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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23383/2026

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a Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.3543 del 2018, depositata il 11 dicembre 2018, non notificata.Numero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di FabiolaDito, socia e amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’avviso diaccertamento n.

TVM010603958/2011, relativo all’anno di imposta 2006,con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato a fini Irpef un redditodi partecipazione non dichiarato di euro 245.135,00, per effettodell’accertamento nei confronti della società, divenuto definitivo inmancanza di impugnazione, del maggior reddito di impresa derivante dallacontabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.2.

La CTP di Lecce aveva accolto il ricorso della contribuente chesosteneva di essere rimasta completamente estranea alla frode, attuata suainsaputa dal cognato [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto della societàche aveva confessato spontaneamente la circostanza nel corso delleindagini della Guardia di Finanza e di non aver partecipato alla distribuzionedell’utile extracontabile.3.

La CTR della Puglia, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevarespinto il gravame e confermato la sentenza di primo grado.4.

Avverso la decisione della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, e la contribuente si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2730 c.c. e dell’art. 2697 c.c. sostenendo che la CTRavrebbe erroneamente ritenuto provata, ai fini del superamento dellapresunzione di distribuzione dell’utile extracontabile fra i soci di s.r.l. aristretta base partecipativa, l’estraneità della contribuente alla frode e alriparto dei conseguenti utili in nero, sulla base della sola confessioneNumero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/2026stragiudiziale del cognato Conte che, non essendo ammissibile nel processotributario la prova testimoniale, non poteva che costituire un mero indiziodel fatto favorevole alla contribuente da valutarsi unitamente ad altrielementi.1.2.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 2727 e ss. c.c. per averla CTR violato il principio generale secondo cui la presunzione di riparto degliutili in nero fra i soci di società a ristretta compagine può essere superatasolo da una prova specifica, ritenendo integrata la prova contraria dalledichiarazioni rese dal Conte in sede di sommarie informazioni.1.3.

Il primo e il secondo motivo, relativi alla violazione della disciplinadell’onere della prova, della confessione e della prova presuntiva per averla CTR considerato come prova contraria rispetto alla presunzione didistribuzione degli utili extracontabili la dichiarazione a contenutoconfessorio di un terzo favorevole alla contribuente, possono essere trattaticongiuntamente e sono infondati.1.4.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte, nel processotributario il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7 del d.lgs. n. 546del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie delcontraddittorio e non comporta, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai finidella decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazionefinanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella faseamministrativa di accertamento o le dichiarazioni di terzi che, in attuazionedel principio del giusto processo sancito dall’art. 111 della Cost. e deiprincipi espressi dall’art. 6 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione Europea a garanzia della parità delle armiprocessuali e dell’effettività del diritto di difesa, è consentito anche alcontribuente di produrre in giudizio con lo stesso valore probatorio ( Cass.n. 28022 del 2024; Cass. n. 14173 del 2022; Cass. n. 11785 del 2010).Numero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/20261.5.

Tali dichiarazioni, proprio perché assunte in sede extraprocessuale,hanno per lo più valore di elemento indiziario che può concorrere a formare,unitamente ad altri elementi di prova, il convincimento del giudice secondola disciplina della formazione della prova presuntiva, generalmenteammessa nel processo tributario nonostante il divieto di prova testimoniale.Non è escluso, tuttavia, che tali dichiarazioni possano rivestire di per sé, nelconcorso di particolari circostanze, i caratteri delle presunzioni gravi, precisee concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dando luogo, di conseguenza, nonad un mero indizio, ma ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essereposta a fondamento dell'avviso di accertamento da partedell'amministrazione finanziaria e, per il principio della parità delle armi,anche a costituire prova contraria a favore del contribuente.

Ciò accade, inparticolare, quando le dichiarazioni del terzo siano connotate da naturaconfessoria di un illecito fiscale e, come tali, dotate di particolaredichiarante.1.6.

Afferma, al riguardo, la Corte che « Nel processo tributario, ledichiarazioni del terzo, acquisite dalla polizia tributaria nel corso diun'ispezione e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua voltarecepito dall'avviso di accertamento, hanno valore meramente indiziario,concorrendo a formare il convincimento del giudice, qualora confortate daaltri elementi di prova.

Tuttavia, tali dichiarazioni del terzo possono, nelconcorso di particolari circostanze ed in ispecie quando abbiano valoreconfessorio, integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva, aisensi dell'art. 2729 cod. civ., idonea da sola ad essere posta a fondamentoe motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, da partedell'amministrazione finanziaria.» ( Cass. n. 9876 del 2011; Cass. n. 9402del 2007 e da ultimo Cass n. 1380 del 2026).1.7.

Il riconoscimento della possibilità per il giudice di merito di attribuirevalore di prova presuntiva alle dichiarazioni del terzo a contenutoNumero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/2026confessorio è stato affermato dalla Corte con riferimento alle prove invocatedall’amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa tributaria ma nonvi sono ragioni per escludere, in virtù della regola della parità delle armiespressione del principio del giusto processo, che debba operare anche inrelazione alle dichiarazioni di terzi dedotte a suo favore dal contribuente(Cass. n. 8221 del 2023; Cass. n. 6616 del 2018).1.8.

La presunzione di distribuzione degli utili fra i soci di società aristretta base partecipativa, come presunzione semplice retta dalladisciplina dell’art. 2727 c.c. e fondata sulla massima di esperienza secondocui la ristrettezza dell’assetto societario, implicando normalmente ilreciproco controllo e la marcata solidarietà tra i soci, fa presumere ladistribuzione degli utili extracontabili, può essere vinta dal contribuenteanche attraverso la dimostrazione della propria estraneità alla gestione econduzione societaria (Cass. n. 26473 del 2024; Cass. n. 18764 del 2024;Cass. n. 10004 del 2025; Cass. n. 24907 del 2025), in circostanze obiettiveverificabili di impossibilità dell’acquisizione di informazioni sulla gestionesociale e di controllo della vita sociale attraverso l’esercizio delle prerogativedell’art.2476 c.c., tali da consentire di escludere che le risorse extracontabilipossano essere pervenute nella sua sfera giuridica (Cass. n. 18599 del2026).E non è escluso che la prova dell’estraneità alla gestione e al contestosociale possa essere data dalla socia, mera intestataria formale dellepartecipazioni, mediante la prova presuntiva desumibile dalle dichiarazioniconfessorie del terzo autore materiale dell’illecito fiscale imputato allasocietà ove il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede dilegittimità, le ritenga, nel contesto delle circostanze, munite del crisma dellagravità e precisione.1.9.

La CTR si è attenuta ai principi richiamati allorché ha ritenuto idoneaa superare la presunzione di distribuzione dell’utile extracontabile fra i socidi società di capitali a ristretta compagine sociale la prova dell’estraneitàNumero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/2026alla gestione e al consesso sociale della contribuente sulla base delledichiarazioni con cui il cognato ha confessato di essere l’autore dell’illecitofiscale e di averla lasciata totalmente all’oscuro delle relative irregolaritàdella gestione sociale che ben difficilmente avrebbero potuto esserepercepite dalla mera intestataria formale delle partecipazioni, attraverso ilricorso alle prerogative di informazione e controllo sulla gestione,riconosciute al socio dall’art. 2476 c.c.Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate.2.

Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 36comma 2 d. lgs. n. 546 del 1992 per la mancanza di una effettivamotivazione della deduzione, completamente illogica ed ingiustificata, dellamancata partecipazione della socia alla distribuzione dell’utileextracontabile tratta dalla sua estraneità alla frode.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Il vizio di motivazione rileva come error in procedendo, ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., solo ove sia tale da configurare lamancanza della motivazione e, dunque, solo nell’ipotesi della meraapparenza della motivazione o di contraddittorietà invincibile.2.3.

E’ noto che dopo la riformulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.disposta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenereristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. ”minimo costituzionale“richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost., ricorrente nelle ipotesi di ”mancanzaassoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico“, di ”motivazioneapparente“, di ”contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili“ e di”motivazione perplessa od incomprensibile“, che si tramutano in vizio dinullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 132 comma 2numero 4) c.p.c. (Cass. n. 20598 del 2023, Cass. Sez.

Un. n. 37406 del2022, Cass. Sez.

Un. n. 32000 del 2022, Cass. Sez.

Un. n. 23746 del 2020,Numero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/2026Cass.

Sez.

Un. n. 17564 del 2019, Cass. Sez.

Un. 19881 del 2014, Cass.Sez.

Un. 8053 del 2014).L’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimentoimpugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esussiste solo ove sia tale da rendere incomprensibili le ragioni delladecisione, rivelandosi obiettivamente inidonea ad evidenziare il processologico seguito dal giudice nella formazione del suo convincimento.2.4.

Nel caso di specie la CTR ha espresso una chiara ratio decidendi enon ricorre, quindi, la situazione di impossibilità di comprendere ilfondamento della decisione che rende solo apparente la motivazione.Nella sentenza impugnata sono espresse in modo chiaro le ragioni dellaritenuta estraneità della socia amministratrice “alla gestione irregolaretenuta dal cognato” e l’estraneità alla gestione sociale del sociodeliberatamente tenuto all’oscuro della frode, secondo l’orientamento soprarichiamato della giurisprudenza della Corte, può minare l’operatività dellapresunzione semplice di distribuzione dell’utile all’interno della ristrettacompagine sociale di una società di capitali, facendo venir meno il pilastrologico su cui si fonda la relativa massima di esperienza, costituito dallacircolazione fra i soci dei flussi informativi e dal comune assenso sulledecisioni relative alla gestione sociale.Non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione lamentato.3.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.4.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.5.

Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016).Numero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere acompenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spese generali eoneri di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.7.2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.3543 del 2018, depositata il 11 dicembre 2018, non notificata.Numero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di FabiolaDito, socia e amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’avviso diaccertamento n. TVM010603958/2011, relativo all’anno di imposta 2006,con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato a fini Irpef un redditodi partecipazione non dichiarato di euro 245.135,00, per effettodell’accertamento nei confronti della società, divenuto definitivo inmancanza di impugnazione, del maggior reddito di impresa derivante dallacontabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.2. La CTP di Lecce aveva accolto il ricorso della contribuente chesosteneva di essere rimasta completamente estranea alla frode, attuata suainsaputa dal cognato [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto della societàche aveva confessato spontaneamente la circostanza nel corso delleindagini della Guardia di Finanza e di non aver partecipato alla distribuzionedell’utile extracontabile.3. La CTR della Puglia, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevarespinto il gravame e confermato la sentenza di primo grado.4. Avverso la decisione della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, e la contribuente si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2730 c.c. e dell’art. 2697 c.c. sostenendo che la CTRavrebbe erroneamente ritenuto provata, ai fini del superamento dellapresunzione di distribuzione dell’utile extracontabile fra i soci di s.r.l. aristretta base partecipativa, l’estraneità della contribuente alla frode e alriparto dei conseguenti utili in nero, sulla base della sola confessioneNumero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/2026stragiudiziale del cognato Conte che, non essendo ammissibile nel processotributario la prova testimoniale, non poteva che costituire un mero indiziodel fatto favorevole alla contribuente da valutarsi unitamente ad altrielementi.1.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 2727 e ss. c.c. per averla CTR violato il principio generale secondo cui la presunzione di riparto degliutili in nero fra i soci di società a ristretta compagine può essere superatasolo da una prova specifica, ritenendo integrata la prova contraria dalledichiarazioni rese dal Conte in sede di sommarie informazioni.1.3. Il primo e il secondo motivo, relativi alla violazione della disciplinadell’onere della prova, della confessione e della prova presuntiva per averla CTR considerato come prova contraria rispetto alla presunzione didistribuzione degli utili extracontabili la dichiarazione a contenutoconfessorio di un terzo favorevole alla contribuente, possono essere trattaticongiuntamente e sono infondati.1.4. Secondo l’orientamento consolidato della Corte, nel processotributario il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7 del d.lgs. n. 546del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie delcontraddittorio e non comporta, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai finidella decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazionefinanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella faseamministrativa di accertamento o le dichiarazioni di terzi che, in attuazionedel principio del giusto processo sancito dall’art. 111 della Cost. e deiprincipi espressi dall’art. 6 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione Europea a garanzia della parità delle armiprocessuali e dell’effettività del diritto di difesa, è consentito anche alcontribuente di produrre in giudizio con lo stesso valore probatorio ( Cass.n. 28022 del 2024; Cass. n. 14173 del 2022; Cass. n. 11785 del 2010).Numero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/20261.5. Tali dichiarazioni, proprio perché assunte in sede extraprocessuale,hanno per lo più valore di elemento indiziario che può concorrere a formare,unitamente ad altri elementi di prova, il convincimento del giudice secondola disciplina della formazione della prova presuntiva, generalmenteammessa nel processo tributario nonostante il divieto di prova testimoniale.Non è escluso, tuttavia, che tali dichiarazioni possano rivestire di per sé, nelconcorso di particolari circostanze, i caratteri delle presunzioni gravi, precisee concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dando luogo, di conseguenza, nonad un mero indizio, ma ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essereposta a fondamento dell'avviso di accertamento da partedell'amministrazione finanziaria e, per il principio della parità delle armi,anche a costituire prova contraria a favore del contribuente. Ciò accade, inparticolare, quando le dichiarazioni del terzo siano connotate da naturaconfessoria di un illecito fiscale e, come tali, dotate di particolaredichiarante.1.6. Afferma, al riguardo, la Corte che « Nel processo tributario, ledichiarazioni del terzo, acquisite dalla polizia tributaria nel corso diun'ispezione e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua voltarecepito dall'avviso di accertamento, hanno valore meramente indiziario,concorrendo a formare il convincimento del giudice, qualora confortate daaltri elementi di prova. Tuttavia, tali dichiarazioni del terzo possono, nelconcorso di particolari circostanze ed in ispecie quando abbiano valoreconfessorio, integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva, aisensi dell'art. 2729 cod. civ., idonea da sola ad essere posta a fondamentoe motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, da partedell'amministrazione finanziaria.» ( Cass. n. 9876 del 2011; Cass. n. 9402del 2007 e da ultimo Cass n. 1380 del 2026).1.7. Il riconoscimento della possibilità per il giudice di merito di attribuirevalore di prova presuntiva alle dichiarazioni del terzo a contenutoNumero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/2026confessorio è stato affermato dalla Corte con riferimento alle prove invocatedall’amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa tributaria ma nonvi sono ragioni per escludere, in virtù della regola della parità delle armiespressione del principio del giusto processo, che debba operare anche inrelazione alle dichiarazioni di terzi dedotte a suo favore dal contribuente(Cass. n. 8221 del 2023; Cass. n. 6616 del 2018).1.8. La presunzione di distribuzione degli utili fra i soci di società aristretta base partecipativa, come presunzione semplice retta dalladisciplina dell’art. 2727 c.c. e fondata sulla massima di esperienza secondocui la ristrettezza dell’assetto societario, implicando normalmente ilreciproco controllo e la marcata solidarietà tra i soci, fa presumere ladistribuzione degli utili extracontabili, può essere vinta dal contribuenteanche attraverso la dimostrazione della propria estraneità alla gestione econduzione societaria (Cass. n. 26473 del 2024; Cass. n. 18764 del 2024;Cass. n. 10004 del 2025; Cass. n. 24907 del 2025), in circostanze obiettiveverificabili di impossibilità dell’acquisizione di informazioni sulla gestionesociale e di controllo della vita sociale attraverso l’esercizio delle prerogativedell’art.2476 c.c., tali da consentire di escludere che le risorse extracontabilipossano essere pervenute nella sua sfera giuridica (Cass. n. 18599 del2026).E non è escluso che la prova dell’estraneità alla gestione e al contestosociale possa essere data dalla socia, mera intestataria formale dellepartecipazioni, mediante la prova presuntiva desumibile dalle dichiarazioniconfessorie del terzo autore materiale dell’illecito fiscale imputato allasocietà ove il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede dilegittimità, le ritenga, nel contesto delle circostanze, munite del crisma dellagravità e precisione.1.9. La CTR si è attenuta ai principi richiamati allorché ha ritenuto idoneaa superare la presunzione di distribuzione dell’utile extracontabile fra i socidi società di capitali a ristretta compagine sociale la prova dell’estraneitàNumero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/2026alla gestione e al consesso sociale della contribuente sulla base delledichiarazioni con cui il cognato ha confessato di essere l’autore dell’illecitofiscale e di averla lasciata totalmente all’oscuro delle relative irregolaritàdella gestione sociale che ben difficilmente avrebbero potuto esserepercepite dalla mera intestataria formale delle partecipazioni, attraverso ilricorso alle prerogative di informazione e controllo sulla gestione,riconosciute al socio dall’art. 2476 c.c.Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate.2. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 36comma 2 d. lgs. n. 546 del 1992 per la mancanza di una effettivamotivazione della deduzione, completamente illogica ed ingiustificata, dellamancata partecipazione della socia alla distribuzione dell’utileextracontabile tratta dalla sua estraneità alla frode.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Il vizio di motivazione rileva come error in procedendo, ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., solo ove sia tale da configurare lamancanza della motivazione e, dunque, solo nell’ipotesi della meraapparenza della motivazione o di contraddittorietà invincibile.2.3. E’ noto che dopo la riformulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.disposta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenereristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. ”minimo costituzionale“richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost., ricorrente nelle ipotesi di ”mancanzaassoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico“, di ”motivazioneapparente“, di ”contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili“ e di”motivazione perplessa od incomprensibile“, che si tramutano in vizio dinullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 132 comma 2numero 4) c.p.c. (Cass. n. 20598 del 2023, Cass. Sez. Un. n. 37406 del2022, Cass. Sez. Un. n. 32000 del 2022, Cass. Sez. Un. n. 23746 del 2020,Numero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/2026Cass. Sez. Un. n. 17564 del 2019, Cass. Sez. Un. 19881 del 2014, Cass.Sez. Un. 8053 del 2014).L’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimentoimpugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esussiste solo ove sia tale da rendere incomprensibili le ragioni delladecisione, rivelandosi obiettivamente inidonea ad evidenziare il processologico seguito dal giudice nella formazione del suo convincimento.2.4. Nel caso di specie la CTR ha espresso una chiara ratio decidendi enon ricorre, quindi, la situazione di impossibilità di comprendere ilfondamento della decisione che rende solo apparente la motivazione.Nella sentenza impugnata sono espresse in modo chiaro le ragioni dellaritenuta estraneità della socia amministratrice “alla gestione irregolaretenuta dal cognato” e l’estraneità alla gestione sociale del sociodeliberatamente tenuto all’oscuro della frode, secondo l’orientamento soprarichiamato della giurisprudenza della Corte, può minare l’operatività dellapresunzione semplice di distribuzione dell’utile all’interno della ristrettacompagine sociale di una società di capitali, facendo venir meno il pilastrologico su cui si fonda la relativa massima di esperienza, costituito dallacircolazione fra i soci dei flussi informativi e dal comune assenso sulledecisioni relative alla gestione sociale.Non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione lamentato.3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.5. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016).Numero registro generale 10278/2020Numero sezionale 5332/2026Numero di raccolta generale 23383/2026Data pubblicazione 16/07/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere acompenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spese generali eoneri di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.7.2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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