CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/11/2019 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; letta la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Mantova, in data 01/10/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, in relazione al delitto, loro ascritto in concorso, di insolvenza fraudolenta aggravata, ex artt. 641 e 61, primo comma, n. 7) cod. pen., concedendo a [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe il beneficio della sospensione condiziona' le della pena e confermando nel resto. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, ex artt. 420-ter, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. In particolare, secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata è da ritenersi nulla, in ragione del fatto che il giudice di secondo grado, omettendo di pronunciarsi in ordine alla istanza di legittimo impedimento del difensore - motivata in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, nonché tempestivamente trasmessa dallo stesso a mezzo PEC in data 25/11/2019 - ha celebrato l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in assenza del difensore di fiducia, limitandosi a nominare un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ragione della nullità determinata dall'omessa pronuncia della Corte d'Appello di Brescia in ordine all'istanza di legittimo impedimento del difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, in quanto infondato. 2. Dalla prospettazione difensiva emerge che, due giorni prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli odierni ricorrenti, aveva inviato istanza di legittimo impedimento alla Corte d'Appello di Brescia a mezzo PEC. Ciononostante, il giudice adito, ignorando la suddetta istanza, celebrava l'udienza, nominando un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il che, a dire del difensore, avrebbe comportato la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. 2.1. Ai fini della presente decisione, viene in rilievo l'interrogativo circa la possibilità che le parti private si avvalgano dello strumento della PEC nel corso del processo per inoltrare istanze, comunicazioni o notificazioni, interrogativo rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della disciplina emergenziale di contrasto al Covid-19, ha accolto diverse tesi. 2.1.1. Secondo un primo orientamento, «le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato)» (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127 - 01). La suddetta preclusione si giustificherebbe in ragione del fatto che, secondo questo indirizzo interpretativo, «[...] l'utilizzo di tale mezzo è consentito unicamente per le notificazioni e comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria» (Sez. 1, n. 2020 del 15/11/2019, dep. 2020, Turturo, Rv. 278163 - 01; in senso conforme si veda anche: Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915 - 01; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N., Rv. 274160 - 01; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702 - 01). 2.1.2. Un altro orientamento giurisprudenziale, proprio con riguardo all'ammissibilità dell'invio tramite PEC dell'istanza di legittimo impedimento, ha affermato, invece, che «L.] costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice» (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191 — 01; in senso conforme si vedano: Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664 — 01; Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018 Ud., Rv. 274314 - 01). Questa Sezione ha recentemente accolto tale ultimo orientamento, riconoscendo che «è ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo posta elettronica certificata (pec) atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice» (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 27/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520 — 01). Peraltro, al fine di poter comprendere la reale portata del principio appena affermato, occorre riportare le precisazioni effettuate nella parte motivazionale della sentenza sopra richiamata, nella quale è stato affermato che «mentre il deposito in cancelleria, essendo una modalità di comunicazione "tipica", esonera il richiedente dall'onere di verificare che l'istanza giunga effettivamente a conoscenza del giudice, la richiesta inviata tramite posta elettronica L.] non onera il giudice a prenderla in considerazione, se non quando la stessa sia portata a sua effettiva conoscenza». 2.1.3. In questo senso si è pronunciato un ulteriore indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il quale, nel ritenere ammissibile l'utilizzo della PEC per l'inoltro di comunicazioni e istanze della parte privata, ha precisato però che, trattandosi di uno strumento di comunicazione atipico, non riconducibile al deposito in cancelleria previsto in via generale dall'art. 121 cod. proc. pen., spetta alla parte l'onere di accertare la corretta ricezione dell'istanza e l'effettiva conoscenza della stessa da parte dell'autorità giurisdizionale. La Sezione Prima di questa Suprema Corte ha affermato, infatti, che «la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio.» (Sez. 1, n. 17879 del 22/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276308 — 01; in senso conforme si veda anche Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C., Rv. 270912 — 01). Questo orientamento, che si intende accogliere in questa sede, è stato ulteriormente specificato in termini del tutto condivisibili da una recente pronuncia di questa Sezione (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964 — 01) la quale ha valorizzato la cesura segnata dall'entrata in vigore del d.l. 137 del 2020 - convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 — che ha previsto il deposito tramite PEC con valore legale di tutti gli atti, i documenti e le istanze ivi indicati.Nella suddetta sentenza, relativa ad una fattispecie anteriore alla disciplina emergenziale di contrasto al Covid-19, è stato affermato che «l'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di "mali" che attesti la ricezione da parte di detto personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria». Tale pronuncia ha, quindi, ritenuto insufficiente che la parte privata verifichi la regolare ricezione della mail da parte dell'ufficio al quale la stessa è stata inviata, richiedendo che, per i casi verificatisi nel periodo precedente alla disciplina emergenziale di contrasto al Covid-19 - la quale, come visto, ha invece compiutamente regolamentato lo strumento della PEC nel nostro ordinamento mettendolo a disposizione della parte privata - quest'ultima ne dia adeguata dimostrazione. In motivazione sono stati specificati i termini della verifica posta a carico della parte istante nel previgente assetto normativo, essendosi in particolare affermato che «[...] proprio per l'atipicità del mezzo, non equiparabile al rituale deposito in cancelleria, va escluso che detta verifica si esaurisca con la mera constatazione della ricezione della istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria, dovendo la parte accertare che la p.e.c. sia giunta a effettiva conoscenza del personale di cancelleria, dandone poi adeguata dimostrazione (ad esempio, documentando uno scambio di mail che attesti detta conoscenza). Diversamente opinando, il mezzo atipico di comunicazione diverrebbe mezzo tipico, ciò che non può essere in assenza di una specifica disciplina normativa, quale quella, ad esempio, recentemente introdotta, in conseguenza della pandemia, dall'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ove sono previste specifiche modalità e forme di utilizzo della p.e.c. che avvalorano la suddetta conclusione (indicazione di alcuni limitati atti, di tecniche relative ai formati degli stessi e alla sottoscrizione digitale, di particolari indirizzi di posta elettronica certificata in uscita e in entrata).» (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, cit., § 2 della motivazione). 2.2. Con riguardo al caso di specie, è d'uopo precisare che il ricorrente non ha assolto l'onere suddetto, in quanto non è stata affatto dimostrata l'avvenuta effettiva ricezione dell'istanza da parte della cancelleria della Corte d'Appello di Brescia, essendovi in atti soltanto una "nnail" prodotta in automatico — la ricevuta di accettazione - in cui si attesta che il 25/11/2019 il messaggio inviato dal difensore "è stato accettato dal sistema ed inoltrato". Dall'esame del fascicolo processuale emerge, inoltre, che il giorno successivo all'udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) il difensore aveva inviato una mali nella quale dichiarava di inoltrare l'istanza già inviata il giorno 25/11/2019, missiva che reca in calce una nota di cancelleria, datata anch'essa 28/11/2019, con cui si attesta che l'istanza di legittimo impedimento non risultava pervenuta prima di quel momento, essendo quindi giunta per la prima volta a conoscenza del relativo personale il giorno successivo all'udienza. Appare dunque in modo chiaro ed incontrovertibile che il difensore non ha assolto l'onere richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata, non avendo affatto provato che la PEC fosse giunta ad effettiva conoscenza del personale di cancelleria prima dell'udienza, onere ancor più necessario nel caso di specie, nel quale, come accennato, la cancelleria ha attestato espressamente di non aver ricevuto l'istanza prima dell'udienza. Alla luce della suddetta giurisprudenza di legittimità e della ricostruzione sopra svolta, deve quindi escludersi che, in tale complessivo contesto, il mancato esame della PEC contenente l'istanza di legittimo impedimento da parte dell'autorità giurisdizionale procedente comporti la nullità della sentenza impugnata. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso i