CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01181/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 8316del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s. - [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Velletri (RM) [OSCURATO:PERSONA] 36, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00245030598, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del socio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei poteri ad esso spettanti per statuto, domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) p.e.c. micheleferreri @ ordineavvocatiroma.org, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 54, come da mandato su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 23 aprile 2024 (il difensore, ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica al sopra indicato indirizzo p.e.c. e/o a mezzo fax al nr. 06.3201426). Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Ufficio territoriale del governo , in persona del Prefetto p.t., in Roma, via lV Novembre, 119/A, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]. Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 5462 depositata l’11 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] s.s. – premesso che con decreto del 31 marzo 2004 il Prefetto di Roma, al fine di assicurare la corretta esecuzione dei lavori di costruzione della linea ad alta velocità della tratta Roma/Napoli aveva disposto l'espropriazione di alcuni terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] siti in Roma, foglio 674, particelle 227 e 228 (già particella 171); che per dette aree il consorzio [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti di Roma la somma di euro 140.906,12 a titolo di indennità di espropriazione da riconoscere al proprietario del bene espropriato; che sul bene espropriato [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un’ipoteca volontaria a favore della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, per un credito di lire 1.741.391.000; che con atto del 13 gennaio 2011 Funghitex s.s. era divenuta cessionaria del credito ipotecario e, come tale, avente diritto al pagamento dell'indennità di espropriazione; che le somme versate a tale titolo erano state, invece, riscosse da tal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva acquistato un terreno confinante con quello espropriato a mezzo di decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione nella procedura RGE n° 1508/04 del Tribunale di Roma; che il provvedimento di svincolo dell'amministrazione era illegittimo, in quanto dalla relazione notarile depositata dallo stesso Vignola risulta che quest’ultimo non aveva acquistato né la proprietà del terreno espropriato, né la titolarità di altri diritti reali o personali sullo stesso – tutto ciò premesso, conveniva davanti al tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] di quella città, chiedendo di condannarla al pagamento in proprio favore della somma di euro 140.906,12 oltre interessi e rivalutazione, e in via subordinata, previo opportuno accertamento dei diritti vantati dall'attrice e della condotta illegittima della convenuta, di condannarla a risarcire i danni fatti pari alla somma predetta. 2.-Nella contumacia della [OSCURATO:PERSONA], il tribunale di Roma rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello con la sentenza indicata in epigrafe. Per quello che qui rileva, la Corte territoriale, premessa la trascrizione dell’art. 25 del d.P.R. n° 327/2001, osservava che secondo Cass. 23181/2014, in caso di espropriazione per pubblica utilità di un bene gravato da ipoteca, il creditore ipotecario, potendo fare valere il privilegio nascente dall'ipoteca in suo favore soltanto sulle somme che siano state corrisposte o siano ancora da corrispondere all'originario suo debitore in ragione della procedura ablativa, non può ottenere la condanna dell'espropriante, né, tanto meno, procedere in executiviscontro di lui. Pertanto, del tutto correttamente il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dalla società appellante in via principale. Quanto alla domanda risarcitoria subordinata, fondata sull’art.2043 cod. civ., rilevava che l’appellante non aveva dimostrato il danno. Infatti, il tribunale aveva ritenuto che non vi fosse prova del fatto che la Funghitex avrebbe potuto in concreto soddisfare il proprio credito ipotecario, dato che sul bene espropriato gravava una precedente ipoteca iscritta il 30 luglio 1994 a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un credito di lire 800 milioni. [OSCURATO:PERSONA], per contrastare tale decisione, solo in appello aveva prodotto documenti (precetto e piano di riparto nell’esecuzione immobiliare RGE n° 1508/2004) idonei alla dimostrazione che l’ipotecario anteriore era stato integralmente soddisfatto, contravvenendo così al disposto dell’art. 345 cod. proc. civ. (nel testo in vigore dopo il d.l. n° 83/2012, applicabile ratione temporis), donde l’inammissibilità della produzione documentale e la permanenza dell’incertezza del pregiudizio dedotto dall’attrice. 3.- Ricorre per cassazione la Funghitex s.s. affidando l’impugnazione a tre motivi, cui è seguita memoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta meramente intimata. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 29 d.P.R. n° 327/2001 ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ. Il principio enunciato in sentenza si applicherebbe al solo giudizio di opposizione alla stima, nel quale sarebbe pienamente giustificato in quanto tale giudizio avrebbe ad oggetto la quantificazione dell’indennità dovuta. Al contrario, il giudizio iniziato da Funghitex s.s. non era un’opposizione alla stima, ma era diretto ad ottenere dalla PA il pagamento dell’indennizzo a favore degli aventi diritto. Del tutto irrilevante sarebbe, poi, il pagamento in favore del terzo [OSCURATO:PERSONA], frutto di un errore e pertanto nullo. In conclusione, la Corte avrebbe dovuto accertare l’esistenza degli aventi diritto all’indennità, redigere un piano di riparto e disporre o condannare la [OSCURATO:PERSONA] ad eseguirlo, in conformità al menzionato art. 29 del d.P.R. n° 327/2001. Col secondo mezzo Funghitex lamenta la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e la nullità del procedimento ex art. 360 n° 4 del codice di rito. Poiché il giudizio era volto a stabilire le modalità in cui l’indennità doveva essere distribuita tra più aventi diritto, la sentenza non poteva essere resa se non in confronto di ciascuno di essi. Sarebbero, pertanto, litisconsorti necessari il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sul bene espropriato, tra cui i creditori ipotecari. Col terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 n° 3 del cod. proc. civ. La Corte avrebbe rigettato la domanda risarcitoria subordinata ritenendo che fosse a carico della Funghitex s.s. dimostrare l’incapienza del bene subastato e gravato da ipoteca di grado poziore, mentre l’attrice aveva prodotto i documenti attestanti il suo credito (atto di acquisto del credito dalla Banca nazionale del lavoro s.p.a., atto notarile attestante la sussistenza delle ipoteche, decreto di esproprio comprovante il deposito dell’indennità presso Cassa depositi e prestiti). La contumacia della [OSCURATO:PERSONA] e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., altro potenziale soggetto avente diritto all'indennità, non autorizzavano i giudici di prime e seconde cure ad invertire l'onere della prova e a porre a carico dell'attrice la prova di fatti che non spettava a lei provare. 6.- Per ragioni logiche deve essere esaminato con priorità il terzo motivo, che è inammissibile. Come si desume dalla sentenza impugnata (pagina 2) e dallo stesso ricorso della Funghitex (pagina 3), il tribunale di Roma ha rigettato la domanda fondata sull’art. 2043 cod. civ. sul rilievo della mancanza di “prova del fatto che l'attrice avrebbe, in concreto, potuto soddisfare il proprio credito”. La Corte d’appello ha, invece, ha respinto l’appello sulla (reiezione della) domanda exart. 2043 cod. civ. rilevando l’inammissibilità dei documenti prodotti dalla Funghitex in sede di impugnazione in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. Ora, la Funghitex col ricorso in esame non ha trascritto l’appello formulato davanti alla Corte romana e nemmeno ne ha riassunto il contenuto (ai sensi dell’art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), con la conseguenza che questa Corte non è in grado di stabilire se con l’impugnazione di secondo grado sia stata effettivamente portata davanti alla Corte predetta la questione dell’onere probatorio, ossia se spettasse alla [OSCURATO:PERSONA] o alla creditrice ipotecaria di provare l’incapienza dell’immobile gravato dalla garanzia reale. Anzi, dal tenore della sentenza qui gravata (pagina 3) pare che la questione dell’onere probatorio (e, dunque, del soggetto tenuto a dimostrare la capienza o l’incapienza del bene) non sia stata affatto deferita al giudice di secondo grado, dato che il secondo motivo di gravame viene così riassunto: “Con il secondo motivo di appello la società lamenta l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie in ordine alla domanda di risarcimento del danno in quanto l'ipoteca anteriormente iscritta a favore di [OSCURATO:PERSONA] in realtà era fondata su cambiali ipotecarie cedute da quest'ultimo proprio a Funghitex s.s., la quale, a seguito dell'esecuzione immobiliare n. 1508/2004 vide soddisfatto l'intero credito portato da dette cambiali come risulta dal piano di riparto reso esecutivo e dal successivo decreto di trasferimento che prevede la cancellazione della relativa ipoteca”. Il tema, dunque, era quello della “errata interpretazione delle risultanze istruttorie” e non quello del riparto dell’onere previsto dall’art. 2697 cod. civ. In conclusione, non essendo dimostrato che la Funghitex abbia sottoposto al giudice di secondo grado la questione del malgoverno dell’onere probatorio da parte del primo giudice, il motivo in esame è inammissibile. 5.-I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione, sono assorbiti, in quanto la sentenza trova il suo fondamento sulla non risarcibilità della pretesa risarcitoria ex art.2043 cod. civ. Se fossero stati esaminabili nel merito, sarebbero stati, comunque, infondati. Dagli artt. 26 e 27 del d.P.R. n° 327/2001, si può notare che il soggetto tenuto al pagamento dell’indennizzo non è l’autorità espropriante (come definita dall’art. 3, primo comma, lettera b, del d.P.R. n° 327/2001), ma il soggetto “promotore dell’espropriazione” (art. 3, primo comma, lettera d, del predetto d.P.R.), a meno che – ma non è questo il caso che qui ricorre (in quanto dalla sentenza impugnata risulta che il soggetto che ha depositato l’indennità era “il consorzio [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA].”) – la stessa autorità espropriante non cumuli le due qualifiche. Inoltre, l’art. 34 del d.P.R. n° 327 prevede che “[d]opo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità”. Da quanto sopra deriva, dunque, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, rivestendo solo la qualifica di “autorità espropriante” e non di “promotore dell’espropriazione”, non avrebbe potuto essere condannata a pagare l’indennizzo; dall’altro, che, essendo stato emesso il decreto di esproprio il 31 marzo 2004 (sentenza pagina 2), i diritti relativi al suolo ablato potevano essere fatti valere solo sull’indennità (sul che si veda anche la motivazione concernente il terzo mezzo). Ne deriva, pertanto, che la decisione della Corte sul punto – secondo la quale “in caso di intervenuta espropriazione per pubblica utilità del bene gravato da ipoteca il creditore ipotecario, potendo fare valere il privilegio nascente dall'ipoteca in suo favore soltanto sulle somme che siano state corrisposte o siano ancora da corrispondere all'originario suo debitore in ragione della procedura ablativa, non può ottenere la condanna dell'espropriante, né, tanto meno, procedere in executivis contro di lui ” – appare corretta, essendo conforme a quanto dispone l’art. 34, secondo comma, del d.P.R. n° 327/2001 (“Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità”). Sul punto si è espressa anche questa Suprema Corte (Cass., sez. III, 31 ottobre 2014, n° 23181), che, sebbene resa con riferimento agli artt. 27 e 52 della legge 25 giugno 1865 n° 2359, ha stabilito che il creditore ipotecario, potendo far valere l'ipoteca soltanto sulle somme che siano state corrisposte o siano ancora da corrispondere all'originario suo debitore, non potrà né conseguire alcuna condanna in proprio favore nei confronti dell'espropriante, né tanto meno procedere in executivis contro di lui. Peraltro, il dubbio di applicabilità di tale principio sotto la normativa attuale, concisamente espresso dalla citata sentenza n° 23181/14 a pagina 15, appare fugato proprio dal tenore del citato art. 34 del d.P.R. n° 327/2001, il quale – come già detto – riserva al creditore ipotecario un’unica possibilità, ossia quella di far valere il suo diritto sull’indennità pagata o da pagare, ma non di chiedere l’indennizzo all’autorità espropriante, con conseguente (implicita) esclusione di ogni subingresso del predetto creditore ipotecario nella titolarità del diritto all’indennizzo stesso. 6.- In considerazione della soccombenza della ricorrente e della mancata costituzione della resistente, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio. Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara assorbiti i primi due motivi di ricorso e dichiara inammissibile il terzo. Nulla sulle spese del presente giudizio. Dà atto della sussistenza dei pr