CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 del G.[OSCURATO:PERSONA] di PORDENONE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20353/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della pena su richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 314, 490 e 697 cod. pen.; 2, 7 e 10 legge n. 895 del 1967; 20 legge n. 110 del 1975; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizio di motivazione per avere il G.i.p. omesso di motivare la disposta confisca delle armi comuni da sparo, trattandosi di misura di sicurezza non obbligatoria, dunque nella fattispecie applicata in maniera illegale; ragioni poi reiterate con successiva memoria difensiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile per ia manifesta infondatezza dei dedotti motivi, essendo espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - con il quale il ricorrente ha omessOdi confrontarsi - il principio secondo il quale, in tema di applicazione concordata della pena, la confisca delle armi (sia da guerra, sia comuni) e di ogni altro oggetto atto ad offendere, munizione ed esplosivi, deve essere disposta in ogni caso trattandosi di ipotesi obbligatoria in base al combinato disposto degli artt. 240, comma secondo, cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975, 6 n. 152 dell 1975, e 445 cod. proc. pen., (così, tra le tante, Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021, deo. 2022, Andrisano, Rv. 282541; Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, Morrone„ Rv. 255160; Sez. 6, n. 26579 del 21/05/2008, Gala, Rv. 241051); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C