CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18253/2021proposto da: AVV. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] nn. 54/56, presso il proprio studio e rappresentato ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c., unitamente e disgiuntamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, su foglio separato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ( C . F . : 80224030587; [OSCURATO:TELEFONO] ; pec : [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; Estratto di ruolo – Cartelle esattoriali -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 397 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Lazio in data 21/01/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un estratto di ruolo che riportava due cartelle di pagamento e un avviso di accertamento esecutivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che l’avviso di accertamento era stato oggetto di precedente controversia, definita in senso favorevole all’Ufficio dalla sentenza della CTR Lazio n. 7476/17/2018 (che non risultava essere stata ancora impugnata per cassazione), che eventuali vizi ravvisabili nelle cartelle di pagamento non erano opponibili, atteso che il contribuente non aveva provveduto ad impugnare tempestivamente il successivo provvedimento di fermo, e che le cartelle risultavano, comunque, regolarmente notificate al contribuente presso l’indirizzo risultante dai pubblici registri. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR omesso di esaminare un fatto decisivo della controversia rappresentato dalla circostanza che la CTP di Roma, con sentenza n. 13510/2019 poi passata in giudicato in epoca successiva alle sentenze invocate dal concessionario, aveva accolto il ricorso da lui proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (avente come atti presupposti, tra gli altri, le due cartelle di pagamento e l’avviso di accertamento oggetto di causa) e, per l’effetto, oltre a cancellare l’ipoteca, aveva dichiarato la nullità delle cartelle iscritte per la loro decadenza. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per le medesime sostanziali ragioni esposte con il primo motivo. 3. I motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili. Il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunchè, nei termini all’uopo spettantile, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli. 3.1.I motivi presentano anc he un’altra ragione di inammissibili tà . L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, co. 1^, n. 5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006, proprio in un caso di asserita violazione del giudicato esterno; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11142 del 20/05/2011). In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018) hanno precisato che Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili inmaniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel casoin cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo commadell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendo dedotto di aver invocato, con le memorie ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 13510/2019, con cui la CTP di Roma aveva accolto il ricorso da lui proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (avente come atti presupposti, tra gli altri, le due cartelle di pagamento e l’avviso di accertamento oggetto di causa) e, per l’effetto, oltre a cancellare l’ipoteca, dichiarato la nullità delle cartelle iscritte per la loro decadenza, e l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado sulla questione, non ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., né ha fatto univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla entrata in vigore del d.l. n. 146/2021 e dalla pubblicazione della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 26283/2022 in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, per compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto pe