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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34005/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 4 luglio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rieti, in data 15 marzo 2021, che ha condannato la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione ad un reato di truffa.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputatqfr in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori che il ricorso non richiama adeguatamente (si veda, in particolare, l'ultima pagina della sentenza impugnata a proposito della esistenza di artifici consistiti nelle rassicurazioni fornite alla persona offesa idonea ad integrare il reato di truffa e non un mero inadempimento contrattuale) che l'altro motivo è generico, non confrontandosi con gli argomenti spesi dalla Corte per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. con congrue valutazioni di merito non rivedibili in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. k 2-011 Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 4 luglio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rieti, in data 15 marzo 2021, che ha condannato la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione ad un reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputatqfr in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori che il ricorso non richiama adeguatamente (si veda, in particolare, l'ultima pagina della sentenza impugnata a proposito della esistenza di artifici consistiti nelle rassicurazioni fornite alla persona offesa idonea ad integrare il reato di truffa e non un mero inadempimento contrattuale) che l'altro motivo è generico, non confrontandosi con gli argomenti spesi dalla Corte per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. con congrue valutazioni di merito non rivedibili in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. k 2-011 Così d
Sentenza Cassazione n. 34005/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris