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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 35898/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; I motivi dedotti con il ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo - con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza per non avere fornito risposta ai plurimi argomenti decisivi sollevati nei motivi di appello — lo stesso appare manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ricostruito la condotta dell'imputato correttamente in termini di evasione, risultando che lo stesso si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi al mare in data non consentita dal decreto che lo autorizzava.

A pagina 2 della sentenza, la Corte d'appello risponde puntualmente alle questioni dedotte dalla difesa.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata (pag. 2) si è attenuta a tali regole ritenendo, conformemente al Giudice di primo grado, ostativa alla concessione delle stesse la totale assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, neppure indicati dalla difesa.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; I motivi dedotti con il ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati. Quanto al primo motivo - con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza per non avere fornito risposta ai plurimi argomenti decisivi sollevati nei motivi di appello — lo stesso appare manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ricostruito la condotta dell'imputato correttamente in termini di evasione, risultando che lo stesso si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi al mare in data non consentita dal decreto che lo autorizzava. A pagina 2 della sentenza, la Corte d'appello risponde puntualmente alle questioni dedotte dalla difesa. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata (pag. 2) si è attenuta a tali regole ritenendo, conformemente al Giudice di primo grado, ostativa alla concessione delle stesse la totale assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, neppure indicati dalla difesa. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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