Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34231/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in BOSNIA - ERZEGOVINA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procura- tore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ri- corso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di Hokic, ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Perugia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza n. 2201 del 12/10/2016 (irrevocabile dal 16/10/2021) del Tribunale di Tivoli, che lo aveva condannato per il reato di rapina pluriaggravata.

Deduce:

1.1. "Nullità dell'ordinanza, ex art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt.127, 634 e 636 c.p.p.

Mancata instaurazione del contraddittorio".

Secondo il ricorrente nel caso in esame andava ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, non configurandosi alcuna delle ipotesi in cui è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di revisione con procedura de plano.

A tal proposito osserva che l'istanza «è stata (...) dichiarata manifestamente infondata, sul presupposto che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la prova dichiarativa e quella documentale addotta a sostegno fossero state, in realtà, oggetto della adeguata valutazione dei Giudici della cognizione.

Il punto è che, per pervenire a tale conclusione, la Corte di appello ha effettuato, anche esplicitamente, una valutazione di merito, certamente legittima, ma che non avrebbe potuto essere operata al di fuori del contraddittorio». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. L'art. 634 cod.proc.pen. consente alla Corte di appello di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di revocazione -anche d'ufficio e senza attivare il contraddittorio con le parti interessate- quando questa palesi vizi pregiudiziali che la rendono estranea ai casi previsti al dato normativo di riferimento, o ne facciano emergere la manifesta infondatezza, immediatamente evincibile dal tenore della stessa richiesta.

Nel caso in esame, il profilo pregiudiziale messo in risalto nel provvedimento impugnato si lega al tema della novità delle prove addotte a sostegno della richiesta.

A tal proposito, laddove l'aspetto in questione risulti escluso già facendo leva sul tenore oggettivo della relativa istanza, tanto da risultare ultronei eventuali altri approfondimenti sul punto, la decisione di inammissibilità assunta senza formalità e d'ufficio dalla Corte non potrà ritenersi in alcun modo censura bile.

Alla stregua di ciò la decisione impugnata non merita censure, avendo la Corte territoriale motivato con puntualità sulle ragioni per le quali le prove addotte dagli istanti -diversamente da quanto da essi sostenuto- dovevano considerarsi preesistenti, in quanto già valutate nella sentenza di cui si chiede la revocazione, spiegando che «il Tribunale ha esaminato anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva avuto modo di notare un individuo che aveva puntato la pistola in direzione della Zappaterreno "a distanza di una decina di metri" mentre lo Zappaterreno si trovava a circa tre metri dall'uomo che lo minacciava; individuo che aveva poi saltato una recinzione dileguandosi.

La sentenza di primo grado da conto come il Giorgi non fosse stato in grado di 2 \_g riconoscere l'individuo riferendo come i due rapinatori avevano un "cappelletto con visiera" e la luce era poca».

La decisione della Corte di appello, dunque, -diversamente dall'assunto difensivo- non si appunta sul risultato probatorio che avrebbero avuto le dichiarazioni di Giorgi rispetto alle prove già valutate, ma mette in evidenza come la prova non possa considerarsi nuova, così mancando il requisito indefettibilmente richiesto per il superamento del vaglio preliminare di ammissibilità di un'istanza di revisione avanzata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., come nel caso in esame.

Da qui la manifesta infodnatezza del ricorso.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in BOSNIA - ERZEGOVINA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procura- tore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ri- corso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di Hokic, ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Perugia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza n. 2201 del 12/10/2016 (irrevocabile dal 16/10/2021) del Tribunale di Tivoli, che lo aveva condannato per il reato di rapina pluriaggravata. Deduce: 1.1. "Nullità dell'ordinanza, ex art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt.127, 634 e 636 c.p.p. Mancata instaurazione del contraddittorio". Secondo il ricorrente nel caso in esame andava ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, non configurandosi alcuna delle ipotesi in cui è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di revisione con procedura de plano. A tal proposito osserva che l'istanza «è stata (...) dichiarata manifestamente infondata, sul presupposto che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la prova dichiarativa e quella documentale addotta a sostegno fossero state, in realtà, oggetto della adeguata valutazione dei Giudici della cognizione. Il punto è che, per pervenire a tale conclusione, la Corte di appello ha effettuato, anche esplicitamente, una valutazione di merito, certamente legittima, ma che non avrebbe potuto essere operata al di fuori del contraddittorio». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. L'art. 634 cod.proc.pen. consente alla Corte di appello di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di revocazione -anche d'ufficio e senza attivare il contraddittorio con le parti interessate- quando questa palesi vizi pregiudiziali che la rendono estranea ai casi previsti al dato normativo di riferimento, o ne facciano emergere la manifesta infondatezza, immediatamente evincibile dal tenore della stessa richiesta. Nel caso in esame, il profilo pregiudiziale messo in risalto nel provvedimento impugnato si lega al tema della novità delle prove addotte a sostegno della richiesta. A tal proposito, laddove l'aspetto in questione risulti escluso già facendo leva sul tenore oggettivo della relativa istanza, tanto da risultare ultronei eventuali altri approfondimenti sul punto, la decisione di inammissibilità assunta senza formalità e d'ufficio dalla Corte non potrà ritenersi in alcun modo censura bile. Alla stregua di ciò la decisione impugnata non merita censure, avendo la Corte territoriale motivato con puntualità sulle ragioni per le quali le prove addotte dagli istanti -diversamente da quanto da essi sostenuto- dovevano considerarsi preesistenti, in quanto già valutate nella sentenza di cui si chiede la revocazione, spiegando che «il Tribunale ha esaminato anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva avuto modo di notare un individuo che aveva puntato la pistola in direzione della Zappaterreno "a distanza di una decina di metri" mentre lo Zappaterreno si trovava a circa tre metri dall'uomo che lo minacciava; individuo che aveva poi saltato una recinzione dileguandosi. La sentenza di primo grado da conto come il Giorgi non fosse stato in grado di 2 \_g riconoscere l'individuo riferendo come i due rapinatori avevano un "cappelletto con visiera" e la luce era poca». La decisione della Corte di appello, dunque, -diversamente dall'assunto difensivo- non si appunta sul risultato probatorio che avrebbero avuto le dichiarazioni di Giorgi rispetto alle prove già valutate, ma mette in evidenza come la prova non possa considerarsi nuova, così mancando il requisito indefettibilmente richiesto per il superamento del vaglio preliminare di ammissibilità di un'istanza di revisione avanzata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., come nel caso in esame. Da qui la manifesta infodnatezza del ricorso. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28
Sentenza Cassazione n. 34231/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris