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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06791/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, revocando le sole statuizioni civili, la sentenza emessa il 30/06/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati previsti dall'art.589 cod.pen. (capo A) dall'art.590 cod.pen. (capo B), nonché di quelli previsti dall'art.189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (capo C) - con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il solo reato contestato al capo A), con contestuale dichiarazione di non doversi procedere per i reati contestati ai capi B) e C), in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

Era stato ascritto all'imputato di avere - nel percorrere a bordo della propria autovettura la strada statale 28 - cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, all'imputato era stato ascritto di avere determinato l'evento per negligenza, imprudenza o imperizia e per un profilo di colpa specifica consistente nella violazione dell'art.148 del d.lgs. n.285/1992, avendo effettuato una azzardata manovra di sorpasso per effetto della quale [OSCURATO:PERSONA], sopraggiungente dal lato opposto, aveva dovuto - a propria volta - operare una manovra di emergenza andando a invadere l'altra corsia all'interno della quale si trovava la vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] che, a causa dell'urto, aveva riportato lesioni mortali.

La Corte territoriale ha premesso la complessiva ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto che l'identificazione del conducente della vettura che aveva cagionato il sinistro - che si era dato alla fuga dopo l'evento - fosse da ritenere provata alla luce del complesso degli elementi di prova raccolti, con specifico riferimento alle immagini tratte da une videocamera di sorveglianza installata presso una stazione di servizio sita a circa 900 metri dal luogo del sinistro e dalla quale il mezzo condotto dall'imputato era uscito poco prima dell'incidente.

La Corte ha quindi rigettato i motivi di appello inerenti alla corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, argomentando come l'ipotesi formulata nel capo di imputazione dovesse ritenersi adeguatamente riscontrata sulla base della testimonianza della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni idonee a provare che la responsabilità del sinistro era da ascrivere alla manovra operata da un fuoristrada che, nell'effettuazione di un sorpasso, aveva invaso l'opposta corsia di marcia costringendo lo stesso Vena a effettuare una manovra d'emergenza che era stata l'ultima causa del sinistro.La Corte ha altresì ritenuto infondati i motivi di impugnazione tendenti a contestare l'identificazione dell'imputato quale conducente della vettura che aveva provocato il sinistro.

Ha esposto che la sentenza di primo grado era giunta all'affermazione di responsabilità muovendo dalla certezza in ordine alla ripartenza della vettura condotta dal Russo anteriormente e non successivamente al verificarsi del fatto, sulla base dell'analisi incrociata degli orari e ritenendo che il passaggio dell'imputato sullo stesso punto a distanza di circa trenta minuti dal fatto dovesse essere spiegato come un secondo accesso sulla scena dell'incidente.

In particolare ha dedotto che il fatto che il Russo non potesse essere uscito dalla stazione di servizio quando l'incidente si era già verificato si ricavava da una serie di elementi convergenti; specificamente, ha esposto che l'orario del sinistro doveva essere collocato alle 14,15 e che le telecamere della stazione di servizio - distante circa 900 metri dal luogo dell'incidente - avevano mostrato la vettura del Russo uscire dalla stessa alle 14,14; rilevando che la corretta taratura dell'orologio - al di là della sfasatura di un'ora riconducibile all'ora legale - era stata verificata al momento dell'acquisizione dei filmati; ha altresì esposto che - dall'esame delle telecamere intorno all'orario 14,25 e dopo che la suddetta vettura aveva lasciato l'area di servizio - era stato riscontrato un movimento di persone attratte da qualcosa che, verosimilmente, non poteva che essere l'incidente, elemento da cui desumere con certezza che la vettura condotta dal Russo fosse uscita dalla stazione prima del fatto; ha, infine, ritenuto non veritiera la circostanza relativa all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] che era giunto sul posto solo intorno alle 14,50- 14,55, essendo quindi impossibile che il Russo - imbattendosi nell'incidente appena avvenuto - potesse avere interloquito con il suddetto; spiegandosi la circostanza con un successivo e ulteriore passaggio dell'imputato sul luogo del sinistro grazie a una delle uscite laterali.

Infine, la Corte ha ritenuto infondati i motivi attinenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e ha invece accolto la richiesta di revoca delle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA], essendo le stesse accessorie a reato dichiarato prescritto sin dal primo grado di giudizio.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 129 e 530, comma 2, cod.proc.pen..Ha dedotto che la vettura responsabile del sinistro non era stata identificata attraverso la targa ma solo tramite le videocamere di sorveglianza installate presso la stazione di servizio ubicata poco più a nord; ha dedotto che l'affermazione in base alla quale nessun altro veicolo del genere era stato ripreso sulla strada statale 18 nel segmento temporale dell'incidente non poteva far escludere che altri mezzi con caratteristiche simili potesse avere fatto ingresso da uno degli accessi laterali presenti sulla via e dei quali la stessa sentenza impugnata aveva dato atto.

Ha dedotto che la sentenza era da considerarsi illogica nella parte in cui aveva ritenuto che l'imputato sarebbe poi tornato sul luogo del sinistro per "farsi riconoscere" non avendo certezza che ivi avrebbe incontrato qualcuno di propria conoscenza; assumendo che la possibilità che il Russo fosse tornato sul luogo del sinistro doveva ritenersi impossibile alla luce di quanto dichiarato dal teste Rizzo in ordine alle condizioni concrete della strada.

Ha altresì esposto che la presenza di anomalie nel sistema di videosorveglianza era stata confermata dallo stesso tecnico incaricato della manutenzione; circostanza, quella dell'anomalia, confermata dall'orario di arrivo dell'elicottero intravisto nelle immagini - collocabile alle ore 14,51 - atteso che lo stesso, sulla base delle testimonianza ivi riportate, non poteva essere giunto prima delle ore 15,00; tutti elementi da cui desumere che l'orario di uscita del Russo dalla stazione di servizio non potesse coincidere con quello dell'incidente; ha dedotto che la sentenza avrebbe omesso di considerare il contenuto della testimonianza del Vena, quanto alla descrizione del mezzo responsabile del sinistro e in relazione ad altre affermazioni del teste, quale quella di non avere osservato il limite di velocità esistente sul tratto in questione e in riferimento alla mancata identificazione precisa del mezzo medesimo da parte dello stesso Vena e del Mastroianni, le cui dichiarazioni erano pure state poste alla base dell'affermazione di responsabilità.

Con il secondo motivo ha censurato - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ha dedotto che i giudici di merito avrebbero fatto una non corretta applicazione dei criteri dettati dagli artt. 132 e 133 cod.pen., anche alla luce della corresponsabilità del Vena nella causazione del sinistro nonché dell'incensuratezza e del corretto comportamento processuale dell'imputato.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Le parti civili hanno depositato memoria, nella quale hanno concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'odierno ricorrente - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).

3. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, in quanto tendente a sollecitare un mero riesame in punto di fatto della ricostruzione degli eventi operata da parte dei giudici di merito e non ravvisandosi nel complessivo ragionamento probatorio dagli stessi seguìto alcun vizio manifesto di illogicità.

Sotto tale profilo, deve infatti essere premesso - in via logicamente pregiudiziale - che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556, tra le altre).

Ricordando, altresì, che non è consentita in sede legittimità una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716).

4. Tanto premesso, le sentenze di merito - con affermazione, di fatto, rimasta priva di effettive censure nell'ambito del motivo di impugnazione - hanno univocamente individuato l'orario in cui si è verificato il sinistro alle ore 14,15 circa del 10/01/2008; tanto sulla base delle dichiarazioni rese dal Vena, riscontrate dall'esame dei tabulati telefonici, nelle quali lo stesso ha riferito di avere chiamato i Carabinieri e poi [OSCURATO:PERSONA] nei minuti susseguenti al sinistro. 4.1 Le decisioni di merito hanno altresì univocamente concluso - sulla base dell'esame del sistema di videosorveglianza installato presso una stazione di servizio collocata a circa un chilometro dal luogo dell'incidente - che, alle ore 14,11, un fuoristrada di colore verde compatibile con la descrizione operata dallo stesso Vena e dal Mastroianni (in sede di informazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari e acquisite al fascicolo del dibattimento) aveva ivi fatto ingresso per poi immettersi sulla strada statale nella direzione del mezzo che ha poi causato l'incidente, alle ore 14,14; le sentenze di merito hanno altresì ritenuto, sulla scorta della testimonianza resa dal Rizzo, che l'imputato avesse fatto poi ritorno sul luogo dell'incidente intorno alle ore 15,00.

Va quindi rilevato che le argomentazioni contenute nel motivo di ricorso non siano idonee a far ritenere perfezionata alcuna censura di palese illogicità.

In particolare, non è censurabile sotto tale profilo la valutazione operata dai giudici di merito e in base alla quale l'imputato, dopo la manovra di sorpasso posta all'origine del sinistro, avrebbe fatto ritorno sul luogo dell'incidente circa 35 o 40 minuti dopo; sul punto, il motivo di ricorso ha fatto riferimento ad alcune generiche dichiarazioni rese dal teste Rizzo in ordine all'impossibilità di fare ritorno sul punto dell'impatto nel tempo stimato dai giudici di merito, ma tale affermazione non tiene conto delle affermazioni rese dal maresciallo Pezzi nel corso del primo grado di giudizio - analiticamente riportate nella sentenza del Tribunale di Lamezia - in base alle quali sulla strada erano presenti, da entrambi i lati, degli accessi laterali che permettevano la nuova immissione sulla strada statale, 4.2 Analoghe considerazioni devono essere operate a proposito dell'argomento difensivo inerente al dedotto sfasamento orario delle registrazioni operate dalle videocamere di sorveglianza e che, sulla base della prospettazione contenuta nel motivo di ricorso, avrebbe dovuto indurre a collocare il passaggio dell'imputato presso la stazione di servizio non alle ore 14,14 (orario registrato, corrispondente alle 15,14 e non tarato sull'ora solare) bensì alle 14,40/14,50 circa e quindi in un momento posteriore rispetto al sinistro.

Sul punto, le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito non appaiono suscettibili di alcuna censura di illogicità; avendo le stesse fatto riferimento a quanto emerso dall'istruzione dibattimentale e, in particolare, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale all'epoca dei fatti lavorava presso la suddetta stazione di servizio.

Il quale ha riferito che il sistema poteva presentare unicamente qualche sfasatura di pochi minuti derivante da eventuali black out di corrente elettrica, prima dell'entrata in funzione del generatore del distributore, dichiarazioni in conseguenza delle quali appare meramente congetturale il ragionamento seguito nell'esposizione del motivo di ricorso in base al quale il sistema avrebbe subìto uno sfasamento protratto sino a venticinque-trentacinque minuti, in modo da collocare alle 14,40-14,50 effettive il passaggio presso la stazione della vettura condotta dall'imputato.

Mentre, ulteriormente, si denotano di carattere congetturale anche le deduzioni difensive inerenti all'inquadramento - nel sistema di videosorveglianza - dell'atterraggio di un elicottero presso il porto di Campora S.g. alle ore 14,51, assunto basato sul fatto che l'arrivo dell'ambulanza non sarebbe avvenuto prima delle ore 15,00 e dal quale è stato quindi dedotto il suddetto sfasamento delle videocamere, anche sulla base delle testimonianze rese dal Crea, medico del 118 sopraggiunto in sede di intervento, dal Mastroianni, dalla Aracri e dal Rizzo.

Sotto tale aspetto, le argomentazioni contenute nel motivo non si confrontano difatti con le puntuali e intrinsecamente coerenti argomentazioni contenute nella sentenza di appello; nelle quali è stato esposto che la deduzione difensiva in ordine all'orario di arrivo dell'ambulanza era da intendersi smentita dalla scheda di intervento del mezzo di soccorso (facente riferimento alle ore 14,30 e sulla base di un orario collocabile, atteso il momento della chiamata, comunque non più tardi delle 14,40) e quindi pienamente compatibile con il successivo arrivo dell'elisoccorso - ivi chiamato dal Crea - nell'orario desumibile dal sistema di videosorveglianza.Il motivo, altresì, non si confronta con altra congrua argomentazione contenuta nella sentenza di appello; nella parte in cui la stessa ha dato atto che, subito dopo l'uscita del fuoristrada condotto dal Russo dalla stazione di servizio e sulla base di quanto contenuto nella stessa consulenza tecnica redatta per conto della difesa, le immagini avevano permesso di accertare lo spostamento di persone presenti presso il distributore verso il guard rail, la cui attenzione era quindi stata attratta in coincidenza con il sinistro verificatosi immediatamente dopo. 4.3 Infine, nessuna censura di illogicità è formulabile in relazione alla valutazione operata dai giudici di merito in ordine al contenuto della testimonianza resa dal Vena sulla dinamica del sinistro.

Sul punto, va richiamato il consolidato principio in forza del quale la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, non è rivalutabile in sede di legittimità salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione; difatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabílmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

Pertanto va ritenuta non censurabile sotto il profilo della illogicità - alla luce dei predetti principi - l'identificazione, operata dal teste, del fuoristrada condotto dall'imputato con quello all'origine del sinistro attesa la compatibilità tra il colore "scuro" descritto dal Vena (nonché dal Mastroianni) con quello verde del mezzo; mentre le ulteriori argomentazioni inerenti alla testimonianza dello stesso Vena attengono a elementi di dettaglio ovvero al superamento da parte del teste dei limiti di velocità insistenti sulla strada e quindi ad argomenti tutto inidonei a influire sul nucleo centrale e rilevante del narrato.

5. Deve altresì ritenersi manifestamente infondato anche il motivo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62b1s cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente); tutto ciò fermo restando che - come riconosciuto nella sentenza di annullamento con rinvio - è illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione (Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, Tisci, Rv. 245336; Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora, Rv. 259762).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sull'assenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche sulla scorta della mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne l'applicazione; nonché, con specifico riferimento a quanto argomentato dal giudice di primo grado, in relazione alla gravità oggettiva del fatto e alla particolare riprovevolezza della condotta dell'imputato che si è allontanato senza prestare soccorso (fatto posto alla base delle originarie imputazioni contestate ai sensi dell'art.189, commi 6 e 7, C.d.s.), tornando poi sul luogo per precostituirsi un alibi.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorrente - in solido con il responsabile civile - va altresì condannato al pagamento delle spese sostenute dalle costituite parti civili, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, revocando le sole statuizioni civili, la sentenza emessa il 30/06/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati previsti dall'art.589 cod.pen. (capo A) dall'art.590 cod.pen. (capo B), nonché di quelli previsti dall'art.189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (capo C) - con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il solo reato contestato al capo A), con contestuale dichiarazione di non doversi procedere per i reati contestati ai capi B) e C), in quanto estinti per intervenuta prescrizione. Era stato ascritto all'imputato di avere - nel percorrere a bordo della propria autovettura la strada statale 28 - cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, all'imputato era stato ascritto di avere determinato l'evento per negligenza, imprudenza o imperizia e per un profilo di colpa specifica consistente nella violazione dell'art.148 del d.lgs. n.285/1992, avendo effettuato una azzardata manovra di sorpasso per effetto della quale [OSCURATO:PERSONA], sopraggiungente dal lato opposto, aveva dovuto - a propria volta - operare una manovra di emergenza andando a invadere l'altra corsia all'interno della quale si trovava la vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] che, a causa dell'urto, aveva riportato lesioni mortali. La Corte territoriale ha premesso la complessiva ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto che l'identificazione del conducente della vettura che aveva cagionato il sinistro - che si era dato alla fuga dopo l'evento - fosse da ritenere provata alla luce del complesso degli elementi di prova raccolti, con specifico riferimento alle immagini tratte da une videocamera di sorveglianza installata presso una stazione di servizio sita a circa 900 metri dal luogo del sinistro e dalla quale il mezzo condotto dall'imputato era uscito poco prima dell'incidente. La Corte ha quindi rigettato i motivi di appello inerenti alla corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, argomentando come l'ipotesi formulata nel capo di imputazione dovesse ritenersi adeguatamente riscontrata sulla base della testimonianza della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni idonee a provare che la responsabilità del sinistro era da ascrivere alla manovra operata da un fuoristrada che, nell'effettuazione di un sorpasso, aveva invaso l'opposta corsia di marcia costringendo lo stesso Vena a effettuare una manovra d'emergenza che era stata l'ultima causa del sinistro.La Corte ha altresì ritenuto infondati i motivi di impugnazione tendenti a contestare l'identificazione dell'imputato quale conducente della vettura che aveva provocato il sinistro. Ha esposto che la sentenza di primo grado era giunta all'affermazione di responsabilità muovendo dalla certezza in ordine alla ripartenza della vettura condotta dal Russo anteriormente e non successivamente al verificarsi del fatto, sulla base dell'analisi incrociata degli orari e ritenendo che il passaggio dell'imputato sullo stesso punto a distanza di circa trenta minuti dal fatto dovesse essere spiegato come un secondo accesso sulla scena dell'incidente. In particolare ha dedotto che il fatto che il Russo non potesse essere uscito dalla stazione di servizio quando l'incidente si era già verificato si ricavava da una serie di elementi convergenti; specificamente, ha esposto che l'orario del sinistro doveva essere collocato alle 14,15 e che le telecamere della stazione di servizio - distante circa 900 metri dal luogo dell'incidente - avevano mostrato la vettura del Russo uscire dalla stessa alle 14,14; rilevando che la corretta taratura dell'orologio - al di là della sfasatura di un'ora riconducibile all'ora legale - era stata verificata al momento dell'acquisizione dei filmati; ha altresì esposto che - dall'esame delle telecamere intorno all'orario 14,25 e dopo che la suddetta vettura aveva lasciato l'area di servizio - era stato riscontrato un movimento di persone attratte da qualcosa che, verosimilmente, non poteva che essere l'incidente, elemento da cui desumere con certezza che la vettura condotta dal Russo fosse uscita dalla stazione prima del fatto; ha, infine, ritenuto non veritiera la circostanza relativa all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] che era giunto sul posto solo intorno alle 14,50- 14,55, essendo quindi impossibile che il Russo - imbattendosi nell'incidente appena avvenuto - potesse avere interloquito con il suddetto; spiegandosi la circostanza con un successivo e ulteriore passaggio dell'imputato sul luogo del sinistro grazie a una delle uscite laterali. Infine, la Corte ha ritenuto infondati i motivi attinenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e ha invece accolto la richiesta di revoca delle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA], essendo le stesse accessorie a reato dichiarato prescritto sin dal primo grado di giudizio. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 129 e 530, comma 2, cod.proc.pen..Ha dedotto che la vettura responsabile del sinistro non era stata identificata attraverso la targa ma solo tramite le videocamere di sorveglianza installate presso la stazione di servizio ubicata poco più a nord; ha dedotto che l'affermazione in base alla quale nessun altro veicolo del genere era stato ripreso sulla strada statale 18 nel segmento temporale dell'incidente non poteva far escludere che altri mezzi con caratteristiche simili potesse avere fatto ingresso da uno degli accessi laterali presenti sulla via e dei quali la stessa sentenza impugnata aveva dato atto. Ha dedotto che la sentenza era da considerarsi illogica nella parte in cui aveva ritenuto che l'imputato sarebbe poi tornato sul luogo del sinistro per "farsi riconoscere" non avendo certezza che ivi avrebbe incontrato qualcuno di propria conoscenza; assumendo che la possibilità che il Russo fosse tornato sul luogo del sinistro doveva ritenersi impossibile alla luce di quanto dichiarato dal teste Rizzo in ordine alle condizioni concrete della strada. Ha altresì esposto che la presenza di anomalie nel sistema di videosorveglianza era stata confermata dallo stesso tecnico incaricato della manutenzione; circostanza, quella dell'anomalia, confermata dall'orario di arrivo dell'elicottero intravisto nelle immagini - collocabile alle ore 14,51 - atteso che lo stesso, sulla base delle testimonianza ivi riportate, non poteva essere giunto prima delle ore 15,00; tutti elementi da cui desumere che l'orario di uscita del Russo dalla stazione di servizio non potesse coincidere con quello dell'incidente; ha dedotto che la sentenza avrebbe omesso di considerare il contenuto della testimonianza del Vena, quanto alla descrizione del mezzo responsabile del sinistro e in relazione ad altre affermazioni del teste, quale quella di non avere osservato il limite di velocità esistente sul tratto in questione e in riferimento alla mancata identificazione precisa del mezzo medesimo da parte dello stesso Vena e del Mastroianni, le cui dichiarazioni erano pure state poste alla base dell'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha censurato - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha dedotto che i giudici di merito avrebbero fatto una non corretta applicazione dei criteri dettati dagli artt. 132 e 133 cod.pen., anche alla luce della corresponsabilità del Vena nella causazione del sinistro nonché dell'incensuratezza e del corretto comportamento processuale dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Le parti civili hanno depositato memoria, nella quale hanno concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'odierno ricorrente - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). 3. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, in quanto tendente a sollecitare un mero riesame in punto di fatto della ricostruzione degli eventi operata da parte dei giudici di merito e non ravvisandosi nel complessivo ragionamento probatorio dagli stessi seguìto alcun vizio manifesto di illogicità. Sotto tale profilo, deve infatti essere premesso - in via logicamente pregiudiziale - che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556, tra le altre). Ricordando, altresì, che non è consentita in sede legittimità una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716). 4. Tanto premesso, le sentenze di merito - con affermazione, di fatto, rimasta priva di effettive censure nell'ambito del motivo di impugnazione - hanno univocamente individuato l'orario in cui si è verificato il sinistro alle ore 14,15 circa del 10/01/2008; tanto sulla base delle dichiarazioni rese dal Vena, riscontrate dall'esame dei tabulati telefonici, nelle quali lo stesso ha riferito di avere chiamato i Carabinieri e poi [OSCURATO:PERSONA] nei minuti susseguenti al sinistro. 4.1 Le decisioni di merito hanno altresì univocamente concluso - sulla base dell'esame del sistema di videosorveglianza installato presso una stazione di servizio collocata a circa un chilometro dal luogo dell'incidente - che, alle ore 14,11, un fuoristrada di colore verde compatibile con la descrizione operata dallo stesso Vena e dal Mastroianni (in sede di informazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari e acquisite al fascicolo del dibattimento) aveva ivi fatto ingresso per poi immettersi sulla strada statale nella direzione del mezzo che ha poi causato l'incidente, alle ore 14,14; le sentenze di merito hanno altresì ritenuto, sulla scorta della testimonianza resa dal Rizzo, che l'imputato avesse fatto poi ritorno sul luogo dell'incidente intorno alle ore 15,00. Va quindi rilevato che le argomentazioni contenute nel motivo di ricorso non siano idonee a far ritenere perfezionata alcuna censura di palese illogicità. In particolare, non è censurabile sotto tale profilo la valutazione operata dai giudici di merito e in base alla quale l'imputato, dopo la manovra di sorpasso posta all'origine del sinistro, avrebbe fatto ritorno sul luogo dell'incidente circa 35 o 40 minuti dopo; sul punto, il motivo di ricorso ha fatto riferimento ad alcune generiche dichiarazioni rese dal teste Rizzo in ordine all'impossibilità di fare ritorno sul punto dell'impatto nel tempo stimato dai giudici di merito, ma tale affermazione non tiene conto delle affermazioni rese dal maresciallo Pezzi nel corso del primo grado di giudizio - analiticamente riportate nella sentenza del Tribunale di Lamezia - in base alle quali sulla strada erano presenti, da entrambi i lati, degli accessi laterali che permettevano la nuova immissione sulla strada statale, 4.2 Analoghe considerazioni devono essere operate a proposito dell'argomento difensivo inerente al dedotto sfasamento orario delle registrazioni operate dalle videocamere di sorveglianza e che, sulla base della prospettazione contenuta nel motivo di ricorso, avrebbe dovuto indurre a collocare il passaggio dell'imputato presso la stazione di servizio non alle ore 14,14 (orario registrato, corrispondente alle 15,14 e non tarato sull'ora solare) bensì alle 14,40/14,50 circa e quindi in un momento posteriore rispetto al sinistro. Sul punto, le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito non appaiono suscettibili di alcuna censura di illogicità; avendo le stesse fatto riferimento a quanto emerso dall'istruzione dibattimentale e, in particolare, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale all'epoca dei fatti lavorava presso la suddetta stazione di servizio. Il quale ha riferito che il sistema poteva presentare unicamente qualche sfasatura di pochi minuti derivante da eventuali black out di corrente elettrica, prima dell'entrata in funzione del generatore del distributore, dichiarazioni in conseguenza delle quali appare meramente congetturale il ragionamento seguito nell'esposizione del motivo di ricorso in base al quale il sistema avrebbe subìto uno sfasamento protratto sino a venticinque-trentacinque minuti, in modo da collocare alle 14,40-14,50 effettive il passaggio presso la stazione della vettura condotta dall'imputato. Mentre, ulteriormente, si denotano di carattere congetturale anche le deduzioni difensive inerenti all'inquadramento - nel sistema di videosorveglianza - dell'atterraggio di un elicottero presso il porto di Campora S.g. alle ore 14,51, assunto basato sul fatto che l'arrivo dell'ambulanza non sarebbe avvenuto prima delle ore 15,00 e dal quale è stato quindi dedotto il suddetto sfasamento delle videocamere, anche sulla base delle testimonianze rese dal Crea, medico del 118 sopraggiunto in sede di intervento, dal Mastroianni, dalla Aracri e dal Rizzo. Sotto tale aspetto, le argomentazioni contenute nel motivo non si confrontano difatti con le puntuali e intrinsecamente coerenti argomentazioni contenute nella sentenza di appello; nelle quali è stato esposto che la deduzione difensiva in ordine all'orario di arrivo dell'ambulanza era da intendersi smentita dalla scheda di intervento del mezzo di soccorso (facente riferimento alle ore 14,30 e sulla base di un orario collocabile, atteso il momento della chiamata, comunque non più tardi delle 14,40) e quindi pienamente compatibile con il successivo arrivo dell'elisoccorso - ivi chiamato dal Crea - nell'orario desumibile dal sistema di videosorveglianza.Il motivo, altresì, non si confronta con altra congrua argomentazione contenuta nella sentenza di appello; nella parte in cui la stessa ha dato atto che, subito dopo l'uscita del fuoristrada condotto dal Russo dalla stazione di servizio e sulla base di quanto contenuto nella stessa consulenza tecnica redatta per conto della difesa, le immagini avevano permesso di accertare lo spostamento di persone presenti presso il distributore verso il guard rail, la cui attenzione era quindi stata attratta in coincidenza con il sinistro verificatosi immediatamente dopo. 4.3 Infine, nessuna censura di illogicità è formulabile in relazione alla valutazione operata dai giudici di merito in ordine al contenuto della testimonianza resa dal Vena sulla dinamica del sinistro. Sul punto, va richiamato il consolidato principio in forza del quale la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, non è rivalutabile in sede di legittimità salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione; difatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabílmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Pertanto va ritenuta non censurabile sotto il profilo della illogicità - alla luce dei predetti principi - l'identificazione, operata dal teste, del fuoristrada condotto dall'imputato con quello all'origine del sinistro attesa la compatibilità tra il colore "scuro" descritto dal Vena (nonché dal Mastroianni) con quello verde del mezzo; mentre le ulteriori argomentazioni inerenti alla testimonianza dello stesso Vena attengono a elementi di dettaglio ovvero al superamento da parte del teste dei limiti di velocità insistenti sulla strada e quindi ad argomenti tutto inidonei a influire sul nucleo centrale e rilevante del narrato. 5. Deve altresì ritenersi manifestamente infondato anche il motivo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62b1s cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente); tutto ciò fermo restando che - come riconosciuto nella sentenza di annullamento con rinvio - è illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione (Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, Tisci, Rv. 245336; Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora, Rv. 259762). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sull'assenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche sulla scorta della mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne l'applicazione; nonché, con specifico riferimento a quanto argomentato dal giudice di primo grado, in relazione alla gravità oggettiva del fatto e alla particolare riprovevolezza della condotta dell'imputato che si è allontanato senza prestare soccorso (fatto posto alla base delle originarie imputazioni contestate ai sensi dell'art.189, commi 6 e 7, C.d.s.), tornando poi sul luogo per precostituirsi un alibi. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente - in solido con il responsabile civile - va altresì condannato al pagamento delle spese sostenute dalle costituite parti civili, liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., alla
Sentenza Cassazione n. 06791/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris