CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6736/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, con domicili o digitale eletto all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 8207/04/2021, depositata in data 22 settembre 2021, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Diniego rimb. IRPEF-IVA-IRAP 1990-1991-1992 1. La società contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% delle imposte pagate dalla stessa negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’aver avuto, la detta società contribuente, sede in uno dei comuni della Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990. 2. La C.t.p. di Siracusa, con sentenza n. 1614/05/2016, accoglieva il ricorso della contribuente, dichiarando il diritto della stessa al rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991, 1992, pari a € 38.130,69 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con esclusione del rimborso Iva. 3. Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia e resisteva la parte vittoriosa con controdeduzioni. 4. Con sentenza n. 8207/04/2021, depositata in data 22 settembre 2021, la C.t.r. adita accoglieva il gravame sul presupposto che i soggetti esercenti attività d’impresa fossero esenti dai benefici di cui alla l. 27 dicembre 2002, n. 289. 5. Contro la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’ufficio ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 per la quale sono state depositate memorie da entrambe le parti, richiedendo anche la difesa erariale la discussione in pubblica udienza. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, degli art. 107 e 108 TFEU e della decisione della Commissione Europea del 04/08/2015 n. C 2015 - 5549 final » la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che «per effetto del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190 e della decisione C.E. del 14.08.2015 n. C (2015) 5549 final, la richiesta di rimborso non è applicabile a soggetti che svolgono attività di impresa, per cui la previsione normativa contenuta nella legge nazionale viola il disposto normativo dell'art. 108, par. 3, del TFUE ed è, quindi, incompatibile con il mercato interno perché si configura come un illegittimo aiuto di Stato». 2. Va premesso che la società contribuente, in ricorso, deduce di dover di rientrare nei parametri stabiliti dalla normativa sugli aiuti cd. “de minimis” non soltanto perché il rimborso richiesto ammonta ad € 38.130,69 ma anche perché ha allegato all’atto di appello una autocertificazione (riscontrata anche dall’Agenzia delle Entrate in controricorso) dalla quale si evince che il ricorrente non ha usufruito di ulteriori aiuti di Stato. Ciò a riprova della spettanza del rimborso. 3. Orbene, dato atto dell’indirizzo non univoco sul valore di tale autocertificazione nei giudizi aventi per oggetto istanza di rimborso interferenti con i limiti del “cd. de minimis”, il Collegio ritiene opportuna l’acquisizione del fascicolo di ufficio telematico e la trattazione della causa in pubblica udienza , in relazion e a detta questione (per motivo dunque diverso da quello sollecitato nell’istanza della difesa erariale, riferito, in realtà, a questione relativa all’ottemperanza, non pertinente con l’oggetto della presente controversia). P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di ufficio telematico e