CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6, sugli elementi da cui desumere la detenzione della sostanza al fine di spaccio); Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge penale in ordine in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., è anche manifestamento infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, PG in proc. Salaman, Rv. 260991). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena, è manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato dalla giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto e nel quantificare la pena, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, con esercizio del potere discrezionale qui non altrimenti sindacabile (Si veda, in particolare, pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il