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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14801/2026

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ta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gela;letta la memoria di replica del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocatoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela chiedel'annullamento della sentenza del 22 aprile 2025, emessa in esito a rito abbreviato,con la quale il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, ha assolto perchéil fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza (art. 337cod. pen.), commesso il 3 luglio 2024.2.

Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia vizio di motivazione dellasentenza impugnata (ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) perl'erronea delibazione del compendio di prova posto a fondamento della decisionenon essendo state valorizzate le circostanze emergenti dall'annotazione di poliziagiudiziaria del 16 luglio 2024, dalle quali risultava con chiarezza come l'imputato,durante il controllo di polizia cui era stato sottoposto, avesse tenuto una condottaviolenta e minacciosa, certamente idonea a mettere in concreto pericolo il benegiuridico tutelato dalla disposizione in esame.

A questo riguardo il ricorrenterichiama più passaggi dell’annotazione e in particolare: a. la circostanza che,appena sceso dall’auto si mostrava scontroso cercando lo scontro fisico faccia afaccia con gli agenti; b. la circostanza che l'imputato “cercava uno scontro con gliagenti”, evidenziando che l’imputato “con le braccia sgomitava e sbracciava versogli operatori”, tentando di dileguarsi al fine di eludere il controllo e con tono divoce alto declamava le frasi ingiuriose e minacciose riportate nella imputazione;c. durante la perquisizione si agitava talmente tanto da far cadere a terra alcunemonete che aveva nella tasca dei pantaloni.3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici emanifestamente infondati.4.Le argomentazioni poste a base del ricorso costituiscono doglianze svolte infatto e volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti diprova, rilettura estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali che sono statevalorizzate dal Giudice del merito senza incorrere in illogicità evidenti.Il Tribunale ha evidenziato che non vi è prova di alcun contatto fisico tral’imputato e gli agenti, che non emerge con chiarezza neppure dall’annotazione dipolizia richiamata nella parte in cui si dà atto che l’imputato “sgomitava esbracciava”, verso (non contro), gli operanti per dileguarsi.L’annotazione non contiene – nei passaggi richiamati dal ricorrente – enonostante la pretesa nitidezza della ricostruzione, alcun riferimento a condotteviolente contro gli agenti e non è suscettibile di ulteriore apprezzamento da partedi questa Corte, tenuto conto che il ricorrente non deduce, nel rispetto delle formee della sostanza pretese dalla giurisprudenza, circostanze suscettibili di integrareil vizio di "travisamento della prova".Le frasi proferite (“non sapete con chi avete a che fare” e “non sapete chisono io” o “togliti la divisa e vediamo”), sono state ritenute nella sentenzaimpugnata del tutto generiche e prive di un effettivo contenuto minatorio ovverointegranti ingiurie volgari contro gli agenti e la Polizia in generale.Correttamente il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che,ai fini della integrazione del reato di resistenza, distingue le condotte attivedell’agente – in cui impieghi la forza per neutralizzare il compimento dell’atto esottrarsi alla presa, ad es. in caso di arresto – dalla mera opposizione passiva alcompimento dell'atto del pubblico ufficiale (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022,Manusia, Rv. 283376 - 01), sicché il comportamento di non collaborazione e senzaricondotta la condotta dell’imputato, non è idoneo a integrare gli elementicostitutivi del reato in esame.5.Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 21 aprile 2026La Consigliera relatrice Il PresidenteEmilia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gela;letta la memoria di replica del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocatoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela chiedel'annullamento della sentenza del 22 aprile 2025, emessa in esito a rito abbreviato,con la quale il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, ha assolto perchéil fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza (art. 337cod. pen.), commesso il 3 luglio 2024.2. Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia vizio di motivazione dellasentenza impugnata (ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) perl'erronea delibazione del compendio di prova posto a fondamento della decisionenon essendo state valorizzate le circostanze emergenti dall'annotazione di poliziagiudiziaria del 16 luglio 2024, dalle quali risultava con chiarezza come l'imputato,durante il controllo di polizia cui era stato sottoposto, avesse tenuto una condottaviolenta e minacciosa, certamente idonea a mettere in concreto pericolo il benegiuridico tutelato dalla disposizione in esame. A questo riguardo il ricorrenterichiama più passaggi dell’annotazione e in particolare: a. la circostanza che,appena sceso dall’auto si mostrava scontroso cercando lo scontro fisico faccia afaccia con gli agenti; b. la circostanza che l'imputato “cercava uno scontro con gliagenti”, evidenziando che l’imputato “con le braccia sgomitava e sbracciava versogli operatori”, tentando di dileguarsi al fine di eludere il controllo e con tono divoce alto declamava le frasi ingiuriose e minacciose riportate nella imputazione;c. durante la perquisizione si agitava talmente tanto da far cadere a terra alcunemonete che aveva nella tasca dei pantaloni.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici emanifestamente infondati.4.Le argomentazioni poste a base del ricorso costituiscono doglianze svolte infatto e volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti diprova, rilettura estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali che sono statevalorizzate dal Giudice del merito senza incorrere in illogicità evidenti.Il Tribunale ha evidenziato che non vi è prova di alcun contatto fisico tral’imputato e gli agenti, che non emerge con chiarezza neppure dall’annotazione dipolizia richiamata nella parte in cui si dà atto che l’imputato “sgomitava esbracciava”, verso (non contro), gli operanti per dileguarsi.L’annotazione non contiene – nei passaggi richiamati dal ricorrente – enonostante la pretesa nitidezza della ricostruzione, alcun riferimento a condotteviolente contro gli agenti e non è suscettibile di ulteriore apprezzamento da partedi questa Corte, tenuto conto che il ricorrente non deduce, nel rispetto delle formee della sostanza pretese dalla giurisprudenza, circostanze suscettibili di integrareil vizio di "travisamento della prova".Le frasi proferite (“non sapete con chi avete a che fare” e “non sapete chisono io” o “togliti la divisa e vediamo”), sono state ritenute nella sentenzaimpugnata del tutto generiche e prive di un effettivo contenuto minatorio ovverointegranti ingiurie volgari contro gli agenti e la Polizia in generale.Correttamente il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che,ai fini della integrazione del reato di resistenza, distingue le condotte attivedell’agente – in cui impieghi la forza per neutralizzare il compimento dell’atto esottrarsi alla presa, ad es. in caso di arresto – dalla mera opposizione passiva alcompimento dell'atto del pubblico ufficiale (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022,Manusia, Rv. 283376 - 01), sicché il comportamento di non collaborazione e senzaricondotta la condotta dell’imputato, non è idoneo a integrare gli elementicostitutivi del reato in esame.5.Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 21 aprile 2026La Consigliera relatrice Il PresidenteEmilia [OSCURATO:PERSONA]
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