CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45247/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la decisione del 30.6.2016 del Tribunale di Roma, con cui, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di furto aggravato di tre ruote di un'autovettura "Smart" parcheggiata sulla strada pubblica, e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti (compresa la recidiva specifica e reiterata), gli è stata inflitta la pena di anni uno di reclusione oltre a 300 euro di multa. I Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di censura volto a rivendicare la nullità della sentenza per nullità assoluta della notifica della citazione per il giudizio d'appello, effettuata al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all'udienza di rinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], constatata l'omessa notifica all'imputato della prima udienza, fissata per il 15.4.2019, laddove, invece, la notifica della nuova udienza avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 157 del codice di rito, ricorrendo l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore poiché l'imputato è detenuto in carcere dal gennaio 2019. La notifica, dunque, avrebbe dovuto essere svolta sin dalla prima udienza ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso alla luce del fatto che nessuna eccezione è stata sollevata dal difensore di fiducia all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui si è deciso il giudizio d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Viene in esame al Collegio la questione della notifica di atti del procedimento ad imputato detenuto; nella specie, si tratta della citazione per il giudizio d'appello. In proposito, le Sezioni Unite hanno stabilito che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio e che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa" (Sez. U, n. 12778 del 27/2/2020, S., Rv. 278869). Il ricorrente, inizialmente in stato di misura cautelare, successivamente risulta aver partecipato al processo con la condizione di imputato "libero non comparso", e tale annotazione compare anche nel verbale delle udienze del 15.4.2019 e del 21.10.2019, delle quali si occupa specificamente il ricorso (verbali che il Collegio ha potuto verificare, unitamente al fascicolo processuale, data la natura del vizio dedotto). Dagli atti appare evidente che lo stato di detenzione dell'imputato, lamentato dalla difesa quale condizione detentiva non inerente al presente processo ma "per altra causa", non sia stato comunicato al Collegio d'appello procedente, né si rinviene in alcun modo, con documentazione esplicita od implicita, agli atti del processo. Significativa, altresì, appare la circostanza che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui si è deciso il processo, il difensore di fiducia presente, e cioè lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] autore del ricorso per cassazione, non abbia dedotto alcunchè riguardo alla questione delle notifiche dirette al suo assistito in qualità di detenuto per altra causa, pur avendo sollevato, in sede di conclusioni, una specifica eccezione inerente alla sussistenza della continuazione tra il delitto in relazione al quale vi è giudizio con altri reati già decisi con altra sentenza; ed anche nell'istanza specifica di liquidazione del compenso per ammissione al gratuito patrocinio presentata in quella udienza, egli non ha indicato lo stato di detenzione dell'imputato. Dunque, il motivo di ricorso proposto dal ricorrente è manifestamente infondato, in quanto il suo stato di detenzione non era noto alla Corte d'Appello che ha proceduto alla notifica della citazione in giudizio, né risulta addotto in atti in qualche modo e, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, tale mancata conoscenza da parte dell'autorità procedente fa sì che non possa pretendersi l'obbligo di notifica degli atti processuali presso il luogo di detenzione piuttosto che nelle forme ordinarie ulteriormente applicabili (nel caso di specie, la notifica ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia). In ogni caso, la nullità che il ricorrente accampa essersi verificata verrebbe oggi dedotta intempestivamente e, quindi, inutilmente, trattandosi di nullità a regime intermedio, secondo l'esegesi delle Sezioni Unite, che, nella citata pronuncia n. 12778 del 2020, hanno chiarito come essa abbia natura non assoluta e rimanga sanata se, alla prima udienza prima utile, non sia stata eccepita dal difensore dell'imputato. Ciò è quanto accaduto nel caso deciso dal massimo collegio nonnofilattico e nella fattispecie oggi all'esame del Collegio, in cui, come si è già rilevato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - e cioè all'udienza in vista della quale era stata effettuata la notifica che si deduce viziata - nulla fu eccepito al riguardo dal difensore di fiducia presente. Tali duplici conclusioni di inammissibilità assorbono ulteriori considerazioni relative al fatto che sarebbe comunque inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (e quindi anche il ricorso per cassazione) con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 24741 del 4/1/2018, Micci, Rv. 273101 e Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785, nella scia della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, con cui si è da tempo chiarito, in tema di notificazione del decreto di citazione giudizio, che l'imputato, anche nel caso in cui vuole far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 cod. proc. pen. "non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile": così, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv., 229541). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de