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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08192/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5242/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo, in proprio e quali capogruppo mandatarie dell’ATI costituita con [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi liquidatori pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] n. 101, Roma; -ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso la [OSCURATO:PERSONA] e Societario in via Monzambano n. 10, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4486/19 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 03/07/2019; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e l’accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 25 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5242/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo, in proprio e quali capogruppo mandatarie dell’ATI costituita con [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi liquidatori pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] n. 101, Roma; -ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso la [OSCURATO:PERSONA] e Societario in via Monzambano n. 10, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4486/19 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 03/07/2019; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e l’accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 mar
Decreto Cassazione n. 08192/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris