CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 30137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso n.11918/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , elettivamente domiciliata in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 /B , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura special e allegat a in calce al ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliat a in Roma, via Arcione n. 71, presso lo studio dell’avv.prof. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde unitamente all’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in calce al controricorso, OGGETTO Fallimentosocietà. Concordato fallimentare. Opposizione. Ud. 06/10/2022 CC Cron. R.G.N.11918/2019 [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in calce al controricorso, controricorrenti; avverso il decreto della Corte d’Appello di Torinodepositato il 6.3.2019 nel procedimento ivi iscritto al n. 606/2018 R.G.V.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.10.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Torinodichiarò il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. propose un co n cordato fallimentare che venne omologato dal tribunale, nonostante l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi anche, più brevemente, [OSCURATO:SOCIETA]. ) , la quale propose reclamo alla corte d’appello, contestando, per quanto ancora qui interessa: a) la mancata considerazione, nella valutazione dei possibili esiti della liquidazione fallimentare, delle azioni di responsabilità esperibili nei confronti dell’organo amministrativo della società fallita; b) i criteri adottati per la liquidazione delle spese di lite, poste a sua carico dal tribunale e liquidate con r iferimento ai parametri relativi ai giudizi di cognizione (invece che a quell i per i procedimenti in camera di consiglio) e a un valore della caus a determinato in misura pari all’ ingente ammontare del credito insinuato al passivo daessa opponente. La Corte d’Appello di Torino accolse solo parzialmente il reclamo, ri ducendo l’importo della condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. a lla rifusione delle spese di lite e confermando, per il resto, la decisione del tribunale. Contro tale decreto [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. e la curatela fallimentare si sono costituite con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memori e nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrent e denuncia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)». Lacensura è rivolta contro la decisione della corte d’appello nella parte in cui ha disatteso– giudicandola « del tutto generica » – l ’ a ffermazione della reclamante secondo cui il giudizio favorevole sulla convenienza de l concordato sarebbe stato espresso senza tenere conto del valore delle azioni di responsabilità esperibili nei confronti dell’ultimo amministratore della società fallita. 1.1.Il motivo è inammissibile, perché c on esso si lamenta l’omesso esame, non di un « fatto » , ovverosia « un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico» (Cass.n. 2268/2022), bensì di quelli che nello stesso ricorso vengono definiti, rispettivamente, «una rilevante anomalia a carico dell’operato dell’organo gestorio» e «spunti diriflessione circa la potenziale utilità concreta dell’esperimento dell’azione» (pag. 7 del ricorso). Con il termine«anomalia» non si descrive un fatto, ma si esprime un giudizio – a dire il vero piuttosto generico – sul valore di determinati fatti. Analogamente, fornire al giudice «spunti di riflessione» non significa altro che proporre a l giudice argomenti ritenuti rilevanti per decidere la causa. È quindi evidente che, così facendo, parte ricorrente pretenderebbe dal giudice di legittimitànient’altro che un riesame dell’accertamento del fatto , che si assume non adeguatamente ponder ato dal giudice di merito. Ed è proprio questo il tenore di tutta l’illustrazione del motivo, volta a sottoline are fatti secondari su lla base de i quali proporre una presunzione di responsabilit à, da un lato, e di solvibilità, dall’altro, dell’ultimo amministratore della società fallita. Un esame del fatto che è precluso al giudice di legittimità e che rende inammissibile il motivo di ricorso , anche a prescindere dalla c onstatazione della mancanza dell’ulteriore indispensabile requisito di specificità ed autosufficienza, posto che la ricorrente non si è data cura di precisare in quali dei suoi atti quegli elementi indiziari sarebbero stati posti all’attenzione dei giudici di merito(art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.). 