CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26624/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, MariaLuisa Miranda, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale diNapoli ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 febbraio 2026, con la quale è stata applicatala misura cautelare della custodia in carcere ad [OSCURATO:PERSONA], gravementeindiziato dei reati di concorso in rapina aggravata - per essere stata commessa dapiù persone riunite, con l'uso di un'arma da fuoco, da persone travisate e per avercagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità- nonché concorso in sequestro di persona, detenzione e porto di arma in luogopubblico, ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 273, 292 cod. proc. pen. e all’art. 111, comma6, Cost., censurando la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.La difesa sostiene che il Tribunale ha fondato il giudizio cautelare su unpercorso argomentativo meramente presuntivo, privo di elementi individualizzantie di adeguato supporto probatorio. In particolare, si deduce che gli indizi valorizzatinei confronti del ricorrente derivino dall’automatica estensione di quelli raccolti acarico del coindagato [OSCURATO:PERSONA], autore materiale della rapina, mediante ilrichiamo alla contiguità familiare e criminale, senza elementi diretti attestanti lapartecipazione dell’indagato al fatto.Si censura, inoltre, la lettura delle conversazioni intercettate del 19 e del 23ottobre 2024 e del 31 ottobre 2024, dalle quali il Tribunale avrebbe trattoconclusioni non sorrette da riscontri oggettivi, attribuendo univoco significatoaccusatorio a riferimenti generici al possesso di denaro, alla gestione del “bottino”e a un presunto “lavoro” da un milione e mezzo di euro, senza confrontarsi con lespiegazioni alternative prospettate dalla difesa.Secondo la prospettazione difensiva, il quadro indiziario sarebbe costruitofamiliare - disponibilità di denaro - conoscenza dei fatti - partecipazione al reato),priva di riscontri individualizzanti quanto alla partecipazione al reato, conconseguente violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione,potendosi ritenere, al più, configurabile una condotta successiva di ricettazione.2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 274, 275, 275-bis e 292 cod. proc. pen.,censurando la valutazione delle esigenze cautelari e la mancata considerazione dimisure meno afflittive.Si assume che il Tribunale abbia desunto il pericolo di reiterazione del reatoda elementi di carattere astratto, quali la gravità dei fatti e i precedenti penalidell’indagato, senza svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità.In particolare, si lamenta l’omessa considerazione del tempo trascorso dai fatti,dell’incidenza attuale dei precedenti e della mancanza di specifici elementinell’ordinanza.Si deduce, inoltre, che il giudice del riesame abbia escluso in modo apoditticol’idoneità di misure meno afflittive, quali gli arresti domiciliari, eventualmenteassistiti da strumenti di controllo elettronico, omettendo una motivazioneindividualizzata sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamenteinfondati e non consentiti.2. Con il ricorso, pur censurando formalmente la motivazione e denunciandovizi di violazione di legge, si invocano principi estranei alla fase cautelare ed ailimiti di sindacabilità da parte della Corte dei provvedimenti adottati dal giudicedel riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, prospettando una diversavalutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.2.1. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelarepersonale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a duerequisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delleargomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011,dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv.201840-01).2.2. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo ilcompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità eai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziarioa carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).2.3. Dunque, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denunciala violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01).3. Non supera il vaglio di ammissibilità il primo motivo di ricorso con il quale,sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si censurala ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.3.1. Deve, a tal proposito, richiamarsi il costante orientamento secondo ilquale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto,rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e lavalutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puòessere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01).3.2. Nella fattispecie, il Tribunale ha puntualmente illustrato le ragioni per cuiil contenuto delle conversazioni assume valenza indiziante nei confrontidell'odierno ricorrente. In particolare, l'ordinanza impugnata evidenzia comeGiuseppe Trivigno, autista della GM Trasporti, abbia denunciato di essere statovittima di una rapina posta in essere da soggetti che, qualificatisi falsamente comeappartenenti alla Guardia di finanza, si impossessavano del furgone da luicondotto, contenente telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici del valore dicirca euro 2.500.000, ed abbia riconosciuto fotograficamente [OSCURATO:PERSONA],quale autore materiale dell'azione intimidatoria posta in essere ai suoi danni. Lesuccessive attività di intercettazione hanno, quindi, fornito significativi elementiindiziari anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], il quale, conversando con il fratelloAlfredo, manifestava preoccupazione per le attività investigative conseguenti alrecupero della refurtiva; ulteriori dialoghi facevano riferimento al coinvolgimentodi altri concorrenti nel delitto, nonché ai proventi dell'attività illecita e all'intenzionedell'indagato di disfarsi di somme di denaro detenute presso la propria abitazioneper timore di un eventuale sequestro.Il Tribunale risulta avere adeguatamente esaminato il compendio indiziario e,con motivazione coerente sul piano logico e giuridico, ha ritenuto sussistenti i graviindizi di colpevolezza a carico del ricorrente sulla base di una valutazione unitariadelle risultanze investigative.3.3. Né il quadro indiziario valorizzato dal giudice del riesame si fondaesclusivamente sul contenuto delle conversazioni intercettate, trovando essosignificativo riscontro in ulteriori elementi acquisiti nel corso delle indagini.In particolare, il Tribunale ha evidenziato la stabile e assidua frequentazionedell'indagato con i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attestata daicontrolli di polizia effettuati in epoca antecedente ai fatti, e dalla comunanza divicende giudiziarie per reati della medesima natura, comprovata dall'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. notificato nel novembre 2024 a [OSCURATO:PERSONA], MicheleMurolo e [OSCURATO:PERSONA] per associazione per delinquere, rapina aggravata esequestro di persona.Tali circostanze, opportunamente valorizzate dal Tribunale, costituiscono unsignificativo elemento di contesto che conferisce maggiore consistenza econcorsuale dell'odierno indagato all'interno di un quadro indiziario unitario econvergente, fondato sulla reciproca corroborazione degli elementi acquisiti.3.4. Le deduzioni difensive non si confrontano efficacemente con tale apparatoargomentativo e non evidenziano alcun profilo di manifesta illogicità dellamotivazione. Al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono sul puntodell'accertamento del quadro indiziario considerazioni in fatto, insuscettibili divalutazione in sede di legittimità, risultando finalizzate a provocare un interventodi questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal giudice di merito,che ha reso sui punti oggetto di ricorso una motivazione coerente sul piano logico-giuridico e sorretta da adeguato apparato argomentativo, che non si presta acensure in questa sede.4. Quanto al secondo motivo di ricorso, manifestamente infondate sono ledoglianze sulla motivazione dell’ordinanza impugnata, e sul connesso malgovernodella disciplina di legge, in punto di esigenze cautelari.4.1. In tema di esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costante dellagiurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericoloprevisto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche laprevisione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01).4.2. A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale con l'ordinanza impugnata,in quanto le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva sono state desuntedalla personalità dell’indagato, già gravato da plurime condanne definitive perrapine a mano armata e sequestri di persona commessi in diverse aree delterritorio nazionale, e dall'analisi della fattispecie concreta, nell'ambito della qualeera emersa, nei limiti propri dell'accertamento cautelare, l'oggettiva gravità deifatti, commessi in concorso da più soggetti. A ciò si aggiungono i significativielementi desunti dal contesto personale dell’indagato, quali il consolidato legamecon gli altri concorrenti, nonché l’assenza di una lecita fonte di reddito e di segnali,anche minimi, di resipiscenza, elementi che rafforzano il giudizio di attualità econcretezza del pericolo di reiterazione dei reati.Ne deriva che, anche sotto questo aspetto, le doglianze difensive nonevidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste edecisive, risultando incensurabili in questa sede di legittimità.5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizionidi attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessaal direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]