.P. [OSCURATO:PERSONA]. Cooperativa, mentre sono rimasti solo intimati C.G.I.L.-Camera del Lavoro Metropolitana di Catania ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Rileva, p regiudizialmente , il Collegio che la richiesta di rimessione in termini formulata dalla costituitasi controricorrente circa le ragioni dell’avvenuta notifica tardiva del suo controricorso alla C.G.I.L. S icilia può essere accolta,desumendosene la fondatezza da quanto in essa indicato. 2. Tanto premesso, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «1) Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Motivazione apparente. 2) Violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Violazione dei canoni ermeneutici. 3) Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Violazione dei canoni ermeneutici. 4) Violazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti». Viene contestato il convincimento della corte territoriale secondo cui, nella specie, non vi era stata una successione a titolo universale o trasformazione tra l’E.C.A.P. sede territoriale di Catania e l'’E.C.A.P. Catania perché, da un lato, C.G.I.L. Sicilia, con il verbale di assemblea del Comitato direttivo del 5 maggio 2000, aveva deliberato lo scioglimento dell’E.C.A.P. sede territoriale di Catania, dall’altro, E.C.A.P. Catania si era costituita solo il 23 giungo 2000. Si assume, in particolare, che:i) «[…] la C.G.I.L. Sicilia, con il verbale di assemblea del Comitato direttivo del 05.05.2000, […], non ha affatto deliberato lo scioglimento dell’E.C.A.P. sede territoriale di Catania, bensì ha palesemente deliberato altro, ovvero la cessazione dell’E.C.A.P. Sicilia quale struttura emanazione della C.G.I.L. Sicilia e, al contempo, ha dato mandato alla C.G.I.L. Sicilia ed alle Camere del Lavoro Territoriali affinché promuovessero la trasformazione degli E.C.A.P. Sicilia in sette associazioni: […]. La lapidaria affermazione della Corte d'Appello di Catania […] secondo cui, pertanto, la C.G.I.L. Sicilia, con il verbale di assemblea del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe deliberato lo scioglimento dell’E.C.A.P. sede territoriale di Catania, è apodittica e configura una motivazione meramente apparente, […] considerato che il verbale di assemblea del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha deliberato, come già detto, testualmente altro e che la C.G.I.L. Sicilia, essendo un soggetto giuridico […] del tutto autonomo rispetto all'E.C.A.P. Sicilia […], non aveva alcun potere di deliberare lo scioglimento dell’E.C.A.P. sede territoriale di Catania né in data 5.5.2000, né in altra data, tanto che si è reso solo promotore della trasformazione degli E.C.A.P. Sicilia in sette associazioni […], poi avvenuta per iniziativa di ciascuna E.C.A.P. territoriale con distinti atti notarili in data 23.06.2000 […] Non è pertanto disvelato il percorso logico-giuridico seguito dal decidente per pervenire a tale dogmatica valutazione/asserzione, ovviamente mai prospettata dall'E.C.A.P. Catania in nessun grado di giudizio, e quindi manca la comprensibilità della sentenza oggetto di odierno gravame»; ii) «La Corte territoriale ha violato apertamente i precetti di cui al primo comma dell’art. 1362 c.c., poiché, con riferimento al verbale del [OSCURATO:PERSONA] della C.G.I.L. Sicilia del 5.5.2000 più volte richiamato […], ha omesso del tutto di compiere l’esegesi del testo, di ricostruire, in base ad essa, l’intenzione e la volontà dell’assemblea e, quindi, di verificare se quest’ultima sia coerente con le parti della delibera e della condotta della parte. […]. Qualora la Corte avesse effettuato l’esegesi del testo più volte riportato in questo atto […], non sarebbe mai arrivata all’aberrante affermazione secondo cui la C.G.I.L. Sicilia ha deliberato lo scioglimento anche dell’E.C.A.P. sede territoriale di Catania, perché questo non c’è scritto minimamente in nessuna parte del verbale del [OSCURATO:PERSONA] della C.G.I.L. Sicilia. Qualora la Corte avesse ricostruito, in base all’esegesi del testo, l’intenzione e la volontà dell’assemblea – cessazione della E.C.A.P. Sicilia quale ente emanazione della C.G.I.L. Sicilia e trasformazione dell’E.C.A.P. e strutture territoriali in associazioni di fatto – avrebbe rilevato che, nella fattispecie, essa risulta conforme alla lettera in modo sicuro ed univoco. Volontà ribadita anche nel verbale del [OSCURATO:PERSONA] della C.G.I.L. Sicilia del 23.6.2000»; iii) «La Corte d'Appello di Catania ha violato i precetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1362 c.c., nonché dell’art. 1363 c.c., anche con riferimento all’interpretazione dell'atto costitutivo dell’E.C.A.P. Catania del [OSCURATO:DATA_NASCITA],[…], di recepimento delle delibere di trasformazione della C.G.I.L. Sicilia del 5 maggio 2000 e del 23.06.2019»; iv) «La Corte d'Appello di Catania ha omesso di valutare il fatto, decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero che l’E.C.A.P. Catania è subentrata senza soluzione di continuità all'E.C.A.P. sede territoriale di Catania mantenendo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e partiva IVA nonché la stessa matricola INPS (tanto che ha preso in carico senza soluzione di continuità i dipendenti e le attrezzature dell’E.C.A.P. sede territoriale di Catania), circostanza apertamente ammessa dall’E.C.A.P. Catania, che infatti mai ha prospettato la tesi, invero inimmaginabile ed infatti immotivata, oggi adottata dalla Corte d’Appello di Catania»; II) «1) Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. Motivazione apparente. 2) Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Violazione dei canoni ermeneutici». Fermo quanto si è lamentato con il primo motivo, si deduce che «la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania impugnata è viziata sotto diversi profili laddove individua nella CGIL Sicilia il soggetto chiamato a rispondere dei debiti dell’E.C.A.P. sede territoriale di Catania ovviamente mai disciolto». In particolare, si assume che la corte etnea: i) «[…] ha effettuato un'affermazione lapidaria – la CGIL Sicilia è chiamata a farsi carico dei debiti dell’E.C.A.P. sede territoriale di Catania in quanto “struttura emanazione” – senza , tuttavia, ai sensi dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,fornire alcuna, anche concisa, esposizione delle ragioni di diritto della decisione»; ii) «[…] da un lato, ha immotivatamente richiamato l'art. 21 dello Statuto dell’E.C.A.P. Sicilia, dall'altra, ha omesso del tutto di esaminare diversi articoli dello statuto dell’E.C.A.P. Sicilia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] […] il cui contenuto è riprodotto anche nel successivostatuto del 24.03.1999 […], espressamente richiamati e trascritti negli scritti difensivi della C.G.I.L. Sicilia»; III) «Falsa applicazione dell’art. 2036 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la corte distrettuale applicato l’appena menzionata norma codicistica ad una fattispecie concreta che non corrisponde affatto a quella astratta da essa prevista. 3. Allo scrutinio dei descritti primi due motivi, che può essere unitario in ragione dell’evidente connessione che li caratterizza, è opportuno premettere che: i ) sebbene essi prospettino vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), deve trovare applicazione il principio, che il Collegio condivide, secondo cui, «In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (cfr., in termini, Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, appunto, si rinviene nei motivi di ricorso in esame, i quali, per come concretamente argomentati, consentono di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, motivazionali e di violazione di legge, in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibile, al fine di ricondurla ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse; ii) le corrispondenti censure sono ammissibili essendo trascritti nel ricorso il contenuto ed i passi salienti delle delibere di C.G.I.L. Sicilia del 5 maggio 2000 e 23 giugno 2000 e che, come appresso si vedrà, i menzionati atti associativi sono idonei a sconfessare ex actis l'interpretazione che ne ha dato la corte distrettuale. 3.1. Giova ricordare, pure, che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 9807 e 6127 del 2024, l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata l’8 febbraio 2019, ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023).Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”.3.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr.Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 3.2. È doveroso rimarcare, infine, che, come ancora recentemente riaffermato dalla qui condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2607 del 2024; Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. nn. 30878, 13408 e 7978 del 2023; Cass. n. 2607 del 2024). 3.3. Fermo quanto precede, le descritte prime due doglianze formulate dalla odierna ricorrente risultano fondate, atteso che, come affatto condivisibilmente osservato anche dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta datata 8 novembre 2023, il contenuto delle già menzionate delibere di C.G.I.L. Sicilia del 5 maggio 2000 e 23 giugno 2000, come riprodotto in ricorso, si rivela assolutamente idoneo a sconfessare ex actisl'interpretazione che ne ha dato la corte territoriale. 3.3.1. Invero, -anche volendosi prescindere da ogni altra considerazione circa l’effettiva bontà dell’assunto di quest’ultima secondo cui l’art. 462 cod. civ., da essa richiamato, imporrebbe di ritenere sempre che presupposto della successione sia l’esistenza attuale del successore al momento del “decesso” del precedente ente –l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui «non è dato di affermare la sussistenza di alcuna successione a titolo universale ove, in via affatto assorbente, si consideri che – nel momento in cui veniva deliberata, mercè il summenzionato verbale assembleare del 5.5.2000, la cessazione (rectius, lo scioglimento) anche dell’EPAC/CGIL di Catania –l’EPAC di Catania era ancora di là da venire, essendo infatti stato costituito…solo a rogito del notar Dioguardi del 23.6.2000», costituente l’effettiva ratio decidendi che ha condotto la corte suddetta a negare la possibilità di riscontrare,nel caso di specie , un fenomeno successorio o di trasformazione, appare del tutto apodittica e priva di riscontro alla luce del testo delle già citate delibere riportato in sentenza e trascritto nel ricorso. 3.3.2. Si è già spiegato, che il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre non solo allorquando il giudice di merito abbia omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ma anche quando li abbia indicati senza una loro approfondita disamina logica o giuridica. 3.3.3. A tanto deve aggiungersi che, ove pure si volesse ritenere che, malgrado l’assenza di uno specifico rinvio ad esso, la corte distrettuale abbia inteso trarre la suddetta sua conclusione dal passo del verbale di delibera del 5 maggio 2000 dove si legge che “L’E.P.A.C. Sicilia, costituito con atto 26.1.1989…., cessa di essere ente o struttura emanazione della C.G.I.L. Sicilia ed il comitato direttivo dà mandato alla C.G.I.L. Sicilia ed alle camere del lavoro territoriali perché promuovano la trasformazione degli E.C.A.P. Sicilia in sette associazioni denominate […]”, la sentenza impugnata si rileverebbe comunque inficiata dai vizi ascrittile con gli altri profili di censura dei motivi di ricorso in esame. 3.3.3.1. Infatti, da una semplice lettura della delibera suddetta e da una piana interpretazione letterale della stessa, emerge, affatto chiaramente, che il 5 maggio 2020 C.G.I.L. Sicilia non deliberò lo scioglimento dell’E.P.A.C. sede territoriale di Catania, bensì la sua cessazionequale struttura di diretta emanazione della C.G.I.L. Sicilia, dando contestualmente mandato per la sua trasformazione in associazione di fatto. Il che è poi regolarmente avvenuto con la successiva delibera del 23 giugno 2000. 3.3.3.2. L’atto costitutivo di E.C.A.P. Catania del 23 giugno 2000 evidenzia, nella premessa, che “La C.G.I.L. Sicilia, in data 5 maggio 2000, ha deliberato di trasformare l’EPAC Sicilia e gli E.P.A.C. di Palermo … da enti emanazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori (ai sensi dell’art. 4, lett. b, della L.R. 6 marzo 1976 n. 24) in enti giuridicamente costituiti in associazioni di fatto (ai sensi dell’art. 4, lett. c, della L.R. 6 marzo 1976 n. 24). La C.G.I.L. pertanto, al fine di realizzare il sopradetto processo di trasformazione, promuove nelle province siciliane la formale costituzione degli E.C.A.P. in enti associazioni di fatto i quali succedono, senza soluzione di continuità, giusta deliberazioni 5 maggio 2000 e 23 giugno 2000 all’E.C.A.P. Sicilia e agli E.C.A.P. di Palermo[…].”. Formula riportata anche nello statuto dell’associazione E.C.A.P. – Catania, dove si legge che “ La C.G.I.L. Sicilia, in data 5 maggio 2000, ha deliberato di trasformare l’E.C.A.P. Sicilia e gli EC.A.P. di Palermo[…]”. Trasformazione alla quale aveva fatto seguito la formale comunicazione all’assessorato regionale al Lavoro ed alla formazione professionale (cfr. nota prot. N. 34/00 del 26/6/2000). 3.3.3.3. Del resto, come ancora condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua già menzionata requisitoria scritta, stante l’autonomia dei due soggetti giuridici (C.G.I.L. Sicilia ed E.C.A.P. Sicilia), neppure sarebbe stato astrattamente ipotizzabile che l’uno (C.G.I.L. Sicilia) deliberasse autonomamente lo scioglimento dell’altro (E.C.A.P. Sicilia). 3.3.4. È palese, dunque, la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (in particolare, dell’art. 1362 cod. civ.) come concretamente denunciata nei motivi in esame, nella misura in cui la corte etnea, con riferimento al verbale di delibera della C.G.I.L. Sicilia del 5 maggio 2000, più volte richiamato, mostra di non averne compiuto l’esegesi del testo e, conseguentemente, di non aver ricostruito, in base ad essa, l’intenzione e la volontà dell’assemblea, né di aver verificato se quest’ultima fosse coerente con le parti della delibera e della condotta dei soggetti ivi indicati. 3.3.4.1. In nessuna parte di quella delibera, infatti, si legge che la C.G.I.L. Sicilia aveva deliberato lo scioglimento anche dell’E.C.A.P. sede territoriale di Catania, mentre, in realtà, l’intenzione e la volontà dell’assemblea, come chiaramente desumibile dal testo di quella delibera, era diretta a far cessare la E.C.A.P. Sicilia quale ente emanazione della C.G.I.L. Sicilia e di promuovere la trasformazione dell’E.C.A.P. e strutture territoriali in associazioni di fatto. Volontà ribadita, appunto, anche nel verbale del [OSCURATO:PERSONA] della C.G.I.L. Sicilia del 23.6.2000. 3.3.4.2. Si è, dunque, al cospetto, della violazione di una regola interpretativa (art. 1362 cod. civ.) da parte della corte d’appello,non di un sindacato (inammissibile, per quanto si è già spiegato in precedenza) sul risultato interpretativo dalla stessa ipoteticamente prospettato. 3.4. È innegabile, infine, che tutto quanto fin qui detto si ripercuote, viziandole, anche sulle ragioni dell’avvenuta individuazione, ad opera della corte territoriale, della C.G.I.L. Sicilia quale soggetto chiamato a rispondere dei debiti dell’E.C.A.P. sede territoriale di Catania, mai disciolto. 4. Il terzo motivo di ricorsopuò considerarsi assorbito. 5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da C.G.I.L. Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Sicilia deve essere accolto relativamente ai suoi primi due motivi, dichiarandosene assorbito il terzo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di C.G.I.L. Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Sicilia limitatamente ai suoi primi due motivi, dich