Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 21592/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

feso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comeda procura in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 6690/2024 della Corte d’Appello di Roma, depositatail 24/10/2024 e notificata il 24/10/2024.Numero registro generale 592/2025Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21592/2026Data pubblicazione 24/06/2026udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria dicessazione della materia del contendere.1.

Il notaio [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo avverso la decisione dellaCommissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Lazio del 9.5.2023,resa all’esito del procedimento disciplinare n. 198/2023, con la quale gli erastata comminata la sanzione pecuniaria di euro 12.000,00, previaapplicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 144 Legge Notarile,per la violazione dell’art. 147 comma primo Legge Notarile in relazione agliartt. 21, primo comma, e 22, primo comma, lettere a) e b), del CodiceDeontologico per la mancata trasmissione della documentazione richiesta(copia degli estratti repertoriali relativi all’attività svolta dal 6.10.2021 al15.4.2022) dal Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo e Rietinell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza in merito all’attività professionalesvolta nell’ufficio secondario di detto [OSCURATO:PERSONA] insistente nel territorio di suacompetenza.2.

La Corte d’appello di Roma, in totale accoglimento del reclamo, annullavala decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina(CO.RE.DI.) del Lazio del 09.05.2023, sulla base delle seguentiaffermazioni: a) non è dato rinvenire nel sistema normativo cheregolamenta l’attività notarile alcuna norma che attribuisca al Consiglio delDistretto ove è ubicato l’ufficio secondario di esercitare i poteri istruttori einvestigativi, riconosciuti dall’art. 93-bis Legge Notarile al solo Consiglio delDistretto di iscrizione; b) nel caso in esame, l’illecito (vale a dire,l’inottemperanza alla richiesta di trasmissione degli estratti repertoriali)sussiste solo se sussiste il potere istruttorio esercitato dal Consiglio delDistretto notarile diverso da quello di appartenenza, potere che, tuttavia,2 di 7Numero registro generale 592/2025Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21592/2026Data pubblicazione 24/06/2026non ha alcun fondamento normativo, apparendo l’opzione ermeneuticaadottata dalla CO.RE.DI. praticabile in casi del tutto diversi, quale adesempio un’omessa o irregolare fatturazione riscontrata nell’ufficiosecondario del notaio; c) del resto, gli stessi [OSCURATO:PERSONA] che siassumono essere stati violati dalla condotta omissiva di cui si discuteenunciano dei doveri di collaborazione del notaio nei confronti del Consigliodistrettuale di appartenenza; d) l’interpretazione del sistema normativo eregolamentare che disciplina l’esercizio del potere istruttorio da parte deiConsigli [OSCURATO:PERSONA] fornita dalla CO.RE.DI. si risolve peraltro inun’interpretazione estensiva in malam partem, che in materia di sanzionidisciplinari non è consentita.3.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ConsiglioNotarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo e Rieti sulla base di due motivi,illustrati da memoria.

Il notaio dr. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionatofondati su un unico motivo, avverso il quale il ricorrente principale hadepositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA].

AldoCeniccola, ha concluso per iscritto per la declaratoria di cessazione dellamateria del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 127, n. 2, 153 e 158 Legge notarile, 101, 102, 132n. 4, 281 undecies e 331 c.p.c., 24 e 111 Cost., e 118 disp. att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per non aver lacorte di merito rilevato la pretermissione del Pubblico Ministero presso ilTribunale del locus commissi delicti e/o del concorrente Pubblico Ministeropresso il Tribunale di Roma, quale contitolare e litisconsorte necessario insede di reclamo avverso la decisione della Coredi.3 di 7Numero registro generale 592/2025Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21592/2026Data pubblicazione 24/06/20262.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 93, 93 bis, 93 ter, 26 (come modificato dallalegge n. 124/2017), 153 (nella formulazione di cui al d.l. n. 1/2012, conv.in legge 27/2012), nonché dell’art. 147, n. 1, lett. b, L.N., in relazione agliartt. 21 e 22 del codice deontologico elaborati dal Consiglio Nazionale delNotariato con deliberazione n. 2/56 del 05/04/2008 (pubblicati in G.U. n.177 del 30/07/2008), e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la corte territoriale accolto il secondo motivodel reclamo principale del notaio incolpato (con ufficio secondario in Rieti)relativo alla dedotta incompetenza istruttoria del Consiglio Notarile delDistretto di Viterbo e Rieti (Consiglio del locus commissi delicti) per averquest’ultimo richiesto la trasmissione di copia di tutti gli estratti repertorialial notaio iscritto presso il Consiglio Notarile del [OSCURATO:PERSONA] di Roma,Velletri e Civitavecchia, ma anche perché egli non sarebbe tenuto, a frontedella richiesta, al dovere di collaborazione.3.

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale si duole, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. della violazione agli artt. 93 e 93 bis, comma 2,l. n. 89/1913 e, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,dell’errata lettura dei documenti di causa con conseguente errore dimotivazione, per aver la corte territoriale ritenuto che la richiesta delPresidente del c.n. di Rieti e Viterbo, da lui disattesa, si limitasse ai soli attistipulati nel distretto di Rieti e Viterbo, laddove la stessa riguardavaindistintamente tutti gli atti del periodo 6.10.2021-15.4.2022.4.

Con nota del 14.1.2025, il difensore del controricorrente ha dichiarato ildecesso del notaio [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in un incidente accaduto inRieti in data 7 ottobre 2025, allegando il relativo certificato.

Trattandosi diprocedimento disciplinare e dunque essendo l’azione appunto disciplinareestinta con la morte dell’incolpato, ha chiesto dichiararsi cessata la materiadel contendere con improcedibilità del ricorso principale e del ricorsoincidentale.4 di 7Numero registro generale 592/2025Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21592/2026Data pubblicazione 24/06/20264.1.

Merita di essere accolta la richiesta di declaratoria di cessazione dellamateria del contendere per essere deceduto il notaio sottoposto aprocedimento disciplinare.Questa Corte (Cass., Sez.

II, 17 dicembre 2004, n. 23515) ha statuito chel’improcedibilità dell’azione disciplinare può e deve essere rilevata anched’ufficio, anche in cassazione, quando venga meno l’interesse alla decisione,con conseguente preclusione dell’esame del ricorso.

Sebbene la fattispecieriguardi la prescrizione, il principio processuale (rilevabilità d’ufficiodell’improcedibilità e arresto del giudizio di legittimità) va esteso ai casi diestinzione del rapporto disciplinare per eventi personali irreversibili, comeil decesso.

Sulla scia di questa impostazione, Cass., Sez. 2, Sentenza n.5848 del 05/03/2025 ha affermato che la dispensa per rinuncia del notaiosottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta in pendenza delgiudizio di impugnazione e dopo il superamento da parte del notaio, alladata della dispensa, del limite di età dei 65 anni, comporta la cessazionedella materia del contendere, poiché la definitiva cessazione dallo status dinotaio rende inutile la prosecuzione del giudizio (conf.

Cass., Sez. 2,Sentenza n. 34320 del 28/12/2025, secondo cui la detta dispensadetermina l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorsoper cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dallacorte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa).In quest’ottica, le Sezioni Unite (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 114 del21/02/1996) hanno statuito che la cessazione (per morte o percollocamento a riposo) dell'appartenenza all'ordine giudiziario delmagistrato che abbia proposto impugnazione avverso la decisione dellasezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, inflittiva disanzione disciplinare, determina il venir meno dell'interesse, sia per l'exmagistrato ricorrente, che per l'Amministrazione di pregressaappartenenza, alla prosecuzione del procedimento d'impugnazione e,quindi, l'inammissibilità del relativo ricorso, salva l'esaminabilità dei motivi5 di 7Numero registro generale 592/2025Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21592/2026Data pubblicazione 24/06/2026di gravame ai fini dell'applicazione del criterio della cosiddetta"soccombenza virtuale" per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Invero, il procedimento disciplinare notarile attiene a diritti soggettivipersonalissimi, non è autonomamente trasmissibile ed è inscindibilmentelegato allo status del notaio (Cass. civ., Sez.

Unite, 12 agosto 2012, n.13617).La morte dell’incolpato, in particolare, fa venir meno lo status professionale,la funzione disciplinare e l’interesse pubblico alla sanzione.La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere nelprocedimento disciplinare quando la prosecuzione del giudizio non può piùprodurre effetti disciplinari, per definitiva cessazione dello status di notaio.In definitiva, il decesso del notaio, intervenuto nel corso del procedimentodisciplinare o del giudizio di legittimità, determina l’estinzione delprocedimento disciplinare per il venir meno del rapporto disciplinarepersonale e, conseguentemente, l’improcedibilità del giudizio di cassazioneper sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile anche d’ufficio.In occasione della discussione dinanzi al Collegio, il difensore del ricorrenteha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia delcontendere per intervenuto decesso del notaio, invocando altresì unprovvedimento di compensazione delle spese relative all’intero giudizio.Merita di essere accolta siffatta ultima istanza, in considerazione anche delleragioni che hanno condotto alla presente decisione e della circostanza chele censure formulate dal Consiglio notarile non appaiono prima faciedestituite di fondamento (cfr., avuto particolare riguardo al secondo motivo,Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8511 del 2025).Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre alricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass., Sez.

U,Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024).6 di 7Numero registro generale 592/2025Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21592/2026Data pubblicazione 24/06/2026 P.Q.MDichiara cessata la materia del contendere per intervenuto decessodell’incolpato, con conseguente estinzione del procedimento disciplinare;compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.6.2026.Il PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CirilloDott.

Andrea Penta7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comeda procura in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 6690/2024 della Corte d’Appello di Roma, depositatail 24/10/2024 e notificata il 24/10/2024.Numero registro generale 592/2025Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21592/2026Data pubblicazione 24/06/2026udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria dicessazione della materia del contendere.1. Il notaio [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo avverso la decisione dellaCommissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Lazio del 9.5.2023,resa all’esito del procedimento disciplinare n. 198/2023, con la quale gli erastata comminata la sanzione pecuniaria di euro 12.000,00, previaapplicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 144 Legge Notarile,per la violazione dell’art. 147 comma primo Legge Notarile in relazione agliartt. 21, primo comma, e 22, primo comma, lettere a) e b), del CodiceDeontologico per la mancata trasmissione della documentazione richiesta(copia degli estratti repertoriali relativi all’attività svolta dal 6.10.2021 al15.4.2022) dal Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo e Rietinell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza in merito all’attività professionalesvolta nell’ufficio secondario di detto [OSCURATO:PERSONA] insistente nel territorio di suacompetenza.2. La Corte d’appello di Roma, in totale accoglimento del reclamo, annullavala decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina(CO.RE.DI.) del Lazio del 09.05.2023, sulla base delle seguentiaffermazioni: a) non è dato rinvenire nel sistema normativo cheregolamenta l’attività notarile alcuna norma che attribuisca al Consiglio delDistretto ove è ubicato l’ufficio secondario di esercitare i poteri istruttori einvestigativi, riconosciuti dall’art. 93-bis Legge Notarile al solo Consiglio delDistretto di iscrizione; b) nel caso in esame, l’illecito (vale a dire,l’inottemperanza alla richiesta di trasmissione degli estratti repertoriali)sussiste solo se sussiste il potere istruttorio esercitato dal Consiglio delDistretto notarile diverso da quello di appartenenza, potere che, tuttavia,2 di 7Numero registro generale 592/2025Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21592/2026Data pubblicazione 24/06/2026non ha alcun fondamento normativo, apparendo l’opzione ermeneuticaadottata dalla CO.RE.DI. praticabile in casi del tutto diversi, quale adesempio un’omessa o irregolare fatturazione riscontrata nell’ufficiosecondario del notaio; c) del resto, gli stessi [OSCURATO:PERSONA] che siassumono essere stati violati dalla condotta omissiva di cui si discuteenunciano dei doveri di collaborazione del notaio nei confronti del Consigliodistrettuale di appartenenza; d) l’interpretazione del sistema normativo eregolamentare che disciplina l’esercizio del potere istruttorio da parte deiConsigli [OSCURATO:PERSONA] fornita dalla CO.RE.DI. si risolve peraltro inun’interpretazione estensiva in malam partem, che in materia di sanzionidisciplinari non è consentita.3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ConsiglioNotarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo e Rieti sulla base di due motivi,illustrati da memoria. Il notaio dr. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionatofondati su un unico motivo, avverso il quale il ricorrente principale hadepositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]. AldoCeniccola, ha concluso per iscritto per la declaratoria di cessazione dellamateria del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 127, n. 2, 153 e 158 Legge notarile, 101, 102, 132n. 4, 281 undecies e 331 c.p.c., 24 e 111 Cost., e 118 disp. att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per non aver lacorte di merito rilevato la pretermissione del Pubblico Ministero presso ilTribunale del locus commissi delicti e/o del concorrente Pubblico Ministeropresso il Tribunale di Roma, quale contitolare e litisconsorte necessario insede di reclamo avverso la decisione della Coredi.3 di 7Numero registro generale 592/2025Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21592/2026Data pubblicazione 24/06/20262. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 93, 93 bis, 93 ter, 26 (come modificato dallalegge n. 124/2017), 153 (nella formulazione di cui al d.l. n. 1/2012, conv.in legge 27/2012), nonché dell’art. 147, n. 1, lett. b, L.N., in relazione agliartt. 21 e 22 del codice deontologico elaborati dal Consiglio Nazionale delNotariato con deliberazione n. 2/56 del 05/04/2008 (pubblicati in G.U. n.177 del 30/07/2008), e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la corte territoriale accolto il secondo motivodel reclamo principale del notaio incolpato (con ufficio secondario in Rieti)relativo alla dedotta incompetenza istruttoria del Consiglio Notarile delDistretto di Viterbo e Rieti (Consiglio del locus commissi delicti) per averquest’ultimo richiesto la trasmissione di copia di tutti gli estratti repertorialial notaio iscritto presso il Consiglio Notarile del [OSCURATO:PERSONA] di Roma,Velletri e Civitavecchia, ma anche perché egli non sarebbe tenuto, a frontedella richiesta, al dovere di collaborazione.3. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale si duole, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. della violazione agli artt. 93 e 93 bis, comma 2,l. n. 89/1913 e, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,dell’errata lettura dei documenti di causa con conseguente errore dimotivazione, per aver la corte territoriale ritenuto che la richiesta delPresidente del c.n. di Rieti e Viterbo, da lui disattesa, si limitasse ai soli attistipulati nel distretto di Rieti e Viterbo, laddove la stessa riguardavaindistintamente tutti gli atti del periodo 6.10.2021-15.4.2022.4. Con nota del 14.1.2025, il difensore del controricorrente ha dichiarato ildecesso del notaio [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in un incidente accaduto inRieti in data 7 ottobre 2025, allegando il relativo certificato. Trattandosi diprocedimento disciplinare e dunque essendo l’azione appunto disciplinareestinta con la morte dell’incolpato, ha chiesto dichiararsi cessata la materiadel contendere con improcedibilità del ricorso principale e del ricorsoincidentale.4 di 7Numero registro generale 592/2025Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21592/2026Data pubblicazione 24/06/20264.1. Merita di essere accolta la richiesta di declaratoria di cessazione dellamateria del contendere per essere deceduto il notaio sottoposto aprocedimento disciplinare.Questa Corte (Cass., Sez. II, 17 dicembre 2004, n. 23515) ha statuito chel’improcedibilità dell’azione disciplinare può e deve essere rilevata anched’ufficio, anche in cassazione, quando venga meno l’interesse alla decisione,con conseguente preclusione dell’esame del ricorso. Sebbene la fattispecieriguardi la prescrizione, il principio processuale (rilevabilità d’ufficiodell’improcedibilità e arresto del giudizio di legittimità) va esteso ai casi diestinzione del rapporto disciplinare per eventi personali irreversibili, comeil decesso. Sulla scia di questa impostazione, Cass., Sez. 2, Sentenza n.5848 del 05/03/2025 ha affermato che la dispensa per rinuncia del notaiosottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta in pendenza delgiudizio di impugnazione e dopo il superamento da parte del notaio, alladata della dispensa, del limite di età dei 65 anni, comporta la cessazionedella materia del contendere, poiché la definitiva cessazione dallo status dinotaio rende inutile la prosecuzione del giudizio (conf. Cass., Sez. 2,Sentenza n. 34320 del 28/12/2025, secondo cui la detta dispensadetermina l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorsoper cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dallacorte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa).In quest’ottica, le Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 114 del21/02/1996) hanno statuito che la cessazione (per morte o percollocamento a riposo) dell'appartenenza all'ordine giudiziario delmagistrato che abbia proposto impugnazione avverso la decisione dellasezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, inflittiva disanzione disciplinare, determina il venir meno dell'interesse, sia per l'exmagistrato ricorrente, che per l'Amministrazione di pregressaappartenenza, alla prosecuzione del procedimento d'impugnazione e,quindi, l'inammissibilità del relativo ricorso, salva l'esaminabilità dei motivi5 di 7Numero registro generale 592/2025Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21592/2026Data pubblicazione 24/06/2026di gravame ai fini dell'applicazione del criterio della cosiddetta"soccombenza virtuale" per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Invero, il procedimento disciplinare notarile attiene a diritti soggettivipersonalissimi, non è autonomamente trasmissibile ed è inscindibilmentelegato allo status del notaio (Cass. civ., Sez. Unite, 12 agosto 2012, n.13617).La morte dell’incolpato, in particolare, fa venir meno lo status professionale,la funzione disciplinare e l’interesse pubblico alla sanzione.La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere nelprocedimento disciplinare quando la prosecuzione del giudizio non può piùprodurre effetti disciplinari, per definitiva cessazione dello status di notaio.In definitiva, il decesso del notaio, intervenuto nel corso del procedimentodisciplinare o del giudizio di legittimità, determina l’estinzione delprocedimento disciplinare per il venir meno del rapporto disciplinarepersonale e, conseguentemente, l’improcedibilità del giudizio di cassazioneper sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile anche d’ufficio.In occasione della discussione dinanzi al Collegio, il difensore del ricorrenteha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia delcontendere per intervenuto decesso del notaio, invocando altresì unprovvedimento di compensazione delle spese relative all’intero giudizio.Merita di essere accolta siffatta ultima istanza, in considerazione anche delleragioni che hanno condotto alla presente decisione e della circostanza chele censure formulate dal Consiglio notarile non appaiono prima faciedestituite di fondamento (cfr., avuto particolare riguardo al secondo motivo,Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8511 del 2025).Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre alricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass., Sez. U,Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024).6 di 7Numero registro generale 592/2025Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21592/2026Data pubblicazione 24/06/2026 P.Q.MDichiara cessata la materia del contendere per intervenuto decessodell’incolpato, con conseguente estinzione del procedimento disciplinare;compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.6.2026.Il PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CirilloDott. Andrea Penta7 di 7
Sentenza Cassazione n. 21592/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris