CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 33016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta con riforma parziale del trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente inammissibile in quanto risulta assolutamente generico, essendo privo di qualsivoglia doglianza giustificante il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilai in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Equattromilaleuro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente