Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:941
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0556_RES
Causa T‑556/23
Swissgrid AG
contro
Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) dell’8 ottobre 2025
«Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico – Articolo 1 del regolamento (UE) 2017/2195 – Piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento – Mancata partecipazione del gestore del sistema di trasmissione svizzero – Decisione dell’ACER che modifica il quadro di attuazione della piattaforma – Ricorso proposto dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Condizioni e modalità specifiche di ricorso – Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942 – Irricevibilità per assenza di legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi – Incidenza diretta e individuale»
Energia – Bilanciamento del sistema elettrico – Regolamento 2017/2195 – Piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento – Ambito di applicazione – Gestori del sistema di trasmissione svizzeri – Esclusione – Eccezioni
(Regolamento della Commissione 2017/2195, art. 1, §§ 2, 6 e 7)
(v. punti 24‑39)
Agenzie dell’Unione europea – Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’ACER – Presupposti per la ricevibilità – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione dell’ACER che modifica il quadro di attuazione della piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento – Modifica che priva i gestori del sistema di trasmissione svizzeri del loro diritto a partecipare a tale piattaforma a titolo di accordi conclusi prima dell’adozione di tale decisione – Decisione che produce effetti sulla situazione giuridica di tali gestori – Ricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, art. 28)
(v. punti 55‑73)
[OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale annulla la decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) che rigetta, in quanto irricevibile, il ricorso introdotto da un gestore dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (in prosieguo: il «TSO») svizzero avverso una decisione dell’ACER che esclude la sua partecipazione alla piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento
(imbalance netting process
; in prosieguo: la «piattaforma IN») a titolo del regolamento 2017/2195 (
1
). In tal modo, il Tribunale si pronuncia sull’ambito di applicazione di tale regolamento nonché sulla legittimazione di un tale gestore ad agire avverso una decisione dell’ACER di cui non sia il destinatario.
La ricorrente, la Swissgrid AG, nella sua qualità di unico TSO in Svizzera, ha partecipato, dal 2012, all’[OSCURATO:PERSONA] (IGCC), una struttura di cooperazione tra TSO avente per obiettivo di ottimizzare la gestione automatizzata delle riserve per il ripristino della frequenza attraverso un processo di compensazione dello sbilanciamento.
Il 2 agosto 2017, la Commissione europea ha adottato il regolamento 2017/2195, il quale prevede, al suo articolo 22, la creazione di una piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento.
In applicazione di tale disposizione, l’ACER ha adottato la decisione 13/2020, relativa alla creazione della piattaforma IN, comprendente, in allegato, un quadro di attuazione di detta piattaforma (in prosieguo: il «quadro di attuazione»).
Il 30 settembre 2022, l’ACER ha adottato la decisione 16/2022 che modifica la designazione delle entità che esercitano le funzioni definite nel quadro di attuazione. A tal riguardo, la definizione di «TSO membro», che in precedenza concerneva «qualsiasi TSO che aderisce alla piattaforma IN, ivi inclusi i TSO di zone [per il controllo della frequenza della potenza] sfruttati da diversi TSO di vari Stati membri o paesi terzi», è stata modificata per contemplare ormai qualsiasi «TSO al quale si applica il regolamento 2017/2195 e che ha aderito alla piattaforma IN, ivi inclusi i TSO di zone [per il controllo della frequenza della potenza] multi‑TSO».
Ritenendo che tale modifica comportasse l’esclusione della sua partecipazione alla piattaforma IN, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER, che l’ha respinto in quanto irricevibile ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 (
2
). Secondo detta commissione, la partecipazione alla piattaforma IN è riservata ai TSO dell’Unione, così che la modifica del quadro di attuazione non incideva sulla situazione giuridica della ricorrente in quanto TSO svizzero.
È in questo contesto che la ricorrente ha presentato al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione della commissione dei ricorsi.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale inizia con l’esame della conclusione della commissione dei ricorsi secondo cui il regolamento 2017/2195 limita la partecipazione alle piattaforme da esso disciplinate, in via di principio, esclusivamente ai TSO dell’Unione e conseguentemente esclude i TSO svizzeri dalla piattaforma IN.
Procedendo a un’interpretazione letterale e contestuale del regolamento 2017/2195, il Tribunale rileva che, sebbene l’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento non si riferisca esplicitamente ai soli TSO dell’Unione al fine di determinare l’ambito di applicazione del regolamento stesso, la possibilità riconosciuta alla Commissione, in forza dei paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo, di accettare la partecipazione dei soli TSO svizzeri, a talune piattaforme e soltanto a determinate condizioni, deve essere interpretata come un’eccezione, rivelatrice dell’assenza di una regola di principio che includa la partecipazione dei TSO esterni all’Unione alle piattaforme previste dal regolamento 2017/2195, fra cui la piattaforma IN.
Questa conclusione è rafforzata dall’interpretazione teleologica del regolamento 2017/2195, in quanto esso riguarda la creazione di un mercato interno dell’energia pienamente funzionante ed interconnesso, fondato su regole eque comuni. Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la Confederazione svizzera non ha aderito al mercato interno dell’Unione e che i TSO svizzeri non sono pertanto soggetti alle stesse norme applicabili ai TSO degli Stati membri dell’Unione, la loro esclusione dalla partecipazione alle piattaforme previste nel regolamento 2017/2195, fatto salvo un accordo bilaterale alternativo che resta sempre possibile, è pienamente giustificata alla luce dell’obiettivo perseguito da detto regolamento.
Ne deriva che la commissione dei ricorsi non è incorsa in errore di diritto quando ha considerato che la partecipazione dei TSO svizzeri, al di fuori delle ipotesi previste all’articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento 2017/2195, era esclusa.
Per contro, tale commissione ha violato l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 quando ha ritenuto che la decisione 16/2022 non modificasse in misura rilevante la situazione giuridica della ricorrente e, di conseguenza, ha respinto il suo ricorso in quanto irricevibile.
A norma di tale disposizione, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione dell’ACER presa nei suoi confronti o contro una decisione che la riguardi direttamente e individualmente. Interpretando tale disposizione alla luce della giurisprudenza relativa all’articolo 263, quarto comma, TFUE, cui essa è ispirata, il Tribunale ricorda che una persona fisica o giuridica che non sia destinataria di un atto può sostenere che esso la riguardi individualmente solo se è colpita dall’atto di cui trattasi in ragione di talune sue peculiari qualità o di una circostanza di fatto che la distingua da chiunque altro e, quindi, la identifichi in modo analogo al destinatario dell’atto.
Alla luce di tali chiarimenti, il Tribunale precisa, in via preliminare, che il punto della motivazione della decisione della commissione dei ricorsi, relativo al fatto che la situazione giuridica della ricorrente era direttamente disciplinata dal regolamento 2017/2195 e non dalle decisioni 13/2020 e 16/2022, non è idoneo a giustificare la conclusione dell’irricevibilità del ricorso dinanzi ad essa presentato. Infatti, poiché la decisione 16/2022 era fondata sull’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento 2017/2195, la ricorrente aveva il diritto di contestarne la legittimità, indipendentemente dalla portata di detto regolamento. Pertanto, la circostanza che il regolamento 2017/2195 non preveda la partecipazione della ricorrente alla piattaforma IN costituiva una considerazione pertinente per l’esame del merito del ricorso, anziché per la valutazione della sua ricevibilità.
Per quanto riguarda l’incidenza diretta e individuale della decisione 16/2022 sulla ricorrente, il Tribunale osserva, in primo luogo, che quest’ultima è parte di un accordo (principale) riguardante le piattaforme di bilanciamento concluso con altri TSO, ma che è altresì «membro partecipante» di un accordo di cooperazione relativo all’IGCC a partire dal mese di marzo 2012, che l’IGCC è il progetto di attuazione che evolve verso la piattaforma IN e che l’adozione di un quadro di attuazione della piattaforma IN non ha reso irrilevanti i contratti di cui la ricorrente è parte, continuando questi ultimi a disciplinare il funzionamento di tale piattaforma sulla scia di detto quadro di attuazione.
In secondo luogo, dal quadro di attuazione, quale allegato alla decisione 13/2020, non risulterebbe chiaramente che la ricorrente non potesse mantenere la sua partecipazione alla piattaforma IN a titolo dei suoi diritti contrattuali. Tale quadro di attuazione definiva, allora, un «TSO membro» per il fatto di aver aderito alla piattaforma IN e vi includeva espressamente i «TSO delle zone [per il controllo della frequenza della potenza] sfruttate da diversi TSO di vari Stati membri o paesi terzi».
Anche un’interpretazione delle disposizioni pertinenti di detto quadro di attuazione conforme al regolamento 2017/2195 non può essere considerata idonea a fugare qualsiasi dubbio in ordine alla possibilità per la ricorrente di continuare la sua partecipazione alla piattaforma IN sulla base dei suoi diritti contrattuali. Infatti, da un lato, l’articolo 1 del regolamento 2017/2195 non era stato oggetto, a quell’epoca, di interpretazione da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione. Dall’altro lato, il modo in cui tale regolamento è redatto poteva indurre la ricorrente a ritenere di avere la possibilità di mantenere la sua partecipazione alla piattaforma IN vista, in particolare, l’assenza di riferimento ai soli TSO dell’Unione nella definizione del suo ambito di applicazione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.
Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale constata che è solo con l’adozione della decisione 16/2022, la quale modifica della definizione di «TSO membro» figurante nel quadro di attuazione nel senso che essa riguarda ormai solo i TSO ai quali si applica il regolamento 2017/2195, che l’ACER ha adottato una presa di posizione formale che esclude espressamente la partecipazione della ricorrente alla piattaforma IN.
In conseguenza della modifica apportata dalla decisione 16/2022, la ricorrente non poteva quindi più mantenere la sua partecipazione alla piattaforma IN a titolo degli accordi di cui essa era parte, cosicché si deve ritenere che tale decisione debba essere considerata come atta a privarla dell’esercizio dei suoi diritti contrattuali e, pertanto, come atta a produrre direttamente effetti sulla sua situazione giuridica. Parimenti, si deve considerare che la ricorrente è colpita dalla decisione 16/2022 in ragione di talune sue peculiari qualità e di una circostanza di fatto che la distingue da qualsiasi altro soggetto.
Infatti, dato che l’IGCC è, secondo il quadro di attuazione stesso, il progetto che evolve verso la piattaforma IN, la ricorrente, in quanto partecipante a tale piattaforma dal 2012, si trova in una situazione diversa rispetto ad altri TSO di paesi terzi che non hanno beneficiato di una siffatta partecipazione. Inoltre, in quanto unico TSO svizzero, essa si trova, tenuto conto dell’oggetto del regolamento 2017/2195, in una situazione diversa da quella dei TSO di altri paesi terzi, giacché la Svizzera presenta la specificità geografica di essere, di fatto, circondata da paesi membri dell’Unione.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale annulla la decisione della commissione dei ricorsi.
(
1
) Regolamento (UE) 2017/2195, della Commissione, del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (
GU 2017, L 312, pag. 6
).
(
2
) Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (
GU 2019, L 158, pag. 22
).