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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 2025

Cassazione n. 15505/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 23 luglio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 11.600 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Taranto il 18 marzo 2025.

Ritenuto che l'odierno ricorso è inammissibile, in quanto proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non ravvisabili nel caso di specie.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 23 luglio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 11.600 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Taranto il 18 marzo 2025. Ritenuto che l'odierno ricorso è inammissibile, in quanto proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non ravvisabili nel caso di specie. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15505/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris