Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07328/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il 26 dicembre 1966 avverso il decreto reso il 7 luglio 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Bari ha confermato integralmente il provvedimento reso dal Tribunale di Bari con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di due anni, in quanto ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell'articolo 1 lettera B e C del decreto legislativo 159/2011.

2. Propone ricorso il difensore del proposto, deducendo: 2.1 violazione degli artt. 546 cod. proc.pen. e 1 del decreto legislativo 159/ 2011 poiché il decreto impugnato è illogico e contraddittorio e si pone in insanabile contrasto con il provvedimento emesso dal medesimo tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] coimputato del Bisceglie, in favore del quale la richiesta di applicazione della misura di prevenzione è stata respinta.

Nel caso in esame la Corte ha respinto le censure difensive in ordine alla non attualità degli indici di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], trascurando di considerare che questi dal 2016 ha modificato il proprio modus vivendi impegnandosi a svolgere una seria e illecita attività lavorativa; non ha considerato che i precedenti si arrestano al 2016 e che nei confronti di altro proposto, tale [OSCURATO:PERSONA], la detta misura non è stata applicata, così come anche nei confronti di altro soggetto proposto il medesimo ufficio di sorveglianza con decreto del 25 maggio 2022 ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di un anno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché deduce motivi non consentili e comunque manifestamente infondati.

Deve premettersi che secondo l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011 nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci; sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).

2. Ciò posto, nel caso di specie, a prescindere e a dispetto di quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di Appello ha ampiamente motivato, in modo tutt'altro che apparente, su tutti i motivi di censura, sicché non si rinviene alcuna violazione di legge.

Il decreto impugnato appare coerente, logico e rispettoso delle norme di legge, sia in ordine alla valutazione della attualità della pericolosità, legata alla natura associativa e permanente dei reati addebitati all'imputato, sia riguardo alla durata della misura scelta.

Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del decreto impugnato con la condanna conseguente dell'imputato alle spese processuali e al pagamento di un'ammenda che, in relazione al grado di colpa manifestato nel presentare l'impugnazione, può essere determinata nella misura di 3.000 C. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna e ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 16 dicembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il 26 dicembre 1966 avverso il decreto reso il 7 luglio 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Bari ha confermato integralmente il provvedimento reso dal Tribunale di Bari con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di due anni, in quanto ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell'articolo 1 lettera B e C del decreto legislativo 159/2011. 2. Propone ricorso il difensore del proposto, deducendo: 2.1 violazione degli artt. 546 cod. proc.pen. e 1 del decreto legislativo 159/ 2011 poiché il decreto impugnato è illogico e contraddittorio e si pone in insanabile contrasto con il provvedimento emesso dal medesimo tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] coimputato del Bisceglie, in favore del quale la richiesta di applicazione della misura di prevenzione è stata respinta. Nel caso in esame la Corte ha respinto le censure difensive in ordine alla non attualità degli indici di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], trascurando di considerare che questi dal 2016 ha modificato il proprio modus vivendi impegnandosi a svolgere una seria e illecita attività lavorativa; non ha considerato che i precedenti si arrestano al 2016 e che nei confronti di altro proposto, tale [OSCURATO:PERSONA], la detta misura non è stata applicata, così come anche nei confronti di altro soggetto proposto il medesimo ufficio di sorveglianza con decreto del 25 maggio 2022 ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di un anno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché deduce motivi non consentili e comunque manifestamente infondati. Deve premettersi che secondo l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011 nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci; sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). 2. Ciò posto, nel caso di specie, a prescindere e a dispetto di quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di Appello ha ampiamente motivato, in modo tutt'altro che apparente, su tutti i motivi di censura, sicché non si rinviene alcuna violazione di legge. Il decreto impugnato appare coerente, logico e rispettoso delle norme di legge, sia in ordine alla valutazione della attualità della pericolosità, legata alla natura associativa e permanente dei reati addebitati all'imputato, sia riguardo alla durata della misura scelta. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del decreto impugnato con la condanna conseguente dell'imputato alle spese processuali e al pagamento di un'ammenda che, in relazione al grado di colpa manifestato nel presentare l'impugnazione, può essere determinata nella misura di 3.000 C. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna e ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 16 dicembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 07328/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris