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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 27794/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Premesso che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché il giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche è stato motivato dalla Corte di appello di Milano, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, alla luce dei precedenti penali dell'imputato che giustificavano là recidiva; Rilevato infatti, che il giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui sia affetto da vizio logico o giuridico, da escludersi nel caso di specie; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché il giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche è stato motivato dalla Corte di appello di Milano, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, alla luce dei precedenti penali dell'imputato che giustificavano là recidiva; Rilevato infatti, che il giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui sia affetto da vizio logico o giuridico, da escludersi nel caso di specie; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2023
Sentenza Cassazione n. 27794/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris