CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; jg,A. u o V' Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo CX: 1,Q,Azu .5à etl--9 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 novembre 2008 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per i reati di cui agli artt. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e 469 cod. pen. per avere contraffatto il visto Shengen n. GR6259586, apparentemente rilasciato il 6 novembre 2006 dal Consolato greco in Tirana, apponendovi la propria fotografia e compilandovi i relativi dati anagrafici e per aver contraffatto o fatto uso del documento recante l'impronta contraffatta dell'Autorità greca; fatti accertati il 9 febbraio 2007. Proposto appello dall'imputato, restituito nel termine per impugnare la sentenza di primo grado con provvedimento del 27 agosto 2018, risultando comprovato che egli non avesse avuto notizia della sentenza di condanna per essere stato notificato l'estratto contumaciale al difensore di ufficio, la Corte di appello ha confermato l'antecedente decisione. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amelio, e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art.175 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello respinto la richiesta di ammissione al rito abbreviato, non conformandosi al principio statuito da Sez. U. Rrushi; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 10 cod. pen., per non avere la Corte di appello rilevato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a conoscere i delitti ascrittigli, da ritenersi commessi all'estero (e, trattandosi di cittadino albanese, in Albania), non essendo stato accertato il luogo in cui effettivamente il visto sarebbe stato contraffatto; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del falso innocuo o grossolano, pur essendo stata la falsificazione accertata senza alcun tipo di verifica tecnica. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Il primo motivo afferente al rigetto della richiesta di essere ammesso al rito alternativo è infondato per le ragioni appresso precisate. La Corte territoriale ha ritenuto preclusa tale via processuale, osservando che le Sezioni unite, con la sentenza n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107, chiamate a dipanare il nodo ermeneutico creatosi sul punto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici - hanno affermato che la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della I. 28 aprile 2014, n. 67, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso ad un rito alternativo al dibattimento. Tale principio, scrivono i giudici di appello, non si attaglia al caso in esame, giacché l'imputato, sia pure all'oscuro del provvedimento conclusivo del giudizio, per essere stato notificato l'estratto contumaciale al difensore di ufficio, ha avuto conoscenza delle indagini e del procedimento, tanto risultando dal verbale di identificazione e di elezione di domicilio -poi risultato inidoneo- redatto all'atto del controllo e del sequestro del documento contraffatto. La soluzione offerta è errata in diritto. Questa Corte nella sua composizione allargata ha ripetutamente affermato che la conoscenza effettiva del procedimento presuppone un atto formale di contestazione (Sez. U. Rrushi punto 4.5. del Considerato in diritto); che essa deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (S.U. Innaro), (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716) e, a fortiori, la conoscenza del procedimento in base ad un atto posto in essere di iniziativa della polizia giudiziaria e anteriore alla formale iscrizione dello stesso procedimento. Epperò, sebbene la Corte di appello abbia motivato il rigetto della richiesta in contestazione sulla base di un orientamento giurisprudenziale minoritario e oramai largamente superato, va rilevato, anche alla luce delle argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite nella pronuncia richiamata, che la richiesta di accesso al rito alternativo deve ritenersi, comunque, priva di fondamento in quanto formulata tardivamente solo all'udienza del 27 giugno 2019, come affermato dallo stesso ricorrente e come risulta dal verbale di udienza. Invero, nella citata sentenza n. 52274 del 29/09/2016 è stato testualmente precisato "Deve, pertanto, essere riconosciuto all'imputato, restituito nel termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, attraverso una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata e conforme alle norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, la facoltà di richiedere con il primo atto di impulso processuale (vale a dire l'appello) uno dei riti alternativi". E poiché l'imputato non ha formulato la suddetta richiesta direttamente con l'appello, come risulta nitidamente dal tenore dell'atto, la stessa, avanzata solo con le conclusioni rassegnate in udienza, deve ritenersi, dunque, tardiva (cfr. in termini, Sez. 2, n. 8737 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278517, con la quale si è precisato che "l'individuazione dell'atto di appello quale limite temporale per l'esercizio della facoltà di accedere ai riti alternativi non determina alcun pregiudizio per il diritto di difesa, poiché l'imputato ha avuto piena conoscenza del processo e può compiere ogni scelta processuale ritenuta opportuna"). 2. Le restanti censure non meritano considerazione alcuna. 2.1. Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, la Corte di appello ha correttamente evidenziato come, per un verso, fosse priva di base fattuale la stessa premessa dell'assunto difensivo, ossia la commissione all'estero della contraffazione del visto, in difetto di elementi significativi di una falsificazione operata in Albania e, per altro verso, come all'imputato fosse contestata non solo la contraffazione del visto, ma anche il diverso fatto del possesso e dell'uso del documento recante l'impronta contraffatta. In conseguenza di tale duplice condotta, il fatto accertato, vale a dire il possesso e l'uso del documento incriminato si era integralmente consumato in territorio italiano; da qui il riconoscimento della giurisdizione nazionale. E tale motivazione è immune da censure; peraltro, quand'anche si volesse ritenere il reato di contraffazione del visto commesso all'estero e non punibile, per la mancanza della speciale condizione di procedibilità prevista dall'art. 10 cod. pen., egualmente deve ritenersi configurabile il reato di uso di quello stesso documento, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell'autore del reato che del documento contraffatto abbia fatto uso nello Stato. 2.2. Quanto alla reiterata eccezione riferita specificamente alla idoneità del falso a costituire offesa del bene giuridico protetto, giova rammentare che, secondo consolidato avviso di legittimità, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede e risulti riconoscibile "ictu ()culi", ovvero in base alla mera disamina dello stesso, e da chiunque (Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255680; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063). Nel caso in esame, invece, i giudici di merito hanno messo in risalto come gli agenti operanti solo per una casuale coincidenza avevano riscontrato l'identità del numero del visto esibito dell'imputato e di quello del visto in possesso del connazionale controllato nella medesima occasione, traendo proprio dal riscontro dell'identità dei numeri seriali un indice sintomatico della contraffazione, definitivamente accertata solo dopo l'invio di copia dei visti al competente Consolato che ne aveva confermato la falsità. 3. In conclusione, il ricorso, nel suo complesso quanto meno infondato, deve essere rigettato e il proponente va condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process