CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 05840/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 4197-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] IN L.C.A.; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 18/01/2024 R.G.N. 15074/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con decreto del 18 gennaio 2024, il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al passivo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.4197/2024 Cron. Rep. Ud.04/02/2026 dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui è stata esclusa l’ammissione degli importi richiesti a titolo di differenze retributive maturate nell’ambito del rapporto instaurato tra le parti in relazione allo svolgimento, sin dalla data della prima assunzione a tempo determinato, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’Area A posizione economica “A2” di inquadramento formale e rientranti nell’Area B,in quanto riconducibili al profilo professionale socio - sanitario di cui all’art. 12, comma 1, CCNL per il comparto Enti pubblici non economici 2006/2009, quale autista-soccorritore, nonché a titolo di spese legali di cui alla sentenza n. 1006/2015 resa dalla Corte d’Appello di Milano. - La decisione del Tribunale discende dall’aver e questo ritenuto di dover escludere il diritto alle differenze retributive non avendo l’istante fornito idonea prova dello svolgimento di mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità rispetto a quelle effettivamente svolte proprie della qualifica posseduta. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Nardone, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l’ESACRI in L.C.A., pur intimata, non ha svolto difesa alcuna. - Il ricorrente ha poi presentato memoria [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 12 del CCNI del 18.2.2009, imputa al Tribunale di non avere tenuto conto di tutta la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie e rilevante ai fini del giudizio trifasico e di aver erroneamente interpretato quelle prese in considerazione, così finendo per escludere la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al superiore inquadramento rivendicato. - Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione dell’ulteriore domanda di ammissione al passivo in chirografo delle spese legali di cuialla sentenza n. 1006/2015 resa dalla Corte di Appello di Milano. - Il primo motivo si rivela inammissibile, atteso che, laddove si incentra sull’imputare al Tribunale di aver erroneamente impostato il giudizio trifasico, non tenendo conto della disciplina contrattuale come susseguitasi nel periodo di svolgimento del rapporto e di averla erroneamente interpretata ai fini dell’operazione di sussunzione in essa delle mansioni di fatto svolte, non sembra aggredire in modo specifico la ratio decidendi, che, viceversa, trova base nell’aver il Tribunale maturato il convincimento circa il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere della prova in ordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di “autista soccorritore”, mentre, nella parte in cui giunge a contestare l’accertamento svolto dal Tribunale, interviene su materia insindacabile in questa sede per essere la valutazione del materiale istruttorio rimessa al giudice del merito. - Il decreto impugnato, quanto al carattere differenziale fra le aree di inquadramento che vengono in rilievo, non si è discostato dall’orientamento già espresso da questa Corte secondo cui «c) il primo evidente tratto differenziale tra le due aree - A e B - è enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell'area B e non anche quelli dell'area A sono inseriti in un processo produttivo, di cui svolgono fasi, nell'ambito di procedure predeterminate e direttive di massima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività di supporto meramente strumentale; d) per il profilo socio-sanitario, la professionalità collocata in area B - livello B1 viene definita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi fissati, e quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematiche diverse nell'ambito delle proprie competenze; e) sulla base delle declaratorie, dunque, l'autista soccorritore non è colui che svolge attività di supporto meramente strumentale (cfr. declaratoria dell'area A), ma -invece - colui che è inserito nel processo produttivo, tipico dell'attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive di massima, all'interno dello stesso, così integrando una professionalità che opera in campo sanitario» ( Cass. n. 16766/2024). - Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo non essendo denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al vizio di omessa pronuncia né eccepita la nullità in parte qua del decreto gravato e ciò in contrasto con il principio secondo cui “nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all'art. 112 c.p.c.), purché nel motivo su faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione”. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931). - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese, non avendo l’ESACRI in L.C.A. svolto alcuna attività difensiva P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma d