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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2020

Cassazione n. 36139/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 30546/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; t-Ct - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 172/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2020 n. 30546 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 3/3/2020 (n. 172/2020), il Tribunale di Matera ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] seppe Debellis avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato il Debellis al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA]- leo, dei danni da quest'ultimo subiti a seguito di un fatto ingiurioso ascritto al primo; a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come l'appellante non avesse adeguatamente specificato le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, essendosi limitato alla mera esposizione dei fatti di causa e alla proposizione di argomentazioni del tutto generiche di per sé inidonee ad evidenziare le parti del provvedimento impugnato concretamente contestate, i motivi delle relative censure e le modifiche proposte; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 342, co. 1 e 2 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice a quo erroneamente dichiarato inam- missibile l'appello proposto dal Debellis in ragione dell'asserita generi- cità della relativa articolazione, in tal senso ponendosi in contrasto con il contenuto obiettivo dell'atto di impugnazione sottoposto all'esame della Tribunale di Matera, da ritenersi viceversa formulato in termini pienamente chiari e intelligibili; il motivo è inammissibile;Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30546/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utrl al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di ne- cessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30546/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri i in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che il tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'ap- pello proposto dal Debellis in ragione dell'asserita genericità della rela- tiva articolazione, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e com- pleta indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto, con particolare riguardo al medesimo atto d'appello) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Corte la possi- bilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., nonché per vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il Tribunale di Matera dettato una motivazione del tutto illogica e con- traddittoria in relazione al punto concernente la ritenuta inammissibi- lità dell'appello proposto dal Debellis; il motivo è manifestamente infondato; al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativa- mente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30546/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del de- cidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enun- ciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incon- grui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di ricono- scerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intes- suta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica con- dotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dal tribunale a fondamento della decisione di inammissibilità qui impugnata sia, non solo esistente, bensì anche ar- ticolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo il tribunale dato conto, in ter- mini lineari e logicamente coerenti, delle ragioni della ritenuta generi- cità dei contenuti dell'appello proposto dal Debellis, anche attraverso l'indicazione di esemplificazioni concrete, esaminate sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità lo- gica; l'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giusti- Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30546/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ficativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno ri- spetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle doglianze esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri- corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-qua- ter, del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 30546/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; t-Ct - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 172/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2020 n. 30546 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 3/3/2020 (n. 172/2020), il Tribunale di Matera ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] seppe Debellis avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato il Debellis al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA]- leo, dei danni da quest'ultimo subiti a seguito di un fatto ingiurioso ascritto al primo; a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come l'appellante non avesse adeguatamente specificato le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, essendosi limitato alla mera esposizione dei fatti di causa e alla proposizione di argomentazioni del tutto generiche di per sé inidonee ad evidenziare le parti del provvedimento impugnato concretamente contestate, i motivi delle relative censure e le modifiche proposte; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 342, co. 1 e 2 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice a quo erroneamente dichiarato inam- missibile l'appello proposto dal Debellis in ragione dell'asserita generi- cità della relativa articolazione, in tal senso ponendosi in contrasto con il contenuto obiettivo dell'atto di impugnazione sottoposto all'esame della Tribunale di Matera, da ritenersi viceversa formulato in termini pienamente chiari e intelligibili; il motivo è inammissibile;Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30546/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utrl al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di ne- cessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30546/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri i in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che il tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'ap- pello proposto dal Debellis in ragione dell'asserita genericità della rela- tiva articolazione, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e com- pleta indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto, con particolare riguardo al medesimo atto d'appello) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Corte la possi- bilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., nonché per vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il Tribunale di Matera dettato una motivazione del tutto illogica e con- traddittoria in relazione al punto concernente la ritenuta inammissibi- lità dell'appello proposto dal Debellis; il motivo è manifestamente infondato; al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativa- mente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30546/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del de- cidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enun- ciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incon- grui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di ricono- scerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intes- suta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica con- dotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dal tribunale a fondamento della decisione di inammissibilità qui impugnata sia, non solo esistente, bensì anche ar- ticolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo il tribunale dato conto, in ter- mini lineari e logicamente coerenti, delle ragioni della ritenuta generi- cità dei contenuti dell'appello proposto dal Debellis, anche attraverso l'indicazione di esemplificazioni concrete, esaminate sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità lo- gica; l'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giusti- Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30546/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ficativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno ri- spetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle doglianze esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri- corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-qua- ter, del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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