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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 19310/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7226/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di- fesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e il Repici anche in proprio; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - e Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unita- mente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], elett.tedomiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 944 /2019 della CORTE D’APPELLO DI MESSINAdepositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 18/12/2019, la Corte d’appello di Mes- sina,in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riformadella decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in so- lidotra loro, al risarciment o, in favore dello Scammacca, dei danni da quest’ultimosubiti a seguito della diffusione, sulla carta stampata, sulla reteInternet e nel corso di talune conferenze, di scritti, missive e con- tenutidi carattere diffamatorio; afondamento della decisione a ssunta, la corte territoriale, diversa- menteda quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ha evidenziato come il complesso delle comunicazioni in esame (originariamente ri- conducibilia scritti di [OSCURATO:PERSONA] contenuti in lettere aperte, articoli o missive,successivamente riprese e riprodotte nel sito , inun volume pubblicato dall’editore [OSCURATO:SOCIETA], dal titolo [OSCURATO:PERSONA] , ein talune dichiarazioni pubbliche dell’o n. [OSCURATO:PERSONA]) si fossero po- ste del tutto al di là dei limiti del legittimo esercizio della libertà di manifestazionedel pensiero, o della più generale libertà di critica poli- tica,essendosi trattato della propalazione di opinioni espresse ben oltre ilimiti della dovuta continenza espositiva, nella specie realizzata attra- versoil riferimento integrato di circostanze totalmente decontestualiz- zate rispetto all’originario ambito di estrazione, e significativamente accostate tra loro al fine di assumere un’ evidente finalità allusiva di chiarocarattere diffamatorio ai danni dello Scammacca; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; e la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) pro- pongonotre distinti ricorsi pe r cassazione sulla base, rispettivamente, diquattro ([OSCURATO:PERSONA]) cinque (Repici e Alfano) e tre ([OSCURATO:SOCIETA].)motivi d’impugnazione;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri StefanoScammacca resiste con un unico controricorso a tutti e tre iricorsi proposti; laGarzanti s.r.l. e Ste fano Scammacca hanno depositato memoria; nessunaltro intimato ha svolto difese in questa sede; consideratoche, conil primo motivo del proprio ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura lasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di legge,nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa alla pro- priacarenza di legittimazione passiva, rispetto all a domanda risarcito- riaproposta dallo Scammacca, avendo il giudice d’appello del tutto tra- scuratodi valutare i contenuti di tale eccezione (riproposta in appello aisensi dell’art. 346 c.p.c.), a seguito dell’avvenuto rigetto della me- desimaeccezione, da parte del giudice di primo grado, sulla base degli erroneipresupposti costituiti, da un lato, dal preteso carattere di infor- mazione professionale del sito web www.ritaadria.it e, dall’altro, dall’avvenutaresponsabilità della Furnari nel caricamento, sul predetto sitoInternet, della lettera dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta asseritamente diffamatoria)dopo averla ricevuta via e - mail da [OSCURATO:PERSONA]; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come , secondo quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente, il giudice di primo grado ebbe a pronunciarsi espressa- mente,rigettandola, sull’eccezione proposta dalla Furnari in relazione allapropria pretesa carenza di legittimazione; conriguardo a tale pronuncia di rigetto del giudice di primo grado, laFurnari non ebbe a proporre alcuna impugnazione (né principale, né incidentale),limitandosi a riproporre la medesima eccezione in appello aisensi dell’art. 346 c.p.c.;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, varrà considerare come, al caso di specie, in contrasto conquanto asseri to dall’odierna ricorrente, debba trovare applicazione ilconsolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi delquale, i n tema di impugnazioni, qualora un'eccezione sia stata re- spintain primo grado, in modo espresso o attraverso un'en unciazione indirettache ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valuta- zionedi infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua co- gnizione,da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito fi- naledella lite, esige la proposizi one del gravame incidentale, non es- sendone,altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.(per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2,c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di primecure ( v., da ultimo, ex p l urimis , Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022 , Rv. 664674 – 02 ; Sez.

L, Senten za n. 21264 del 28/08/2018,Rv. 650208 - 01) ; conil secondo motivo, la Furnari censura la sentenza impugnata perviolazione falsa applicazione dell’art. 21 Cost. e dell’art. 51 c.p. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territor iale erroneamente ritenuto che i fatti posti ad oggetto delle dichiarazioni contenutenelle missive del Repici non si riferissero a fatti oggettiva- menteveri e incontestati (o, comunque, sorretti da una verità putativa basatasu circostanze obiettive), cos ì come viceversa emerso sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio, al di là dei toni aspri, ma certamente non degradanti, contenuti nella critica politica espressadall’autore; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, sec ondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, i n tema di azione di risarcimento dei Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica deifatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l ’ apprezzamento in concretodelle espressioni usate come lesive dell ’ altrui reputazione e la valutazionedell’esistenza o meno dell ’ esimente dell ’ esercizio dei diritti dicronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insin dacabili in sede di legittimità se sorrettida argomentata motivazione , con la conseguenza che il con- trolloaffidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell ’ avve- nutoesame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei re- quisitidella continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell ’ interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della con- gruitàdella motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., applicabile ratione temporis , restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento r elativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. Sez. 1 , Ordinanza n. 2605 del 27/01/2023;Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022 , Rv. 665016 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019 , Rv. 652997 - 01) ; conspecifico rife rimento al requisito della ‘continenza’, la giurispru- denzadi questa Corte ha peraltro sottolineato come lo stesso debba ritenersiescluso allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, de- cettivi,ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestio- nanti,al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all ’ artifi- ciosadrammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere eproprie insinuazioni (v.

Sez. 3, Sentenza n. 27592 del 29/10/2019 , Rv.655572 - 01) ; nelcaso di spec ie, la corte territoriale ha evidenziato in modo ana- liticocome in tutti gli scritti risalenti al Repici si evidenziasse, non solo ilricorso di affermazioni del tutto indimostrate (come gli “inconfessabili accordi sotterranei” in osservanza dei quali lo Scammacca avrebbe omesso di comunicare al Prefetto gli elementi che avrebbero potuto Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri indurreallo scioglimento del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto), ma altresì la ripetizione, come fatt i scontat i , di circostanze – pretesamentesignificative , ma del tutto priv e di riscontri – o biettiva- mente(o allusivamente ) inducent i la convinzione di un ’ evidente conni- venzadello Scammacca con frange mafiose , o dell’avvenuta propala- zione,da parte dello stesso Scammacca, di notizie coperte da segreto, conl’inevitabile e indubitabile riflesso diffamatorio realizzato attraverso l’accostamento(sia pure indiretto) dello Scammacca con la mafia bar- cellonese; in relazione a tali pubblicazioni, la corte territoriale ha aggiunto comesul medesimo piano chiedessero d i essere valutate “le posizioni dellaGarzanti in merito alla pubblicazione delle esternazioni del Repici nellapubblicazione Uliwood party ” , nonché la posizione dei “responsa- bilidel sito ritaadria.it per le stesse motivazioni già ampiamente trat- tatedal primo giudice”; dall’esamedei passaggi richiamati emerge con evidenza come la corte territoriale abbia espressamente e compiutamente analizzato i requisitidella verità, anche putativa, dei fatti narrati e della continenza delle espressioni utilizzate nel le pubblicazion i alla cui ulteriore diffu- sionel’odierna ricorrente materialmente fornì il proprio contributo , per- venendo,nell’esercizio dei propri poteri di valutazione discrezionale dei fattidi causa, ad escludere il ricorso dei richiamati requisiti ‘scriminanti’ nelcontesto delle ridette pubblicazioni , conseguentemente escludendo chel’odierna ricorrente po tesse legittimamente avvalersi del richiamo all’eserciziodel diritto di cronaca e di critica nei confronti dell o Scam- macca; si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettant e, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dicongruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giu- ridicae, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate dal la ricorrente ; conil terzo motivo, la Furnari censura la sentenza impugnata per violazionedelle norme e dei principi giurisprudenziali in tema di solida- rietàdel debito dipendente da fatto illecito e in tema di liquidazione del danno(in relazione all’art. 360 n. 3 c .p.c.), per avere la corte territo- riale,nel pronunciare la condanna solidale di tutti i convenuti al risar- cimentodel danno in favore dell’originario attore, erroneamente posto sullo stesso piano condotte totalmente diverse tra loro e di diversa gravità, senza discriminare i diversi apporti degli autori (qualitativa- mentedel tutto diversi) e l’entità del diversa partecipazione, senza ar- ticolare alcuna argomentazione circa i modi dell’eventuale partecipa- zionedi ciascun responsabile al medesimo evento danno so, e per avere infineliquidato il danno in favore dello Scammacca in assenza di alcuna provariferibile ad ipotetiche conseguenze dannose concretamente sof- ferte; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’accertamento della respon- sabilitàsolidale prevista dall'art. 2055 cod. civ., non è necessario che piùsoggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pu r se autonome e temporal- mentedistinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casual- mente efficiente a produrre l'event o ( Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 21/06/2013, Rv. 626984 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 13071 del 14/07/2004, Rv. 574572 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 15930 del 13/11/2002,Rv. 558452 - 01) ; ciò posto, mentre l a persona danneggiata in conseguenza di un fattoillecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri puòpretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei con- fronti di una sola delle persone coobbligate, la diversa gravità delle rispettivecolpe di costoro e l ’ eventuale diseguale efficienza causale di esse,può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del ri sarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giu- dice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazionedelle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia eserci- tato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudiziodi regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti ( Sez. 3, Sentenza n. 5475 del 22/02/2023, Rv. 666905 - 01 ; S ez. 3, Sentenza n. 19492 del 21/09/2007,Rv. 598978 - 01) ; nelcaso di specie, non essendo emersa l’effettiva proposizione, da partedei diversi corresponsabili, di un’azione di regresso nei confronti deglialtri, con l’ulteriore specifica richiesta di ripartire formalmente le rispettivecolpe, del tutto correttam ente il giudice ha condannato tutti i corresponsabili, in solido tra loro, a corrispondere l’intero in favore deldanneggiato; èappena il caso di rilevare l’eventuale inammissibilità della censura inesame, nella misura in cui debba essere interpretata al la stregua di unaproposta di riconsiderazione o di rivalutazione dell’incidenza cau- sale dell’apporto della Furnari alla divulgazione dei libelli diffamatori realizzatidal Repici, trattandosi di una proposta di rilettura nel merito deifatti di causa, com e tale non consentita in questa sede; parimenti inammissibile, infine, deve ritenersi la censura riguar- danteil preteso difetto di prova delle conseguenze dannose sofferte dal danneggiato,trattandosi anche in questo caso di una sostanziale pro- posta di rei nterpretazione o di rilettura nel merito degli elementi di prova considerati o valorizzati dal giudice a quo , come tale non con- sentitain questa sede di legittimità;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil quarto motivo, la Furnari censura la sentenza impugnata per violazionedelle norme relative alla liquidazione delle spese di giudizio (inrelazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale posto lespese per il 50% a carico delle parti ritenute soccombenti, e solidal- mentea carico della ricorrente, senza tener conto del differente grado dicolpa e di compartecipazione all’evento lesivo (ove sussistente); ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente condannatotutti i soccombenti, in solido tra loro, al rimborso in favore di con troparte delle spese del giudizio, a nulla rilevando l’eventuale graduazionedi responsabilità tra i vari danneggiati (che , peraltro, nes- suno dei responsabili ha formalmente chiesto di attestare , anche in relazioneall’eventuale esercizio di un ’azione di r egresso ), dovendo ri- tenersiche, con riguardo ai rapporti esterni con il danneggiato, tutti i corresponsabili rispondono solidalmente ( tanto dei danni provocati a caricodel danneggiato, quanto ) delle spese da quest’ultimo sostenute per la difesa giudizial e delle proprie ragioni nei confronti di ciascuno delleparti solidalmente responsabil i ; conil primo motivo del proprio ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e So- niaAlfano censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 21 Cost.,dell’art. 10 della Conv enzione EDU e degli artt. 51 e 595 c.p. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché all’art. 360 - bis n. 1 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che i fatti posti ad oggetto delle dichiarazioni contenute nelle missive del Repici non si riferisseroa fatti oggettivamente veri e incontestati (o, comunque, sor- rettida una verità putativa basata su circostanze obiettive), nel pieno rispettodell’interesse pubblico su quanto riferito e dei limiti della con- tinenzaespositiva, come vicev ersa emerso sulla base della documen- tazioneacquisita agli atti del giudizio; ilmotivo è inammissibile;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, secondo quanto già in precedenza eviden- ziato,la corte territoriale abbia espressamente analizzato ciascuno dei requisitiessenziali ai fini del riscontro del legittimo esercizio del diritto dicritica o di cronaca da parte dell’autore dei testi oggetto dell’odierno esame,pervenendo, sulla base di una motivazione del tutto congrua dalpunto di vista logico e corret ta sul piano giuridico, ad escludere che lemissive del Repici fossero basate sulla diffusione di fatti oggettiva- mente(o putativamente) veri e caratterizzate dal rispetto della dovuta misuradi continenza; ciòposto, l’odierna censura, nella misura in cui pretende di pro- porrein questa sede una rilettura della valutazione discrezionale com- piutadal giudice del merito in relazione al carattere diffamatorio delle ridette missive, d eve ritenersi inammissibile, siccome articolata sul presuppostodi una prospet tiva critica del tutto estranea alle attribu- zioniproprie del giudice di legittimità; conil secondo motivo, il Repici e la Alfano censurano la sentenza impugnataper omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c.), per a vere la corte territoriale omesso integral- mentedi valutare le risultanze documentali di carattere decisivo acqui- siteal giudizio, segnatamente costituite dall’interrogazione parlamen- tare presentata dal sen. [OSCURATO:PERSONA] richiamate in ricorso; dalle dichiarazioniprodotte nel giudizio di primo grado (e contenute nella sentenza di primo grado) in ordine l’audizione dell’allora Procuratore nazionaleantimafia, dott. [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alla Commissione par- lamentareantimafia, nonché, infine, dalla sentenz a emessa dalla Corte dicassazione ad esito del processo per danni instaurato dalla sen. [OSCURATO:PERSONA] (già riunito in primo grado con l’odierno giudizio) avente adoggetto le medesime lettere aperte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] esaminate inquesta sede; ilmotivo è