2. Il secondo motivo di ricorso è volto a censurare una «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 124 legge fall. … ( art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e art. 360, ultimo comma, c.p.c.) ». La ricorrente si duole che la Cor t e d’Appello di Torino abbia ritenutonon formulata in primo grado, e quindi inammissibile, la denuncia de lla violazione del diritto del ceto creditorio a una corretta informazione sull e prospettive economiche della liquidazione fallimentare, onde poter apprezzare a ragion veduta la convenienza della proposta concordataria. [OSCURATO:SOCIETA]. nega di avere introdotto il tema della corretta informazione ai creditori (e, quindi, della regolarità del procedimento di omologa) solo con il reclamo, affermando di avere «unicamente inteso meglio specificare la censura già compiutamente mossa in sede di opposizione» e di avere «chiari to quale fosse il senso della propria impugnazione» (pag. 12 del ricorso). 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, sotto più profili. 2.1.1. Innanzitutto, nel mentre si prospetta un vizio di violazione di norme di diritto, si indica, quale norma violata, un articolo della legge fallimentare (art. 124) , composto d a più commi, senza specificare in quali parti e in che modo la decisione qui impugnata avrebbe violato una o più delle norme ivi contenute.Né potrebbe essere invocata un’implicita evidenza del senso della censura, posto che l’art. 124 non disciplina l’opposizione al concordato (art. 129 ), né il reclamo contro l’omologazione (art. 131), bensì la «proposta di concordato». 2.1.2. In secondo luogo, nell’illustrare il motivo, parte ricorrente propone un’interpretazione del l’ atto di opposizione diversa da quella datagli da lla corte d’appello , ma lo fa senza riportare i passirilevanti del proprio atto , da confrontare poi con le domande e le questioni poste con il reclamo, in modo da consentire una verifica dell’affermazione secondo cu i , «fin dall’opposizione» avrebbe «contestato … il vizio di non adeguata informativa del ceto creditorio in fase di espressione del voto» (pag. 12 del ricorso). Pertanto, anche a voler riqualificare il motivo come denuncia di un error in procedendo – i n relazione a l qual e la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito – , sa rebbe comunque preclusiva la constatazione preliminare dell’inammissibilità del motivo d ovuta ai termini in cui esso è stat o esposto e, quindi, ancora una volta, alla mancanza di specificità e autosufficienza. Solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo e, dunque, solo nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di C assazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. n. 6014/2018 , che, i n applicazione di questo principio, ha affermato che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda principale ed omesso di pronunciarsi su quella subordinata, ha comunque l’onere di riprodurre gli atti e documenti del giudizio di merito nei loro passaggi essenziali alla decisione e di precisare l’esatta collocazione dei documenti nel fascicolo d’ufficio al fine di renderne possibile l’esame nel giudizio di legittimità; conf. Cass.n. 12664/2012). 2.1.3.Infine, non si può fare a meno di rilevare la vistosa contraddizione consistente nella circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]., per accreditare la tesi secondo cui avrebbe posto fin dall’inizio una questione di regolarità della procedura, è indotta ad affermare che «ciò che si è contestato, fin dall’opposizione respinta, non è la non convenienza della proposta». Affermazione sorprendente, posto che proprio la convenienza della proposta è la questione ancora qui sollevata, sia pure in modo inammissibile, con il primo motivo di ricorso. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 55/2014 … (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.e art. 360, ultimo comma, c.p.c.)». Oggetto di censura è la decisione dellacorte d’appello nella parte in cui ha riliquidato le spese di primo grado applicando i parametri forensi riferiti ai «giudizi ordinari e sommari di cognizione davanti al tribunale» e attribuendo alla causa un valore pari «al valore del concordato fallimentare». La ricorrente sostiene, invece, che si sarebbero dovuti applicare i «parametri previsti per i procedimenti in camera di consiglio» e che «il procedimento … deve ritenersi di valore indeterminabile». 3.1. Il motivo è infondato. 3.1.1. Corretta è l’affermazione del giudice a quo secondo cui il procedimento per decidere sull’opposizione all’omologazione del concordato, pur svolgendosi in camera di consiglio, ha natura contenziosa, in quanto si tratta di risolvere il contraddittorio tr a parti contrapposte nella difesa dei rispettivi diritti. Le tabelle dei parametriforensi di cui al d.m. n. 55 del 2014 distinguono, da un lato, i «giudizi ordinari e sommari di cognizione davanti al tribunale» e, dall’altro lato, i « procedimenti di volontaria giurisdizione». Quest’ultima categoria è dunque identificata in relazione al contenuto del processo (volontaria gi urisdizione) e non in relazion e alla sua forma ( procedimento in camera di consiglio). È noto che in molti casi – per un scelta discrezionale del legislatore, di solito dettata da esigenze di celerità – la veste del procedimento in camera di consiglio è attribuita a processi il cui oggetto è schiettamente contenzioso.Ebbene, in questi casi – tra i quali rientra perfettamente il giudizio di omologazione del concordato fallimentare, quando vengono formalizzate opposizioni – , ai fini della individuazione dei parametri per la liquidazione delle spese legali, deve aversi riguardo al contenuto contenzioso del processo e non alla forma camerale. Ciò non toglie che, nella concreta liquidazione delle spese, si pos sa tenere conto – nella scelta tra minimi e massimi tabellari – del fatto che alla semplificazione delle forme processuali può essere associata una minore ampiezza e complessità dell’ attività difensiva. Il che è proprio quanto ha fatto, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino, che per questo motivo ha ridotto sensibilmente l’importo liquidato dal tribunale. 3.1.2. Anche p er quanto riguarda l’individuazione del valore della causa, la de cisione della corte d’appello è conforme alla normativa specifica e non merita la censura mossa dal ricorrente. In primo grado il tribunale aveva liquidato le spese facendo riferimento all’importo del credito insinuato al passivo dalla opponente. Giustamente la corte territoriale, condividendo sul punto la critica della reclamante, ha rilevato che il credito della opponente non è l’ oggetto dell’accertamento nel processo di opposizione all’omologazione del concordato fallimentare. La corte torinese ha tuttavia escluso il parametro del valore indeterminabile rilevando che nella decisione sull’opposizione sono in gioco la validità e l’efficacia del concordato fallimentare, il cui valore è desumibile dal corrispettivo che l a proponente si impegna a pagare ai creditori a fronte del trasferimento dell’intero attivo fallimentare (€ 17.902.000 ; valore che, casualmente, è analogo all’importo del credito insinuato dalla opponente al concordato, il che ha fatto sì che per la liquidazione delle spese sia rimast o applicabile il medesimo scaglione delle tabelle dei parametri forensi). In tal modo, la corte d’appello ha fatto esatta applicazione dell’art. 5, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, in forza del quale «Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – è determinato a norma del codice di procedura civile». Il rinvio è chiaramente alle norme del codice che disciplinano la «determinazione del valore» della causa ai fini dell’individuazione dell’organo giudiziario competente a deciderla (artt. 10 e ss. c.p.c.). E il riferimentoutile non può essere quello all’art. 17 c.p.c. – non essendoci alcun profilo di analogia tra l’opposizione al concordato fallimentare e l’opposizione all’esecuzione (in tal senso, v. Cass. n. 1346/2013, anche se con riguardo al diverso caso del la risoluzione del con cordato preventivo) – , bensì quello all’art. 12 c.p.c. , posto che con l’opposizione si mette « in contestazione » l’intero assetto dei rapporti tra proponente e creditori concorsuali che dovrebbe scaturire dall’omologazione del concordato fallimentare. Del resto, attribuire a tutte le opposizion i a l concordato fallimentare un indistinto «valore indeterminato», a prescindere dal valore economico delle prestazioni offerte ai creditori dal proponente, non sarebbe rispettoso del principio generale per cui la liquidazione delle spese a carico del la parte soccombente deve tenere conto dell’effettiva importanza economicadella causa. 4. Respinto il ricorso, anche le spese di lite relative al presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo utilizzando i medesimi criteri adottati dalla Corte d’Appello di Torino. P.Q.M La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in € 25.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo