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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14708/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

MILANO,depositata il 22 giugno 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Sull’assunto che la propria autovettura, parcheggiata su pubblicastrada la notte del 28 aprile 2017, era stata danneggiata da attivandalici compiuti da ignoti, [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmenteNumero registro generale 23695/2022Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14708/2026Data pubblicazione 18/05/2026la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamentodell’indennizzo (per un importo quantificato in euro 1.582,41) previstoda polizza assicurativa ad hoc stipulata.All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza dellasocietà assicuratrice ed istruito mediante produzioni documentali edespletamento di c.t.u., il Giudice di pace di Milano accolse la domanda.2.

La decisione in epigrafe indicata ha integralmente riformato lapronuncia di primo grado e disatteso l’istanza attorea, in adesione adappello interposto dalla società assicuratrice.Per quanto d’interesse, la Corte milanese ha ritenuto non assoltol’onere – di cui ha gravato l’attore - «di provare di aver patito attivandalici al fine di ottenere l’indennizzo», a tal fine considerando nonsufficiente la denuncia presentata ai Carabinieri e «non desumibile taleprova dalla c.t.u. compiuta in primo grado […] che ha causalmenteimputato in termini dubitativi i danni riscontrati agli atti vandaliciallegati dalla difesa attorea».3.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 167 e 319 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1362, 1366,1370 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ..Ad avviso del ricorrente, erroneamente il Tribunale ha affermatoche la convenuta compagnia assicuratrice abbia «specificamentecontestato che il fatto denunciato si sia effettivamente verificato»,r.g. n. 23695/2022 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 23695/2022Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14708/2026Data pubblicazione 18/05/2026mentre invece la contestazione sollevata concerneva «unicamentel’originale vandalica» del fatto.Rileva poi il contratto assicurativo «attribuiva esplicitamente valorealla denuncia querela presentata dal danneggiato» e che, comunque,l’onere della prova era stata adempiuto mediante la produzione delladenuncia, delle fotografie riproducenti il veicolo danneggiato e dellerisultanze della esperita c.t.u..2.

Il motivo va disatteso in ordine a tutte le censure così formulate.2.1.

Per fermo convincimento di nomofilachia, nell’assicurazionecontro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicuratoall’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di unrischio assicurato, grava sull’assicurato che domandi in lite ilpagamento dell’indennizzo l’onere di provare che il rischio avveratosirientra in quelli c.d. inclusi, cioè a dire coperti dalla polizza (ex plurimis,cfr.

Cass. 09/11/2023, n. 31251; Cass. 23/01/2018, n. 1558; Cass.21/12/2017, n. 30656).Nella specie, in ossequio a tali princìpi, incombeva sull’attoreallegare ed asseverare che i danni subiti dal veicolo erano causalmentericonducibili ad un atto vandalico compiuto da terzi, tale essendol’evento garantito dalla polizza stipulata con la convenuta compagniaassicuratrice, ovvero il fatto costitutivo della domanda dispiegata:sicché la contestazione sollevata dalla Vittoria, relativa proprio allascaturigine vandalica dei pregiudizi per cui si chiedeva l’indennizzo,integrava una mera difesa.2.2.

La dedotta inosservanza del principio di non contestazione èinfondata anche per altra ragione.L’onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacificoe non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte,non anche per i fatti ad essa ignoti (cfr., ex aliis, Cass. 08/05/2023, n.r.g. n. 23695/2022 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 23695/2022Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14708/2026Data pubblicazione 18/05/202612064; Cass. 31/08/2020, n. 18074; Cass. 04/01/2019, n. 87; Cass.13/02/2013, n. 3576).La convenuta società assicuratrice non era dunque tenuta acontestare il fatto del danneggiamento né la sua scaturigine vandalica,circostanze estranee alla sua sfera di diretta conoscibilità.2.3.

Inammissibile è poi la doglianza relativa alla violazione deicanoni di ermeneutica negoziale.La conclusione si giustifica per la mancata riproduzione in ricorsodel contenuto delle clausole asseritamente mal interpretate, cui siaggiunge la genericità dell’adduzione del ricorrente (il quale nonspecifica in cosa consisterebbe il «valore» attribuito ex contractu alladenuncia querela presentata dal danneggiato).2.4.

La lamentela sul rispetto dell’art. 2697 cod. civ. si risolve, poi,nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorieonde addivenire ad un giudizio sulla attendibilità e concludenza delleprove assunte e sulla idoneità delle stesse a dimostrare la veridicità deifatti, apprezzamento tuttavia devoluto tipicamente al giudice delmerito e non sindacabile in sede di legittimità, se non negli angusticonfini delle anomalie motivazionali ancora rilevanti ex art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ., vizi nel caso nemmeno adombrati.2.5.

Inconferente è, infine, l’evocazione, quale norma trasgredita,dell’art. 115 cod. proc. civ..Per consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, è consentitodedurre a suffragio di una impugnazione di legittimità la violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., soltanto qualora il giudice, in espressa oimplicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudiziooppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuoridai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v.

Cass.26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez.

U,r.g. n. 23695/2022 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 23695/2022Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14708/2026Data pubblicazione 18/05/202630/09/2020, n. 20867): fattispecie in tutta evidenza eccentrica rispettoalla censura qui sollevata.3.

Il ricorso è rigettato.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5.

Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro1.875 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali eprevidenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 19 febbraio 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 23695/2022 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MILANO,depositata il 22 giugno 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Sull’assunto che la propria autovettura, parcheggiata su pubblicastrada la notte del 28 aprile 2017, era stata danneggiata da attivandalici compiuti da ignoti, [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmenteNumero registro generale 23695/2022Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14708/2026Data pubblicazione 18/05/2026la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamentodell’indennizzo (per un importo quantificato in euro 1.582,41) previstoda polizza assicurativa ad hoc stipulata.All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza dellasocietà assicuratrice ed istruito mediante produzioni documentali edespletamento di c.t.u., il Giudice di pace di Milano accolse la domanda.2. La decisione in epigrafe indicata ha integralmente riformato lapronuncia di primo grado e disatteso l’istanza attorea, in adesione adappello interposto dalla società assicuratrice.Per quanto d’interesse, la Corte milanese ha ritenuto non assoltol’onere – di cui ha gravato l’attore - «di provare di aver patito attivandalici al fine di ottenere l’indennizzo», a tal fine considerando nonsufficiente la denuncia presentata ai Carabinieri e «non desumibile taleprova dalla c.t.u. compiuta in primo grado […] che ha causalmenteimputato in termini dubitativi i danni riscontrati agli atti vandaliciallegati dalla difesa attorea».3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 167 e 319 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1362, 1366,1370 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ..Ad avviso del ricorrente, erroneamente il Tribunale ha affermatoche la convenuta compagnia assicuratrice abbia «specificamentecontestato che il fatto denunciato si sia effettivamente verificato»,r.g. n. 23695/2022 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23695/2022Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14708/2026Data pubblicazione 18/05/2026mentre invece la contestazione sollevata concerneva «unicamentel’originale vandalica» del fatto.Rileva poi il contratto assicurativo «attribuiva esplicitamente valorealla denuncia querela presentata dal danneggiato» e che, comunque,l’onere della prova era stata adempiuto mediante la produzione delladenuncia, delle fotografie riproducenti il veicolo danneggiato e dellerisultanze della esperita c.t.u..2. Il motivo va disatteso in ordine a tutte le censure così formulate.2.1. Per fermo convincimento di nomofilachia, nell’assicurazionecontro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicuratoall’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di unrischio assicurato, grava sull’assicurato che domandi in lite ilpagamento dell’indennizzo l’onere di provare che il rischio avveratosirientra in quelli c.d. inclusi, cioè a dire coperti dalla polizza (ex plurimis,cfr. Cass. 09/11/2023, n. 31251; Cass. 23/01/2018, n. 1558; Cass.21/12/2017, n. 30656).Nella specie, in ossequio a tali princìpi, incombeva sull’attoreallegare ed asseverare che i danni subiti dal veicolo erano causalmentericonducibili ad un atto vandalico compiuto da terzi, tale essendol’evento garantito dalla polizza stipulata con la convenuta compagniaassicuratrice, ovvero il fatto costitutivo della domanda dispiegata:sicché la contestazione sollevata dalla Vittoria, relativa proprio allascaturigine vandalica dei pregiudizi per cui si chiedeva l’indennizzo,integrava una mera difesa.2.2. La dedotta inosservanza del principio di non contestazione èinfondata anche per altra ragione.L’onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacificoe non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte,non anche per i fatti ad essa ignoti (cfr., ex aliis, Cass. 08/05/2023, n.r.g. n. 23695/2022 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23695/2022Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14708/2026Data pubblicazione 18/05/202612064; Cass. 31/08/2020, n. 18074; Cass. 04/01/2019, n. 87; Cass.13/02/2013, n. 3576).La convenuta società assicuratrice non era dunque tenuta acontestare il fatto del danneggiamento né la sua scaturigine vandalica,circostanze estranee alla sua sfera di diretta conoscibilità.2.3. Inammissibile è poi la doglianza relativa alla violazione deicanoni di ermeneutica negoziale.La conclusione si giustifica per la mancata riproduzione in ricorsodel contenuto delle clausole asseritamente mal interpretate, cui siaggiunge la genericità dell’adduzione del ricorrente (il quale nonspecifica in cosa consisterebbe il «valore» attribuito ex contractu alladenuncia querela presentata dal danneggiato).2.4. La lamentela sul rispetto dell’art. 2697 cod. civ. si risolve, poi,nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorieonde addivenire ad un giudizio sulla attendibilità e concludenza delleprove assunte e sulla idoneità delle stesse a dimostrare la veridicità deifatti, apprezzamento tuttavia devoluto tipicamente al giudice delmerito e non sindacabile in sede di legittimità, se non negli angusticonfini delle anomalie motivazionali ancora rilevanti ex art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ., vizi nel caso nemmeno adombrati.2.5. Inconferente è, infine, l’evocazione, quale norma trasgredita,dell’art. 115 cod. proc. civ..Per consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, è consentitodedurre a suffragio di una impugnazione di legittimità la violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., soltanto qualora il giudice, in espressa oimplicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudiziooppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuoridai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass.26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U,r.g. n. 23695/2022 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23695/2022Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14708/2026Data pubblicazione 18/05/202630/09/2020, n. 20867): fattispecie in tutta evidenza eccentrica rispettoalla censura qui sollevata.3. Il ricorso è rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro1.875 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali eprevidenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 19 febbraio 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 23695/2022 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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