CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezionestaccata di Lecce, n. 1872/2016, depositata in data 14.7.2016Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18.6.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1. In data 4 febbraio 2010 l’ufficio aveva notificato alla cooperativa intimatala cartella di pagamento n. 059201100003396329, relativa all’anno di impostaNumero registro generale 4660/2017Numero sezionale 5016/2026Numero di raccolta generale 22378/20262005, contenente l'iscrizione a ruolo effettuata ai sensi e per gli effettiData pubblicazione 30/06/2026dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 197 3,n. 602, a seguito dell'intervenuta definitività dell'atto di recupero del creditod'imposta n. RFDCR0400002/2009, notificato alla cooperativa il 18 giugno 2009e non impugnato.1. La cooperativa aveva presentato ricorso avverso la suddetta cartella dipagamento, sostenendone l’illegittimità, conseguente alla illegittimità dell’atto direcupero e della iscrizione a ruolo per invalidità derivata dell'atto presupposto,ossia del provvedimento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di Pescara prot.2007/12552/4, con il quale si disconosceva in capo alla cooperativa il creditod'imposta previsto dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,indebitamente utilizzato negli anni 2005-2006-2007, impugnato innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Pescara.2. Stante l'avvenuta notifica dell'atto prodromico alla cartella e l'omessaimpugnazione del medesimo - circostanze non contestate dalla parte - l'Ufficiorilevava la conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 19 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992. n. 546, posto che il ricorso avverso lacartella di pagamento non era stato proposto solo per vizi propri, ma per motivimancanza di motivi specifici di impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo18 D.Lgs. n. 546 del 1992.3. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, con valutazioneconfermata dalla CTR, che aveva rigettato l’eccezione di inammissibilità delricorso, ritenendo che "proprio in considerazione che pendeva già una analogacontestazione giudiziale, non assume rilevanza la doglianza dell’ufficiodell'omessa impugnativa dell'accertamento da parte della società, che avevainvece legittimamente coltivato, difendendo le proprie ragioni, presso altra Sedeii contenzioso avente lo stesso oggetto”.4. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, affidato a quattromotivi; resta intimata la contribuente.Numero registro generale 4660/2017Numero sezionale 5016/2026Numero di raccolta generale 22378/2026Data pubblicazione 30/06/2026Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 546 del 1992.Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto ammissibile il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento.Nel caso di specie, infatti, l'avviso di recupero del credito d'impostaindebitamente utilizzato era divenuto definitivo per mancata impugnazione neitermini di legge; alla definitività dell'avviso di recupero era seguita l'iscrizione aruolo delle somme dovute e la notifica della relativa cartella esattoriale,impugnabile quest'ultima, come in ogni altro caso, per vizi propri oltre che perinesistenza o nullità della notifica del propedeutico avviso di recupero(Cassazione, sentenza del12 settembre 1997 n. 9032).2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 numero 4 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 e 295c.p.c., avendo la sentenza della CTR annullato erroneamente la cartella dipagamento sul presupposto della pretesa invalidità derivata della stessa e delprovvedimento di recupero del credito.È pacifico che l'Ufficio, con l'atto di appello depositato il 14.2.2013, a pag. 5dell'appello, rappresentava che: "la sentenza d'appello n 224/09/10 emessadella CTR dell’Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara è stata impugnata in data12.05.2011I, concluso con la sentenza Cass. civ. Sez. VI – 5 del 24/05/2013, n.12848, che, decidendo nel merito la controversia, ha rigettato il ricorso propostodalla C.I.S.S. [OSCURATO:PERSONA] e Servizi alla CTP di Pescara,avverso la parziale revoca del credito di imposta, compensando tra le parti lespese dell'intero giudizio”.3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato come secondo), ai sensidell’art. 360 comma 1 numero 3 c.p.c., parte ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e degli artt. 7 legge 388/00 e 63 dellalegge 289/2002.Numero registro generale 4660/2017Numero sezionale 5016/2026Numero di raccolta generale 22378/20264. Con il motivo indicato come quarto, ai sensi dell’art. 360 comma 1 numeroData pubblicazione 30/06/20263 c.p.c., parte ricorrente ribadisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7legge 388/00 e 63 della legge 289/2002.La CTR, infatti, avrebbe dovuto tener conto della circostanza che la sentenzad'appello n 224/09/10 emessa della CTR dell’Abruzzo, Sezione distaccata diPescara era stata impugnata in data 12.05.2011I, concluso con la sentenza Cass.civ. Sez. VI – 5 del 24/05/2013, n. 12848, che, decidendo nel merito lacontroversia, ha rigettato il ricorso proposto dalla C.I.S.S. Cooperativa SocialeInterventi e Servizi alla CTP di Pescara, avverso la parziale revoca del credito diimposta, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio.5. Il secondo e il terzo motivo sono fondati, con assorbimento del primo equarto.Premesso, infatti, che il ricorso avverso la cartella, come riportato nel corpodel ricorso per cassazione, non contiene alcuna contestazione di vizi propri dellamedesima, come previsto - per ogni atto autonomamente impugnabile, qual èappunto la cartella di pagamento - dal comma 3 dell'articolo 19 del D.Lgs. n.546 del 1992, conseguendone che il ricorso di primo grado era da ritenersiinammissibile, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto in effetti disporre lasospensione di cui all'articolo 337 c.p.c., e non richiamare gli effetti dellasentenza della CTR, in quanto le sentenze delle Commissioni tributarie nonproducono effetti di accertamento esterno prima del loro passaggio in giudicato,come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale “In tema diprocesso tributario, l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 regola solo irapporti tra processi tributari e non tributari, sicché quando tra due giudizitributari esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante (nella specierelativo all'accertamento di un credito d'imposta, evidenziato nella dichiarazionedel 1998) sia stato definito con sentenza, sebbene ancora non passata ingiudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato (nella specieavente ad oggetto cartella di pagamento per l'annualità successiva) soltanto aisensi dell'art. 337 e non dell'art. 295 cod. proc. civ." (Cass. Sez: 5, Sentenza n.16329 del 17/07/2014).Numero registro generale 4660/2017Numero sezionale 5016/2026Numero di raccolta generale 22378/2026Successivamente, questa Corte ha precisato che il giudice di seconde cure,Data pubblicazione 30/06/2026quindi, avrebbe dovuto sospendere il processo, ma non richiamare il contenutodispositivo di altra pronuncia (nella specie, la CTR di Pescara 224/09/10, relativaal disconoscimento del credito di imposta), non passata in giudicato, in quantola stessa non aveva alcuna "autorità" nel processo avente ad oggetto la cartelladi pagamento, per la semplice ragione che la stessa non produceva effetti. Einvero, questa Corte ha avuto altresì modo di insegnare che "in tema dicontenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causapregiudicata (nella specie, avente ad oggetto il provvedimento d'irrogazione disanzioni) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causapregiudiziale (nella specie, consistente nell'annullamento dell'accertamento deimaggiori utili della società di capitali, presupposto delle sanzioni applicate),dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 cp.c.,riflessa alle sole sentenze definitive." (Cass. Sez: 5, Sentenza n. 16615 del 07/08/2015; Sez: 6- 5, Ordinanza n. 22673 del 5/11/2015).In ogni caso, poi, la CTR avrebbe dovuto tener conto della circostanza che lasentenza d'appello n 224/09/10 emessa della CTR dell’Abruzzo, Sezionedistaccata di Pescara era stata impugnata in data 12.05.2011I, concluso con lasentenza Cass. civ. Sez. VI – 5 del 24/05/2013, n. 12848, che, decidendo nelmerito la controversia, ha rigettato il ricorso proposto dalla C.I.S.S. CooperativaSociale Interventi e Servizi alla CTP di Pescara, avverso la parziale revoca delcredito di imposta, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio.In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguenterigetto del ricorso originario proposto dalla contribuente, e conferma dellacartella di pagamento n. 059201100003396329.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo equarto motivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario proposto dalla contribuente.Numero registro generale 4660/2017Numero sezionale 5016/2026Numero di raccolta generale 22378/2026Data pubblicazione 30/06/2026Condanna la parte intimata alla refusione in favore della ricorrente dellespese di lite relative al giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 oltreaccessori di legge, e compensa le spese relative ai gradi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il18.6.2026.Il PresidenteValentino Lenoci