infondato;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione diuna sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione ilnuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formula- zionedell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., conla legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile conricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le part i” ; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità,tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacatodel giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motiva- zionein sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- menteincomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazione a ve- rificarel'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanzaanche del dato extratestuale), che abbia cost ituito oggetto di discussionee abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito certamente diverso della controversia), rima- nendoescluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie previ sta dalla norma, là dove il fatto storico rap- presentatosia stato comunque preso in considerazione dal giudice, an- corché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamenterilevanti (cfr. Sez., Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv.651028 - 01) ; ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendoil ricorrente propriamente trascurato di circostanziare e di arti- colare criticamente gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte de lla corte territoriale, delle occorrenze di Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fattoasseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contra- rio (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia; osservail C ollegio, pertanto, come, attraverso l ’ odiern a censur a , i ricorrentialtro non prospetti no se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai trattidi un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata inquesta sede di legittim ità ; conil terzo motivo, il Repici e la Alfano censurano la sentenza im- pugnata per vizio di motivazione e violazione di legge (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso totalmentedi dettare alcuna motivazione in riferimento alla posizione processualedi [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla quale era stata disposta la condannain solido con il Repici, seppure a diverso titolo, con la conse- guentemancata argomentazione delle ragioni della mancata differen- ziazionetra le div erse posizioni dei responsabili, anche con riguardo al quantumdebeatur, ravvisando gli estremi di una solidarietà passiva a fronte di fatti diversi, posti in essere a diverso titolo e in dimensioni diverse,in violazione dell’art. 1294 c.c., peraltro senz a alcuna specifi- cazionedelle condotte dannose imputate a carico dell’Alfano; ilmotivo è infondato. osservain primo luogo il C ollegio come le condotte illecite a scritte daigiudici del merito a carico dell a Alfa no risultino chiaramente deli- neatenella sentenza d’appello , avendo la corte territoriale evidenziato come la stessa si fosse resa responsabile di insinuazioni diffamatorie analoghea quelle riferibili alle missive del Repici, avendo la stessa più volte, e c omunque nel corso di una pubblica conferenza tenutasi l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],recuperato e rese pubbliche le stesse dichiarazioni diffa- matorie contenute nelle missive del Repici (v. pag. 5 della sentenza impugnata);Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quantoalla differenziazione delle posizioni dei da nneggianti, varrà ribadirequanto già in precedenza evidenziato con riguardo alla posi- zionedella Furnari: in breve, una volta accertato come tutti i parteci- pantialla complessiva operazione diffamatoria (la scrittura delle mis- sivae la relativa divulgazio ne scritta, orale ed elettronica) siano stati ritenutisolidamente responsabili della violazione dell’onorabilità e della reputazionedello Scammacca, la ripartizione interna delle responsabi- litàdeve ritenersi del tutto irrilevante sul piano dei rapporti con il dan- neggiato, limitandosi a spiegare efficacia unicamente nei rapporti in- ternitra i responsabili ; ciò tuttavia nel solo caso (non riscontrato nel caso di specie) dell’eventuale richiesta, da parte (quantomeno di ta- luno)di essi, di una concreta e fo rmale ripartizione interna delle diverse responsabilità ( in dipendenza della diversità dei contributi assicurati all’illecito comune ) , con la conseguente piena legittimità della con- dannasolidale pronunciata dal giudice a quo a carico di tutti i respon- sabili,senza ulteriori discriminazioni; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata pervizio di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere lacorte territoriale dettato una motivazione manifestamente contrad- dittoria in relazione all’avvenuta condanna dei ricorrenti al rimborso dellespese del giudizio, avendo il giudice d’appello, da un lato, ritenuto didover compensare per la metà le spese di entrambi i gradi del giu- dizio e, dall’altro, affermato il ricorso delle c ondizioni per l’integrale compensazionedi tali spese; ilmotivo è infondato. osservail Collegio come il carattere inequivoco di quanto statuito nel dispositivo della sentenza impugnata (in cui è stata pronunciata formalmentela compensazione del solo 50% delle spese del giudizio) valgaa dirimere in modo decisivo l’apparente contraddittorietà denun- Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciatadai ricorrenti con la censura in esame, dovendo ritenersi che l’ul- timaproposizione della parte motiva della sentenza (“ ricorrono le con- dizioniper compen sare le spese del presente giudizio ”) costituisca solo ilfrutto di un errore materiale caduto nella motivazione (appena dopo averattestato la volontà di disporre la compensazione della metà delle spesedel giudizio); errore materiale tale, tuttavia , da n on compromet- tere l’inequivocabilità della statuizione sulle spese , diretta – oc corre ribadire – a disporre la compensazione della metà delle spese di en- trambii gradi del giudizio, ponendo la restante metà a carico dei soc- combenti; con il quinto motivo, i ricorrent i censura no nella sentenza impu- gnataper vizio di motivazione che per violazione dell’articolo 1282 c.c. (inrelazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato, in favore di controparte, gli interessi legali sullasomma r iconosciuta a titolo risarcitorio, a far data dalla domanda anzichédalla data della pronuncia; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, g li interessi ‘ compensativi ’ (o risarci- tori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del dannoextracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decor- renzadalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto ille- cito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il ta rdivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costitui- scono,al pari della rivalutazione monetaria, una componente (cfr., ex plurimis,Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021 , Rv. 663173 - 01);Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deltutto infondatamente, pertanto, i ricorrenti invocano la pretesa violazione dell’art. 1282 c.c. per avere la corte territoriale erronea- menteliquidato, in favore della controparte, gli interessi compensativi afar data dalla domanda anziché con decorrenza dalla liquidazione del danno; conil primo motivo del proprio ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. si duole dellanullità della sentenza impugnata per violazione di norme proces- suali(in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoria le omesso di dichiarare inammissibile l’atto d’appello e l’originaria do- mandaproposta (anche in appello) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo la controparte mai adeguatamente identificato (tanto nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, quanto nell’atto d’ap- pello), le specifiche affermazioni e i giudizi contenuti nelle lettere dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] riprodotte nell’articolo contenuto nel libro edito dallaGarzanti s.r.l., e per avere la corte territoriale erroneamente fon- datola responsabi lità della [OSCURATO:SOCIETA]. sul preteso carattere diffa- matoriodelle lettere aperte del Repici affermando, in assenza di alcuna motivazione,che le posizioni dell’odierna ricorrente dovessero essere valutatesullo stesso piano delle esternazioni (asseritame nte diffama- toria)ascritte al Repici; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come il giudice di primo grado ebbe esplicita- mente a pronunciare il rigetto dell’eccezione di nullità della citazione propostanei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui alla censura in esame; conriguardo a tale pronuncia di rigetto del giudice di primo grado, la società ricorrente non ebbe a proporre alcuna impugnazione (né principale,né incidentale), limitandosi a riproporre la medesima ecce- zionein appello ai sensi dell’ar t. 346 c.p.c.; ciòposto, varrà considerare come, al caso di specie, in contrasto conquanto asserito dall’odierna ricorrente, debba trovare applicazione Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilconsolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi delquale, i n tema di impugn azioni, qualora un'eccezione sia stata re- spintain primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indirettache ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valuta- zionedi infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua co- gnizione,da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito fi- naledella lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non es- sendone,altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.(per il giudicato interno formatosi ai se nsi dell'art. 329, comma 2,c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di primecure (v., da ultimo, ex p l urimis , Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022 , Rv. 664674 – 02 ; Sez.

L, Sentenza n. 21264 del 28/08/2018,Rv. 650208 - 01) ; quantoalla differenziazione delle posizioni dei danneggianti, varrà ribadirequanto già in precedenza evidenziato con riguardo alla posi- zionedella Furnari e degli altri ricorrenti: in breve, una volta accertato come tutti i partecipanti alla complessiva operaz ione diffamatoria (la scritturadelle missiva e la relativa divulgazione scritta, orale ed elet- tronica) siano stati ritenuti solidamente responsabili della violazione dell’onorabilitàe della reputazione dello Scammacca, la ripartizione in- ternadelle respo nsabilità deve ritenersi del tutto irrilevante sul piano deirapporti con il danneggiato, limitandosi a spiegare efficacia unica- mentenei rapporti interni tra i responsabili; ciò tuttavia nel solo caso (nonriscontrato nel caso di specie) dell’eventuale ri chiesta, da parte (quantomenodi taluno) di essi, di una concreta e formale ripartizione internadelle diverse responsabilità (in dipendenza della diversità dei Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contributi assicurati all’illecito comune), con la conseguente piena le- gittimitàdella condanna solidale pronunciata dal giudice a quo a carico ditutti i responsabili, senza ulteriori discriminazioni; conil secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza impu- gnata per violazione falsa applicazione di legge, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attestato la re- sponsabilitàdella [OSCURATO:SOCIETA]. per la pubblicazione di un articolo ri- producente talune missive del Repici, senza procedere al lo specifico esame del contenuto della pubblicazione edita dall’odierna ricorrente, segnatamenteattraverso il riscontro dell’effettivo rispetto (o meno) dei criteridella verità oggettiva (o putativa), della continenza espressive e dell’interesse pubblico di quanto diffuso, in vista dell’accertamento dellaresponsabilità della casa editrice per un fatto evidentemente di- versoda quello specificamente ascritto al Repici; conil terzo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza impugnata peromesso esame d i fatti decisivi controversi, nonché per violazione e falsaapplicazione dell’art. 2055 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.),per avere la corte territoriale omesso di esaminare se gli illeciti contestatialle parti convenute avessero dato luo go al medesimo fatto dannoso, dandone adeguatamente conto in motivazione, e per aver altresìcondannato le stesse parti convenute in via solidale senza pro- cedereall’adeguata differenziazione dei diversi apporti e contributi for- nitida ciascuna di esse; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili ; osservail Collegio come, secondo quanto già in precedenza eviden- ziato,la corte territoriale abbia espressamente analizzato ciascuno dei requisitiessenziali ai fini del riscontro del legittimo esercizio del diritto dicritica o di cronaca da parte dell’autore dei testi oggetto dell’odierno Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esame,pervenendo, sulla base di una motivazione del tutto congrua dalpunto di vista logico e corretta sul piano giuridico, ad escludere che lemissive del Repici fossero basate sulla diffusione di fatti oggettiva- mente(o putativamente) veri e caratterizzate dal rispetto della dovuta misuradi continenza; ciòposto, l’odierna censura, nella misura in cui pretende di pro- porrein questa sede una rilettura della valutazione discrezionale com- piutadal giudice del merito in relazione al carattere diffamatorio delle ridette missive, deve ritenersi inammissibile, siccome articolata sul presuppostodi una prospettiva critica del tutto e stranea alle attribu- zioniproprie del giudice di legittimità; parimentiinammissibile deve ritenersi la censura esame , ne lla mi- sura in cui debba essere interpretata alla stregua di una proposta di riconsiderazione o di rivalutazione dell’incidenza causale dell’apporto della società editrice alla divulgazione dei li b elli diffamatori realizzati dalRepici – riscontrata dal giudice a quo in considerazione dell’ulteriore diffusionerealizzata (o favorita) di tali libelli diffamatori, attraverso la relativapubblicazione nel libro edito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – trattandosi, ancora una volta, di una proposta di ri lettura nel merito dei fatti di causa,come tale non consentita in questa sede; varrà, infine , ulteriormente ribadire come, una volta accertato come tutti i partecipanti alla complessiva operazione diffamatoria (la scritturadelle missiva e la relativa divulgazione scritta, orale ed elet- tronica) siano stati ritenuti solidamente responsabili della violazione dell’onorabilitàe della reputazione dello Scammac ca, la ripartizione in- ternadelle responsabilità deve ritenersi del tutto irrilevante sul piano deirapporti con il danneggiato, limitandosi a spiegare efficacia unica- mentenei rapporti interni tra i responsabili; ciò tuttavia nel solo caso (nonriscontrato nel caso di specie) dell’eventuale richiesta, da parte (quantomenodi taluno) di essi, di una concreta e formale ripartizione Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri internadelle diverse responsabilità (in dipendenza della diversità dei contributi assicurati all’illecito c omune), con la conseguente piena le- gittimitàdella condanna solidale pronunciata dal giudice a quo a carico ditutti i responsabili, senza ulteriori discriminazioni; sullabase di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza d i tuttele censure prop oste nei ricorsi esaminati, dev’essere pronunciato ilrigetto di tutti e tre i ricorsi, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7226/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di- fesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e il Repici anche in proprio; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - e Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unita- mente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], elett.tedomiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 944 /2019 della CORTE D’APPELLO DI MESSINAdepositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 18/12/2019, la Corte d’appello di Mes- sina,in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riformadella decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in so- lidotra loro, al risarciment o, in favore dello Scammacca, dei danni da quest’ultimosubiti a seguito della diffusione, sulla carta stampata, sulla reteInternet e nel corso di talune conferenze, di scritti, missive e con- tenutidi carattere diffamatorio; afondamento della decisione a ssunta, la corte territoriale, diversa- menteda quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ha evidenziato come il complesso delle comunicazioni in esame (originariamente ri- conducibilia scritti di [OSCURATO:PERSONA] contenuti in lettere aperte, articoli o missive,successivamente riprese e riprodotte nel sito , inun volume pubblicato dall’editore [OSCURATO:SOCIETA], dal titolo [OSCURATO:PERSONA] , ein talune dichiarazioni pubbliche dell’o n. [OSCURATO:PERSONA]) si fossero po- ste del tutto al di là dei limiti del legittimo esercizio della libertà di manifestazionedel pensiero, o della più generale libertà di critica poli- tica,essendosi trattato della propalazione di opinioni espresse ben oltre ilimiti della dovuta continenza espositiva, nella specie realizzata attra- versoil riferimento integrato di circostanze totalmente decontestualiz- zate rispetto all’originario ambito di estrazione, e significativamente accostate tra loro al fine di assumere un’ evidente finalità allusiva di chiarocarattere diffamatorio ai danni dello Scammacca; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; e la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) pro- pongonotre distinti ricorsi pe r cassazione sulla base, rispettivamente, diquattro ([OSCURATO:PERSONA]) cinque (Repici e Alfano) e tre ([OSCURATO:SOCIETA].)motivi d’impugnazione;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri StefanoScammacca resiste con un unico controricorso a tutti e tre iricorsi proposti; laGarzanti s.r.l. e Ste fano Scammacca hanno depositato memoria; nessunaltro intimato ha svolto difese in questa sede; consideratoche, conil primo motivo del proprio ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura lasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di legge,nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa alla pro- priacarenza di legittimazione passiva, rispetto all a domanda risarcito- riaproposta dallo Scammacca, avendo il giudice d’appello del tutto tra- scuratodi valutare i contenuti di tale eccezione (riproposta in appello aisensi dell’art. 346 c.p.c.), a seguito dell’avvenuto rigetto della me- desimaeccezione, da parte del giudice di primo grado, sulla base degli erroneipresupposti costituiti, da un lato, dal preteso carattere di infor- mazione professionale del sito web www.ritaadria.it e, dall’altro, dall’avvenutaresponsabilità della Furnari nel caricamento, sul predetto sitoInternet, della lettera dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta asseritamente diffamatoria)dopo averla ricevuta via e - mail da [OSCURATO:PERSONA]; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come , secondo quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente, il giudice di primo grado ebbe a pronunciarsi espressa- mente,rigettandola, sull’eccezione proposta dalla Furnari in relazione allapropria pretesa carenza di legittimazione; conriguardo a tale pronuncia di rigetto del giudice di primo grado, laFurnari non ebbe a proporre alcuna impugnazione (né principale, né incidentale),limitandosi a riproporre la medesima eccezione in appello aisensi dell’art. 346 c.p.c.;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, varrà considerare come, al caso di specie, in contrasto conquanto asseri to dall’odierna ricorrente, debba trovare applicazione ilconsolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi delquale, i n tema di impugnazioni, qualora un'eccezione sia stata re- spintain primo grado, in modo espresso o attraverso un'en unciazione indirettache ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valuta- zionedi infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua co- gnizione,da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito fi- naledella lite, esige la proposizi one del gravame incidentale, non es- sendone,altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.(per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2,c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di primecure ( v., da ultimo, ex p l urimis , Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022 , Rv. 664674 – 02 ; Sez. L, Senten za n. 21264 del 28/08/2018,Rv. 650208 - 01) ; conil secondo motivo, la Furnari censura la sentenza impugnata perviolazione falsa applicazione dell’art. 21 Cost. e dell’art. 51 c.p. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territor iale erroneamente ritenuto che i fatti posti ad oggetto delle dichiarazioni contenutenelle missive del Repici non si riferissero a fatti oggettiva- menteveri e incontestati (o, comunque, sorretti da una verità putativa basatasu circostanze obiettive), cos ì come viceversa emerso sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio, al di là dei toni aspri, ma certamente non degradanti, contenuti nella critica politica espressadall’autore; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, sec ondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, i n tema di azione di risarcimento dei Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica deifatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l ’ apprezzamento in concretodelle espressioni usate come lesive dell ’ altrui reputazione e la valutazionedell’esistenza o meno dell ’ esimente dell ’ esercizio dei diritti dicronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insin dacabili in sede di legittimità se sorrettida argomentata motivazione , con la conseguenza che il con- trolloaffidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell ’ avve- nutoesame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei re- quisitidella continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell ’ interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della con- gruitàdella motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., applicabile ratione temporis , restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento r elativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. Sez. 1 , Ordinanza n. 2605 del 27/01/2023;Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022 , Rv. 665016 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019 , Rv. 652997 - 01) ; conspecifico rife rimento al requisito della ‘continenza’, la giurispru- denzadi questa Corte ha peraltro sottolineato come lo stesso debba ritenersiescluso allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, de- cettivi,ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestio- nanti,al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all ’ artifi- ciosadrammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere eproprie insinuazioni (v. Sez. 3, Sentenza n. 27592 del 29/10/2019 , Rv.655572 - 01) ; nelcaso di spec ie, la corte territoriale ha evidenziato in modo ana- liticocome in tutti gli scritti risalenti al Repici si evidenziasse, non solo ilricorso di affermazioni del tutto indimostrate (come gli “inconfessabili accordi sotterranei” in osservanza dei quali lo Scammacca avrebbe omesso di comunicare al Prefetto gli elementi che avrebbero potuto Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri indurreallo scioglimento del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto), ma altresì la ripetizione, come fatt i scontat i , di circostanze – pretesamentesignificative , ma del tutto priv e di riscontri – o biettiva- mente(o allusivamente ) inducent i la convinzione di un ’ evidente conni- venzadello Scammacca con frange mafiose , o dell’avvenuta propala- zione,da parte dello stesso Scammacca, di notizie coperte da segreto, conl’inevitabile e indubitabile riflesso diffamatorio realizzato attraverso l’accostamento(sia pure indiretto) dello Scammacca con la mafia bar- cellonese; in relazione a tali pubblicazioni, la corte territoriale ha aggiunto comesul medesimo piano chiedessero d i essere valutate “le posizioni dellaGarzanti in merito alla pubblicazione delle esternazioni del Repici nellapubblicazione Uliwood party ” , nonché la posizione dei “responsa- bilidel sito ritaadria.it per le stesse motivazioni già ampiamente trat- tatedal primo giudice”; dall’esamedei passaggi richiamati emerge con evidenza come la corte territoriale abbia espressamente e compiutamente analizzato i requisitidella verità, anche putativa, dei fatti narrati e della continenza delle espressioni utilizzate nel le pubblicazion i alla cui ulteriore diffu- sionel’odierna ricorrente materialmente fornì il proprio contributo , per- venendo,nell’esercizio dei propri poteri di valutazione discrezionale dei fattidi causa, ad escludere il ricorso dei richiamati requisiti ‘scriminanti’ nelcontesto delle ridette pubblicazioni , conseguentemente escludendo chel’odierna ricorrente po tesse legittimamente avvalersi del richiamo all’eserciziodel diritto di cronaca e di critica nei confronti dell o Scam- macca; si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettant e, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dicongruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giu- ridicae, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate dal la ricorrente ; conil terzo motivo, la Furnari censura la sentenza impugnata per violazionedelle norme e dei principi giurisprudenziali in tema di solida- rietàdel debito dipendente da fatto illecito e in tema di liquidazione del danno(in relazione all’art. 360 n. 3 c .p.c.), per avere la corte territo- riale,nel pronunciare la condanna solidale di tutti i convenuti al risar- cimentodel danno in favore dell’originario attore, erroneamente posto sullo stesso piano condotte totalmente diverse tra loro e di diversa gravità, senza discriminare i diversi apporti degli autori (qualitativa- mentedel tutto diversi) e l’entità del diversa partecipazione, senza ar- ticolare alcuna argomentazione circa i modi dell’eventuale partecipa- zionedi ciascun responsabile al medesimo evento danno so, e per avere infineliquidato il danno in favore dello Scammacca in assenza di alcuna provariferibile ad ipotetiche conseguenze dannose concretamente sof- ferte; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’accertamento della respon- sabilitàsolidale prevista dall'art. 2055 cod. civ., non è necessario che piùsoggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pu r se autonome e temporal- mentedistinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casual- mente efficiente a produrre l'event o ( Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 21/06/2013, Rv. 626984 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 13071 del 14/07/2004, Rv. 574572 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 15930 del 13/11/2002,Rv. 558452 - 01) ; ciò posto, mentre l a persona danneggiata in conseguenza di un fattoillecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri puòpretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei con- fronti di una sola delle persone coobbligate, la diversa gravità delle rispettivecolpe di costoro e l ’ eventuale diseguale efficienza causale di esse,può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del ri sarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giu- dice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazionedelle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia eserci- tato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudiziodi regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti ( Sez. 3, Sentenza n. 5475 del 22/02/2023, Rv. 666905 - 01 ; S ez. 3, Sentenza n. 19492 del 21/09/2007,Rv. 598978 - 01) ; nelcaso di specie, non essendo emersa l’effettiva proposizione, da partedei diversi corresponsabili, di un’azione di regresso nei confronti deglialtri, con l’ulteriore specifica richiesta di ripartire formalmente le rispettivecolpe, del tutto correttam ente il giudice ha condannato tutti i corresponsabili, in solido tra loro, a corrispondere l’intero in favore deldanneggiato; èappena il caso di rilevare l’eventuale inammissibilità della censura inesame, nella misura in cui debba essere interpretata al la stregua di unaproposta di riconsiderazione o di rivalutazione dell’incidenza cau- sale dell’apporto della Furnari alla divulgazione dei libelli diffamatori realizzatidal Repici, trattandosi di una proposta di rilettura nel merito deifatti di causa, com e tale non consentita in questa sede; parimenti inammissibile, infine, deve ritenersi la censura riguar- danteil preteso difetto di prova delle conseguenze dannose sofferte dal danneggiato,trattandosi anche in questo caso di una sostanziale pro- posta di rei nterpretazione o di rilettura nel merito degli elementi di prova considerati o valorizzati dal giudice a quo , come tale non con- sentitain questa sede di legittimità;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil quarto motivo, la Furnari censura la sentenza impugnata per violazionedelle norme relative alla liquidazione delle spese di giudizio (inrelazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale posto lespese per il 50% a carico delle parti ritenute soccombenti, e solidal- mentea carico della ricorrente, senza tener conto del differente grado dicolpa e di compartecipazione all’evento lesivo (ove sussistente); ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente condannatotutti i soccombenti, in solido tra loro, al rimborso in favore di con troparte delle spese del giudizio, a nulla rilevando l’eventuale graduazionedi responsabilità tra i vari danneggiati (che , peraltro, nes- suno dei responsabili ha formalmente chiesto di attestare , anche in relazioneall’eventuale esercizio di un ’azione di r egresso ), dovendo ri- tenersiche, con riguardo ai rapporti esterni con il danneggiato, tutti i corresponsabili rispondono solidalmente ( tanto dei danni provocati a caricodel danneggiato, quanto ) delle spese da quest’ultimo sostenute per la difesa giudizial e delle proprie ragioni nei confronti di ciascuno delleparti solidalmente responsabil i ; conil primo motivo del proprio ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e So- niaAlfano censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 21 Cost.,dell’art. 10 della Conv enzione EDU e degli artt. 51 e 595 c.p. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché all’art. 360 - bis n. 1 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che i fatti posti ad oggetto delle dichiarazioni contenute nelle missive del Repici non si riferisseroa fatti oggettivamente veri e incontestati (o, comunque, sor- rettida una verità putativa basata su circostanze obiettive), nel pieno rispettodell’interesse pubblico su quanto riferito e dei limiti della con- tinenzaespositiva, come vicev ersa emerso sulla base della documen- tazioneacquisita agli atti del giudizio; ilmotivo è inammissibile;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, secondo quanto già in precedenza eviden- ziato,la corte territoriale abbia espressamente analizzato ciascuno dei requisitiessenziali ai fini del riscontro del legittimo esercizio del diritto dicritica o di cronaca da parte dell’autore dei testi oggetto dell’odierno esame,pervenendo, sulla base di una motivazione del tutto congrua dalpunto di vista logico e corret ta sul piano giuridico, ad escludere che lemissive del Repici fossero basate sulla diffusione di fatti oggettiva- mente(o putativamente) veri e caratterizzate dal rispetto della dovuta misuradi continenza; ciòposto, l’odierna censura, nella misura in cui pretende di pro- porrein questa sede una rilettura della valutazione discrezionale com- piutadal giudice del merito in relazione al carattere diffamatorio delle ridette missive, d eve ritenersi inammissibile, siccome articolata sul presuppostodi una prospet tiva critica del tutto estranea alle attribu- zioniproprie del giudice di legittimità; conil secondo motivo, il Repici e la Alfano censurano la sentenza impugnataper omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c.), per a vere la corte territoriale omesso integral- mentedi valutare le risultanze documentali di carattere decisivo acqui- siteal giudizio, segnatamente costituite dall’interrogazione parlamen- tare presentata dal sen. [OSCURATO:PERSONA] richiamate in ricorso; dalle dichiarazioniprodotte nel giudizio di primo grado (e contenute nella sentenza di primo grado) in ordine l’audizione dell’allora Procuratore nazionaleantimafia, dott. [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alla Commissione par- lamentareantimafia, nonché, infine, dalla sentenz a emessa dalla Corte dicassazione ad esito del processo per danni instaurato dalla sen. [OSCURATO:PERSONA] (già riunito in primo grado con l’odierno giudizio) avente adoggetto le medesime lettere aperte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] esaminate inquesta sede; ilmotivo è infondato;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione diuna sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione ilnuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formula- zionedell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., conla legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile conricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le part i” ; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità,tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacatodel giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motiva- zionein sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- menteincomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazione a ve- rificarel'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanzaanche del dato extratestuale), che abbia cost ituito oggetto di discussionee abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito certamente diverso della controversia), rima- nendoescluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie previ sta dalla norma, là dove il fatto storico rap- presentatosia stato comunque preso in considerazione dal giudice, an- corché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamenterilevanti (cfr. Sez., Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv.651028 - 01) ; ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendoil ricorrente propriamente trascurato di circostanziare e di arti- colare criticamente gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte de lla corte territoriale, delle occorrenze di Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fattoasseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contra- rio (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia; osservail C ollegio, pertanto, come, attraverso l ’ odiern a censur a , i ricorrentialtro non prospetti no se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai trattidi un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata inquesta sede di legittim ità ; conil terzo motivo, il Repici e la Alfano censurano la sentenza im- pugnata per vizio di motivazione e violazione di legge (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso totalmentedi dettare alcuna motivazione in riferimento alla posizione processualedi [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla quale era stata disposta la condannain solido con il Repici, seppure a diverso titolo, con la conse- guentemancata argomentazione delle ragioni della mancata differen- ziazionetra le div erse posizioni dei responsabili, anche con riguardo al quantumdebeatur, ravvisando gli estremi di una solidarietà passiva a fronte di fatti diversi, posti in essere a diverso titolo e in dimensioni diverse,in violazione dell’art. 1294 c.c., peraltro senz a alcuna specifi- cazionedelle condotte dannose imputate a carico dell’Alfano; ilmotivo è infondato. osservain primo luogo il C ollegio come le condotte illecite a scritte daigiudici del merito a carico dell a Alfa no risultino chiaramente deli- neatenella sentenza d’appello , avendo la corte territoriale evidenziato come la stessa si fosse resa responsabile di insinuazioni diffamatorie analoghea quelle riferibili alle missive del Repici, avendo la stessa più volte, e c omunque nel corso di una pubblica conferenza tenutasi l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],recuperato e rese pubbliche le stesse dichiarazioni diffa- matorie contenute nelle missive del Repici (v. pag. 5 della sentenza impugnata);Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quantoalla differenziazione delle posizioni dei da nneggianti, varrà ribadirequanto già in precedenza evidenziato con riguardo alla posi- zionedella Furnari: in breve, una volta accertato come tutti i parteci- pantialla complessiva operazione diffamatoria (la scrittura delle mis- sivae la relativa divulgazio ne scritta, orale ed elettronica) siano stati ritenutisolidamente responsabili della violazione dell’onorabilità e della reputazionedello Scammacca, la ripartizione interna delle responsabi- litàdeve ritenersi del tutto irrilevante sul piano dei rapporti con il dan- neggiato, limitandosi a spiegare efficacia unicamente nei rapporti in- ternitra i responsabili ; ciò tuttavia nel solo caso (non riscontrato nel caso di specie) dell’eventuale richiesta, da parte (quantomeno di ta- luno)di essi, di una concreta e fo rmale ripartizione interna delle diverse responsabilità ( in dipendenza della diversità dei contributi assicurati all’illecito comune ) , con la conseguente piena legittimità della con- dannasolidale pronunciata dal giudice a quo a carico di tutti i respon- sabili,senza ulteriori discriminazioni; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata pervizio di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere lacorte territoriale dettato una motivazione manifestamente contrad- dittoria in relazione all’avvenuta condanna dei ricorrenti al rimborso dellespese del giudizio, avendo il giudice d’appello, da un lato, ritenuto didover compensare per la metà le spese di entrambi i gradi del giu- dizio e, dall’altro, affermato il ricorso delle c ondizioni per l’integrale compensazionedi tali spese; ilmotivo è infondato. osservail Collegio come il carattere inequivoco di quanto statuito nel dispositivo della sentenza impugnata (in cui è stata pronunciata formalmentela compensazione del solo 50% delle spese del giudizio) valgaa dirimere in modo decisivo l’apparente contraddittorietà denun- Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciatadai ricorrenti con la censura in esame, dovendo ritenersi che l’ul- timaproposizione della parte motiva della sentenza (“ ricorrono le con- dizioniper compen sare le spese del presente giudizio ”) costituisca solo ilfrutto di un errore materiale caduto nella motivazione (appena dopo averattestato la volontà di disporre la compensazione della metà delle spesedel giudizio); errore materiale tale, tuttavia , da n on compromet- tere l’inequivocabilità della statuizione sulle spese , diretta – oc corre ribadire – a disporre la compensazione della metà delle spese di en- trambii gradi del giudizio, ponendo la restante metà a carico dei soc- combenti; con il quinto motivo, i ricorrent i censura no nella sentenza impu- gnataper vizio di motivazione che per violazione dell’articolo 1282 c.c. (inrelazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato, in favore di controparte, gli interessi legali sullasomma r iconosciuta a titolo risarcitorio, a far data dalla domanda anzichédalla data della pronuncia; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, g li interessi ‘ compensativi ’ (o risarci- tori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del dannoextracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decor- renzadalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto ille- cito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il ta rdivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costitui- scono,al pari della rivalutazione monetaria, una componente (cfr., ex plurimis,Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021 , Rv. 663173 - 01);Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deltutto infondatamente, pertanto, i ricorrenti invocano la pretesa violazione dell’art. 1282 c.c. per avere la corte territoriale erronea- menteliquidato, in favore della controparte, gli interessi compensativi afar data dalla domanda anziché con decorrenza dalla liquidazione del danno; conil primo motivo del proprio ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. si duole dellanullità della sentenza impugnata per violazione di norme proces- suali(in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoria le omesso di dichiarare inammissibile l’atto d’appello e l’originaria do- mandaproposta (anche in appello) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo la controparte mai adeguatamente identificato (tanto nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, quanto nell’atto d’ap- pello), le specifiche affermazioni e i giudizi contenuti nelle lettere dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] riprodotte nell’articolo contenuto nel libro edito dallaGarzanti s.r.l., e per avere la corte territoriale erroneamente fon- datola responsabi lità della [OSCURATO:SOCIETA]. sul preteso carattere diffa- matoriodelle lettere aperte del Repici affermando, in assenza di alcuna motivazione,che le posizioni dell’odierna ricorrente dovessero essere valutatesullo stesso piano delle esternazioni (asseritame nte diffama- toria)ascritte al Repici; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come il giudice di primo grado ebbe esplicita- mente a pronunciare il rigetto dell’eccezione di nullità della citazione propostanei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui alla censura in esame; conriguardo a tale pronuncia di rigetto del giudice di primo grado, la società ricorrente non ebbe a proporre alcuna impugnazione (né principale,né incidentale), limitandosi a riproporre la medesima ecce- zionein appello ai sensi dell’ar t. 346 c.p.c.; ciòposto, varrà considerare come, al caso di specie, in contrasto conquanto asserito dall’odierna ricorrente, debba trovare applicazione Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilconsolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi delquale, i n tema di impugn azioni, qualora un'eccezione sia stata re- spintain primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indirettache ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valuta- zionedi infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua co- gnizione,da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito fi- naledella lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non es- sendone,altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.(per il giudicato interno formatosi ai se nsi dell'art. 329, comma 2,c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di primecure (v., da ultimo, ex p l urimis , Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022 , Rv. 664674 – 02 ; Sez. L, Sentenza n. 21264 del 28/08/2018,Rv. 650208 - 01) ; quantoalla differenziazione delle posizioni dei danneggianti, varrà ribadirequanto già in precedenza evidenziato con riguardo alla posi- zionedella Furnari e degli altri ricorrenti: in breve, una volta accertato come tutti i partecipanti alla complessiva operaz ione diffamatoria (la scritturadelle missiva e la relativa divulgazione scritta, orale ed elet- tronica) siano stati ritenuti solidamente responsabili della violazione dell’onorabilitàe della reputazione dello Scammacca, la ripartizione in- ternadelle respo nsabilità deve ritenersi del tutto irrilevante sul piano deirapporti con il danneggiato, limitandosi a spiegare efficacia unica- mentenei rapporti interni tra i responsabili; ciò tuttavia nel solo caso (nonriscontrato nel caso di specie) dell’eventuale ri chiesta, da parte (quantomenodi taluno) di essi, di una concreta e formale ripartizione internadelle diverse responsabilità (in dipendenza della diversità dei Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contributi assicurati all’illecito comune), con la conseguente piena le- gittimitàdella condanna solidale pronunciata dal giudice a quo a carico ditutti i responsabili, senza ulteriori discriminazioni; conil secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza impu- gnata per violazione falsa applicazione di legge, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attestato la re- sponsabilitàdella [OSCURATO:SOCIETA]. per la pubblicazione di un articolo ri- producente talune missive del Repici, senza procedere al lo specifico esame del contenuto della pubblicazione edita dall’odierna ricorrente, segnatamenteattraverso il riscontro dell’effettivo rispetto (o meno) dei criteridella verità oggettiva (o putativa), della continenza espressive e dell’interesse pubblico di quanto diffuso, in vista dell’accertamento dellaresponsabilità della casa editrice per un fatto evidentemente di- versoda quello specificamente ascritto al Repici; conil terzo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza impugnata peromesso esame d i fatti decisivi controversi, nonché per violazione e falsaapplicazione dell’art. 2055 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.),per avere la corte territoriale omesso di esaminare se gli illeciti contestatialle parti convenute avessero dato luo go al medesimo fatto dannoso, dandone adeguatamente conto in motivazione, e per aver altresìcondannato le stesse parti convenute in via solidale senza pro- cedereall’adeguata differenziazione dei diversi apporti e contributi for- nitida ciascuna di esse; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili ; osservail Collegio come, secondo quanto già in precedenza eviden- ziato,la corte territoriale abbia espressamente analizzato ciascuno dei requisitiessenziali ai fini del riscontro del legittimo esercizio del diritto dicritica o di cronaca da parte dell’autore dei testi oggetto dell’odierno Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esame,pervenendo, sulla base di una motivazione del tutto congrua dalpunto di vista logico e corretta sul piano giuridico, ad escludere che lemissive del Repici fossero basate sulla diffusione di fatti oggettiva- mente(o putativamente) veri e caratterizzate dal rispetto della dovuta misuradi continenza; ciòposto, l’odierna censura, nella misura in cui pretende di pro- porrein questa sede una rilettura della valutazione discrezionale com- piutadal giudice del merito in relazione al carattere diffamatorio delle ridette missive, deve ritenersi inammissibile, siccome articolata sul presuppostodi una prospettiva critica del tutto e stranea alle attribu- zioniproprie del giudice di legittimità; parimentiinammissibile deve ritenersi la censura esame , ne lla mi- sura in cui debba essere interpretata alla stregua di una proposta di riconsiderazione o di rivalutazione dell’incidenza causale dell’apporto della società editrice alla divulgazione dei li b elli diffamatori realizzati dalRepici – riscontrata dal giudice a quo in considerazione dell’ulteriore diffusionerealizzata (o favorita) di tali libelli diffamatori, attraverso la relativapubblicazione nel libro edito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – trattandosi, ancora una volta, di una proposta di ri lettura nel merito dei fatti di causa,come tale non consentita in questa sede; varrà, infine , ulteriormente ribadire come, una volta accertato come tutti i partecipanti alla complessiva operazione diffamatoria (la scritturadelle missiva e la relativa divulgazione scritta, orale ed elet- tronica) siano stati ritenuti solidamente responsabili della violazione dell’onorabilitàe della reputazione dello Scammac ca, la ripartizione in- ternadelle responsabilità deve ritenersi del tutto irrilevante sul piano deirapporti con il danneggiato, limitandosi a spiegare efficacia unica- mentenei rapporti interni tra i responsabili; ciò tuttavia nel solo caso (nonriscontrato nel caso di specie) dell’eventuale richiesta, da parte (quantomenodi taluno) di essi, di una concreta e formale ripartizione Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 7226/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri internadelle diverse responsabilità (in dipendenza della diversità dei contributi assicurati all’illecito c omune), con la conseguente piena le- gittimitàdella condanna solidale pronunciata dal giudice a quo a carico ditutti i responsabili, senza ulteriori discriminazioni; sullabase di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza d i tuttele censure prop oste nei ricorsi esaminati, dev’essere pronunciato ilrigetto di tutti e tre i ricorsi, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di l
Sentenza Cassazione n. 19310/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris