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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 06328/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20939/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] F.GALLO (-) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LIGURIA n. 8 0 /2020 , depositata il 21/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 80 del 15/1/2019 , depositata il 21/1/ 20 20, con la quale la C ommissione tributaria regionale della Liguriarespingeva l'appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado che avevaritenuto legittimo l’avviso di accertamento ICIper l’anno 2008, emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione ad unità immobiliare (“Pontile”) insistente su area demaniale di ormeggio fruita in concessione, ancorché l’imposta fosse stata calcolata dall’ente impositorenon già sulla base del criterio contabile, ma sulla base di una rendita catastale solo “presunta”, informalmente comunicata,nel corso dell’anno 2013, da un perito privo di specifico mandato , in quanto incaricato soltanto di provvedere all’accatastamento dell’immobile.

La C ommissione tributaria regionale , nella sentenza qui impugnata , osserva che «nell’avviso di accertamento impugnato sono dettagliatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l’emanazione dell’atto impugnato da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].

Tali motivazioni risultano sufficientemente chiare e dettagliate ed in effetti la società si è ampiamente difesain giudizio.» Quanto alla censura riguardante il «criterio utilizzato dal Comune per la determinazione della base imponibile dell’immobile ai fini ICI», il giudice di appello osserva, altresì, che «l’Ufficio ha operato coerentemente con gli indirizzi giurisprudenziali in materia di applicazione della normativa che regolamenta l’accatastamento delle aree dei porticcioli da diporto che hanno un’alta redditività derivante dall’affitto dei posti barca.» In conclusione, il giudicante riteneva corretto l’utilizzo del « criterio della redditività» in quanto «nel caso in questione esiste una rendita catastale dichiarata in relazione all’immobile e cioè quella indicata dal tecnico incaricato dalla Società.» IlComune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Considerato che Con il primo motivo di ricorso la società contribuente lamenta,ex art. 360, comma primo,n. 4, cod.proc.civ. , n ullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, comma 1, n. 4), cod. proc. civ e 36 , comma 2, n. 4, d.lgs31 dicembre 1992 n. 546 del 1992 , per aver e la CTR della Liguria fornito una motivazione meramente apparente e , come tale , radicalmente carente,in merito all ' eccezione sollevata dalla r icorrente in ordine alla violazione dall'art. 5,comma 3, d . lgs . 504 del 1992 laddove il Comune non ha applicato il "valorecontabile" per la determinazione della base imponibile della maggiore ICI liquidata per l'annualità 2008, così come previsto da tale disposizione.

Deduce che la sentenza impugnata non affrontala questione concernente la mancanza, nel periodo ricompreso tra l’anno 2008 e l’anno 2014, di una rendita catastale in atti, donde l’applicazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992, per i fabbrica classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese, e neppure l’ulteriore questione della inutilizzabilità della rendita presunta comunicata all’ente impositore dal Geom.

Galati, stante la limitatezza dell’incarico al medesimo conferito , finalizzato esclusivamenteall’accatastamento dell’area, essendo parimente incontestabile che il momento dipassaggio dal metodo contabile a quello catastale è segnato dalla presentazione del DOCFA.

Con il secondo motivo di ricorso lamenta,ex art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.,violazione e falsa applicazione dell art. 5 comma 3 , d .lgs. n. 504 del 1992 e dell'art1, commi 336 e 337, l . n . 311 del 2004 nella parte in cui la CTRha erroneamente ritenuto di attribuire ad una mera enunciazione informale , contenente l'indicazione diuna rendita presumibilmente attribuibile all'immobile di cui è causa, presentata da un soggetto non munito di specifico mandato professionale daparte della Società, la valenza di "rendita catastale dichiarata o comunqueattribuita nel senso voluto dalle norme sopra richiamate e violate , sulla cui il Comune poteva validamente liquidare, in via retroattiva il debito impositivo per il 2008 facendo applicazione del criterio catastale di determinazione della base imponibile ICI, in luogo del criterio contabile di cui all'art. 5, comma 3 del d.lgs 504 del 1992 .Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell ' art 7 , l n. 212 del 2000 e dell'art. 3, l.n. 241 del 1990, nella parte in cui la C TR ha erroneamente ritenuto non compromesso il diritto di difesa del contribuente, nonostante l'omessa indicazione nell'avviso di accertamento impugnato delle ragioni per cui l'Ente impositore non haritenuto di adottare per la liquidazione dell'ICI il criterio del valore contabile di cui all ' art. 5, comma 3 , d .l g s. n. 504 del 1992 ed ha , per contro, assuntocome base imponibile per il calcolo dell imposta una rendita solo “presunta" attribuita da un soggetto non munito di specifico incarico professionale,pur trattandosi di elementi essenziali per comprendere la rettifica operata dallUfficio.

La prima censura è infondata.

Secondo l’ormai sedimentata giurisprudenza della Corte «Lamotivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.» (Cass. Sez.

U. , n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022; n. 13/2019).

Nel caso di specie, la sentenzadel giudice di appello ha ritenuto del tutto legittima, disattendendo implicitamente tutti gli argomenti incompatibili con la decisioneadottata, la determinazione della base imponibile ICI sulla scorta della «rendita dichiarata in relazione all’immobile e cioè quella indicata dal tecnico incaricato dalla Società.» Le restanti censure, scrutinabili congiuntamente in quanto connesse, sono infondatenei termini di seguito precisati.

E’ incontestato che , n el caso di specie, l’area denominata “Pontile” , destinata a ormeggio di imbarcazioni da diporto e servizi conseguenti , appartenevaal demanio marittimo ed era stata data in concessione alla società OTAM, che vi aveva realizzato 57 posti barca, e che si trattavadi area noncensita in catasto con attribuzione di rendita, almeno fin o alla dichiarazione Docfa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],tant'è che la contribuente non aveva presenta to la dichiarazione ICI, né versato alcunché, a titolo di ICI,al Comune di [OSCURATO:PERSONA] .

L’Ente impositore, per quanto riferito dal la stessa ricorrente, aveva notificato alla società (concessionaria dell’area portuale) una richiesta di aggiornamento catastale, ai sensi dell’art. 1, commi 336 ss.gg., l. n. 311 del 2004 e del regolamento di cui al d.m. n. 701 del 1994 , disposizioni ch e , in mancanza di tempestiva iscrizione in catasto dell’immobile , prevedono l’intervento, con oneri a carico dell’interessato, dell’allora Agenzia del Territorio.

Proprio per ottemperare a detta richiesta, riferisce sempre laricorrente, la società OTAM aveva dato incarico al Geom.

Galati di compiere i sopralluoghi e le verifiche tecniche necessarie per l’accatastamento del “Pontile”, attività che presentandoaspetti di complessità e novità , non risultando altre aree adibite a attività simili nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], si protrassenel tempo.

Nellemore della procedura il perito, in risposta ad uno dei t a nti solleciti dell’ente impositore, presentò una dichiarazione di parte, predisposta il 18/12/2013, nella quale si comunicava una renditacatastale “presunta” di Euro 21.500,00, determinata sulla scortadelle linee guida dell’Agenzia del Territorio e del tutto erronea.

La CTR ha ritenuto non applicabile l'art. 5, comma 3, del d. lgs. 504/92, norma che prevede che l'Ici debba essere corrisposta secondo il valore contabile per i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto, in quanto il Comune aveva legittimamente esercitato il potere impositivo sulla base dei dati forniti dal Geom.

Galati.

Orbene, il potere di procedere alla stima diretta per la determinazione della rendita catastale spetta, inequivocabilmente, all'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate).

E’ altrettanto certoche, per quanto di seguito sarà esposto, il potere del Comune di determinare la "base imponibile" ai fini ICI(2008) per gli immobili non ancora iscritti in Catasto, ma classificabili in categoria D, all’epocadell’avviso di accertamento impugnato(e cioè a decorrere dalla annualità d’imposta 2007) era ancorato al criterio delle scritture contabili dell'ente contribuente (art. 5, comma 3, e art. 11, comma 3, del d.lgs. in disamina).Nel caso di specie, dunque, il Comune, constatata la rilevanza catastale del “Pontile” non (ancora) accatasta to , ha provveduto, sulla base delle informazioni assunte, all’esercizio deisuoi poteri di accertamento e liquidazione dell'imposta, ciò nondi meno l’ avvis o di accertamento impugnat o è illegittim o .

Osserva il Collegio che l’ente impositore, puravendo possibilità di accesso ai libri della società contribuente, che non risultaavere mai richiest o, ha ritenuto di poter applicare, in luogo del criterio (di carattere generale) di determinazione della base imponibile fondato sul valore contabile del cespite, il quale, peraltro, presuppone che il possesso del bene sia riferibile all’impresa e che sia distintamente contabilizzato, il riferimento ad unarendita “presunta”,cioè quella comunicata dal perito nominato dalla parte ricorrente nella proced ura di accatastamento dell’immobile.

Si tratta, all’evidenza, di valor e che non prov i en e dai dati estratti dai pertinenti bilanci della società contribuente, in quanto la stima in concreto adottata esula da quanto disposto dall’art. art. 5, comma 3, del d.lgs. citato, e neppure èda ricondurre al criterio (di carattere sussidiario) fondato sulla rendita dei fabbricati similari iscritti in catasto (cd. rendita presunta).

Questa Corte (Cass. n. 8358/2022) ha chiarito che «con l'art. 1, co. 335, L. 311/2004, il legislatore ha stabilito che i comuni possano 'richiedere' agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio (a cui spetta l'attivazione del relativo procedimento) la revisione parziale di microzona del classamento delle unità immobiliari private.

Il co. 336della medesima disposizione riconosce ai comuni, in presenza di immobili privati non accatastati ovvero accatastati con classamenti non più coerenti con la situazione di fatto, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento secondo quanto prescritto dal regolamento ministeriale n. 701/94, ferma restando la competenza in merito dell'agenzia del territorio.

Con la successiva legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 173 sono state abrogate le disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992 che consentivano di determinare (art. 5, c. 4), e di accertare (art. 11, cc. 1, 2 e 3), l'imponibile ICI in relazione ai «fabbricati, diversida quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto», sulla base del valore «determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.» (art. 5, c. 4, cit.); - abrogazioni, quelle in discorso, che si correlano, in effetti, alla rimodulazione degli interventi legislativi volti a consentire l'emersione del patrimonio immobiliare sottratto all'inventariazione catastale (v. in particolare, e per quel che qui interessa, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 58,nonché la l. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, c. 336), oltreché alla specifica disciplina introdotta in ordine agli atti di attribuzione e di modificazione delle rendite catastali (l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74).

Pertanto, a decorrere dall'annualità di imposta 2007, per i fabbricati non accatastati, ma iscrivibili in categoria D), non è più possibile riferirsi alle rendite presunte ex art. 5, comma 4, cit. ed il Comune non ha più il potere di provvedere ex art. 11, comma 3, cit.

"alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero di provvedere all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione", quanto meno con riferimento al criterio della rendita presunta.» La l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, disponeva che «I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.» La decisione della CTR, quindi, è censurabile laddove ha ritenuto equiparabile alla dichiarazione ICI di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, la comunicazione proveniente dal Geom.

Galati , adempimento riconducibile alla collaborazione , da parte del contribuente, nell’attività di controllo e liquidazione, comeprevisto dall’art. 11, comma 3, d.lgs. 504 del 1992 (“3.

Ai fini dell'esercizio dell'attivit à di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere attie documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti .”), non già agli obblighi dichiarativigravanti sul soggetto passivo dell’imposta ( v.

Cass. n. 2321/2023 , sull’obbligodella dichiarazione ICI successivamente venuto meno ) .

Secondo la decisione impugnata, grazie a questo adempimento collaborativo, non dove va esser e rispettato dal Comune il dettato dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 504del 1992 che , appunto, prevede che l’imposta debba essere corrisposta secondo il valore contabile per i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto e, conseguentemente, privi di rendita catastale, partendo dal costo di acquisto originario o dal costo complessivo per la costruzione e stratificando anno per anno le spese incrementative sostenute , rivalutando gli importi con i coefficienti aggio rnati annualmente con decreto ministeriale.

Siffatta conclusione non appare condivisibile proprio perché la base imponibile dell'imposta è stata determinata in base ad una rendita provvisoria con criteri diversi da quelli previsti dalla legge e che, come già detto, sono enucleabilidalla richiamata disposizione (art. 5, comma 3, cit.), per cui neppure può attribuirsi rilievo al fatto che il valore di stima fosse stato desunto da una fonte tecnica, qual è quella de gli accertamenti condotti d a l Geom.

Galati , incaricato della procedura di accatastamentodell’immobile.

L'omessa o parziale dichiarazione ICI non può mai costituire un impedimento al riconoscimento della imponibilità dell’immobile non iscritto in catastoe, nel caso di specie, il mancato accatastamento è stato determinato da una mancanza del contribuente atteso che la società OTAM non ha provveduto a denunciare (tempestivamente) al Catasto il realizzato “Pontile”.

E poiché il giudizio tributario non si connota come un giudizio di mera "impugnazione-annullamento", bensì come un giudizio di "impugnazione- merito", in quanto non finalizzato soltanto alla eliminazione del l'atto impugnato, ma diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, con quantificazione della pretesa erariale, la sentenza impugna deve essere cassata, in relazione ai mezzi accolti, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, cui va rimessa la causa , ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod.proc.civ., dovrà procedere a nuovo esame della controversia, attendendosi ai principi di diritto di cui sopra, per determinare la corretta misura dell’imposta richiesta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo ed ilterzo motivo, rigetta il primo motivo , cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20939/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] F.GALLO (-) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LIGURIA n. 8 0 /2020 , depositata il 21/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 80 del 15/1/2019 , depositata il 21/1/ 20 20, con la quale la C ommissione tributaria regionale della Liguriarespingeva l'appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado che avevaritenuto legittimo l’avviso di accertamento ICIper l’anno 2008, emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione ad unità immobiliare (“Pontile”) insistente su area demaniale di ormeggio fruita in concessione, ancorché l’imposta fosse stata calcolata dall’ente impositorenon già sulla base del criterio contabile, ma sulla base di una rendita catastale solo “presunta”, informalmente comunicata,nel corso dell’anno 2013, da un perito privo di specifico mandato , in quanto incaricato soltanto di provvedere all’accatastamento dell’immobile. La C ommissione tributaria regionale , nella sentenza qui impugnata , osserva che «nell’avviso di accertamento impugnato sono dettagliatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l’emanazione dell’atto impugnato da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tali motivazioni risultano sufficientemente chiare e dettagliate ed in effetti la società si è ampiamente difesain giudizio.» Quanto alla censura riguardante il «criterio utilizzato dal Comune per la determinazione della base imponibile dell’immobile ai fini ICI», il giudice di appello osserva, altresì, che «l’Ufficio ha operato coerentemente con gli indirizzi giurisprudenziali in materia di applicazione della normativa che regolamenta l’accatastamento delle aree dei porticcioli da diporto che hanno un’alta redditività derivante dall’affitto dei posti barca.» In conclusione, il giudicante riteneva corretto l’utilizzo del « criterio della redditività» in quanto «nel caso in questione esiste una rendita catastale dichiarata in relazione all’immobile e cioè quella indicata dal tecnico incaricato dalla Società.» IlComune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che Con il primo motivo di ricorso la società contribuente lamenta,ex art. 360, comma primo,n. 4, cod.proc.civ. , n ullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, comma 1, n. 4), cod. proc. civ e 36 , comma 2, n. 4, d.lgs31 dicembre 1992 n. 546 del 1992 , per aver e la CTR della Liguria fornito una motivazione meramente apparente e , come tale , radicalmente carente,in merito all ' eccezione sollevata dalla r icorrente in ordine alla violazione dall'art. 5,comma 3, d . lgs . 504 del 1992 laddove il Comune non ha applicato il "valorecontabile" per la determinazione della base imponibile della maggiore ICI liquidata per l'annualità 2008, così come previsto da tale disposizione. Deduce che la sentenza impugnata non affrontala questione concernente la mancanza, nel periodo ricompreso tra l’anno 2008 e l’anno 2014, di una rendita catastale in atti, donde l’applicazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992, per i fabbrica classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese, e neppure l’ulteriore questione della inutilizzabilità della rendita presunta comunicata all’ente impositore dal Geom. Galati, stante la limitatezza dell’incarico al medesimo conferito , finalizzato esclusivamenteall’accatastamento dell’area, essendo parimente incontestabile che il momento dipassaggio dal metodo contabile a quello catastale è segnato dalla presentazione del DOCFA. Con il secondo motivo di ricorso lamenta,ex art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.,violazione e falsa applicazione dell art. 5 comma 3 , d .lgs. n. 504 del 1992 e dell'art1, commi 336 e 337, l . n . 311 del 2004 nella parte in cui la CTRha erroneamente ritenuto di attribuire ad una mera enunciazione informale , contenente l'indicazione diuna rendita presumibilmente attribuibile all'immobile di cui è causa, presentata da un soggetto non munito di specifico mandato professionale daparte della Società, la valenza di "rendita catastale dichiarata o comunqueattribuita nel senso voluto dalle norme sopra richiamate e violate , sulla cui il Comune poteva validamente liquidare, in via retroattiva il debito impositivo per il 2008 facendo applicazione del criterio catastale di determinazione della base imponibile ICI, in luogo del criterio contabile di cui all'art. 5, comma 3 del d.lgs 504 del 1992 .Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell ' art 7 , l n. 212 del 2000 e dell'art. 3, l.n. 241 del 1990, nella parte in cui la C TR ha erroneamente ritenuto non compromesso il diritto di difesa del contribuente, nonostante l'omessa indicazione nell'avviso di accertamento impugnato delle ragioni per cui l'Ente impositore non haritenuto di adottare per la liquidazione dell'ICI il criterio del valore contabile di cui all ' art. 5, comma 3 , d .l g s. n. 504 del 1992 ed ha , per contro, assuntocome base imponibile per il calcolo dell imposta una rendita solo “presunta" attribuita da un soggetto non munito di specifico incarico professionale,pur trattandosi di elementi essenziali per comprendere la rettifica operata dallUfficio. La prima censura è infondata. Secondo l’ormai sedimentata giurisprudenza della Corte «Lamotivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.» (Cass. Sez. U. , n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022; n. 13/2019). Nel caso di specie, la sentenzadel giudice di appello ha ritenuto del tutto legittima, disattendendo implicitamente tutti gli argomenti incompatibili con la decisioneadottata, la determinazione della base imponibile ICI sulla scorta della «rendita dichiarata in relazione all’immobile e cioè quella indicata dal tecnico incaricato dalla Società.» Le restanti censure, scrutinabili congiuntamente in quanto connesse, sono infondatenei termini di seguito precisati. E’ incontestato che , n el caso di specie, l’area denominata “Pontile” , destinata a ormeggio di imbarcazioni da diporto e servizi conseguenti , appartenevaal demanio marittimo ed era stata data in concessione alla società OTAM, che vi aveva realizzato 57 posti barca, e che si trattavadi area noncensita in catasto con attribuzione di rendita, almeno fin o alla dichiarazione Docfa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],tant'è che la contribuente non aveva presenta to la dichiarazione ICI, né versato alcunché, a titolo di ICI,al Comune di [OSCURATO:PERSONA] . L’Ente impositore, per quanto riferito dal la stessa ricorrente, aveva notificato alla società (concessionaria dell’area portuale) una richiesta di aggiornamento catastale, ai sensi dell’art. 1, commi 336 ss.gg., l. n. 311 del 2004 e del regolamento di cui al d.m. n. 701 del 1994 , disposizioni ch e , in mancanza di tempestiva iscrizione in catasto dell’immobile , prevedono l’intervento, con oneri a carico dell’interessato, dell’allora Agenzia del Territorio. Proprio per ottemperare a detta richiesta, riferisce sempre laricorrente, la società OTAM aveva dato incarico al Geom. Galati di compiere i sopralluoghi e le verifiche tecniche necessarie per l’accatastamento del “Pontile”, attività che presentandoaspetti di complessità e novità , non risultando altre aree adibite a attività simili nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], si protrassenel tempo. Nellemore della procedura il perito, in risposta ad uno dei t a nti solleciti dell’ente impositore, presentò una dichiarazione di parte, predisposta il 18/12/2013, nella quale si comunicava una renditacatastale “presunta” di Euro 21.500,00, determinata sulla scortadelle linee guida dell’Agenzia del Territorio e del tutto erronea. La CTR ha ritenuto non applicabile l'art. 5, comma 3, del d. lgs. 504/92, norma che prevede che l'Ici debba essere corrisposta secondo il valore contabile per i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto, in quanto il Comune aveva legittimamente esercitato il potere impositivo sulla base dei dati forniti dal Geom. Galati. Orbene, il potere di procedere alla stima diretta per la determinazione della rendita catastale spetta, inequivocabilmente, all'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate). E’ altrettanto certoche, per quanto di seguito sarà esposto, il potere del Comune di determinare la "base imponibile" ai fini ICI(2008) per gli immobili non ancora iscritti in Catasto, ma classificabili in categoria D, all’epocadell’avviso di accertamento impugnato(e cioè a decorrere dalla annualità d’imposta 2007) era ancorato al criterio delle scritture contabili dell'ente contribuente (art. 5, comma 3, e art. 11, comma 3, del d.lgs. in disamina).Nel caso di specie, dunque, il Comune, constatata la rilevanza catastale del “Pontile” non (ancora) accatasta to , ha provveduto, sulla base delle informazioni assunte, all’esercizio deisuoi poteri di accertamento e liquidazione dell'imposta, ciò nondi meno l’ avvis o di accertamento impugnat o è illegittim o . Osserva il Collegio che l’ente impositore, puravendo possibilità di accesso ai libri della società contribuente, che non risultaavere mai richiest o, ha ritenuto di poter applicare, in luogo del criterio (di carattere generale) di determinazione della base imponibile fondato sul valore contabile del cespite, il quale, peraltro, presuppone che il possesso del bene sia riferibile all’impresa e che sia distintamente contabilizzato, il riferimento ad unarendita “presunta”,cioè quella comunicata dal perito nominato dalla parte ricorrente nella proced ura di accatastamento dell’immobile. Si tratta, all’evidenza, di valor e che non prov i en e dai dati estratti dai pertinenti bilanci della società contribuente, in quanto la stima in concreto adottata esula da quanto disposto dall’art. art. 5, comma 3, del d.lgs. citato, e neppure èda ricondurre al criterio (di carattere sussidiario) fondato sulla rendita dei fabbricati similari iscritti in catasto (cd. rendita presunta). Questa Corte (Cass. n. 8358/2022) ha chiarito che «con l'art. 1, co. 335, L. 311/2004, il legislatore ha stabilito che i comuni possano 'richiedere' agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio (a cui spetta l'attivazione del relativo procedimento) la revisione parziale di microzona del classamento delle unità immobiliari private. Il co. 336della medesima disposizione riconosce ai comuni, in presenza di immobili privati non accatastati ovvero accatastati con classamenti non più coerenti con la situazione di fatto, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento secondo quanto prescritto dal regolamento ministeriale n. 701/94, ferma restando la competenza in merito dell'agenzia del territorio. Con la successiva legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 173 sono state abrogate le disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992 che consentivano di determinare (art. 5, c. 4), e di accertare (art. 11, cc. 1, 2 e 3), l'imponibile ICI in relazione ai «fabbricati, diversida quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto», sulla base del valore «determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.» (art. 5, c. 4, cit.); - abrogazioni, quelle in discorso, che si correlano, in effetti, alla rimodulazione degli interventi legislativi volti a consentire l'emersione del patrimonio immobiliare sottratto all'inventariazione catastale (v. in particolare, e per quel che qui interessa, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 58,nonché la l. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, c. 336), oltreché alla specifica disciplina introdotta in ordine agli atti di attribuzione e di modificazione delle rendite catastali (l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74). Pertanto, a decorrere dall'annualità di imposta 2007, per i fabbricati non accatastati, ma iscrivibili in categoria D), non è più possibile riferirsi alle rendite presunte ex art. 5, comma 4, cit. ed il Comune non ha più il potere di provvedere ex art. 11, comma 3, cit. "alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero di provvedere all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione", quanto meno con riferimento al criterio della rendita presunta.» La l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, disponeva che «I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.» La decisione della CTR, quindi, è censurabile laddove ha ritenuto equiparabile alla dichiarazione ICI di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, la comunicazione proveniente dal Geom. Galati , adempimento riconducibile alla collaborazione , da parte del contribuente, nell’attività di controllo e liquidazione, comeprevisto dall’art. 11, comma 3, d.lgs. 504 del 1992 (“3. Ai fini dell'esercizio dell'attivit à di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere attie documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti .”), non già agli obblighi dichiarativigravanti sul soggetto passivo dell’imposta ( v. Cass. n. 2321/2023 , sull’obbligodella dichiarazione ICI successivamente venuto meno ) . Secondo la decisione impugnata, grazie a questo adempimento collaborativo, non dove va esser e rispettato dal Comune il dettato dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 504del 1992 che , appunto, prevede che l’imposta debba essere corrisposta secondo il valore contabile per i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto e, conseguentemente, privi di rendita catastale, partendo dal costo di acquisto originario o dal costo complessivo per la costruzione e stratificando anno per anno le spese incrementative sostenute , rivalutando gli importi con i coefficienti aggio rnati annualmente con decreto ministeriale. Siffatta conclusione non appare condivisibile proprio perché la base imponibile dell'imposta è stata determinata in base ad una rendita provvisoria con criteri diversi da quelli previsti dalla legge e che, come già detto, sono enucleabilidalla richiamata disposizione (art. 5, comma 3, cit.), per cui neppure può attribuirsi rilievo al fatto che il valore di stima fosse stato desunto da una fonte tecnica, qual è quella de gli accertamenti condotti d a l Geom. Galati , incaricato della procedura di accatastamentodell’immobile. L'omessa o parziale dichiarazione ICI non può mai costituire un impedimento al riconoscimento della imponibilità dell’immobile non iscritto in catastoe, nel caso di specie, il mancato accatastamento è stato determinato da una mancanza del contribuente atteso che la società OTAM non ha provveduto a denunciare (tempestivamente) al Catasto il realizzato “Pontile”. E poiché il giudizio tributario non si connota come un giudizio di mera "impugnazione-annullamento", bensì come un giudizio di "impugnazione- merito", in quanto non finalizzato soltanto alla eliminazione del l'atto impugnato, ma diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, con quantificazione della pretesa erariale, la sentenza impugna deve essere cassata, in relazione ai mezzi accolti, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, cui va rimessa la causa , ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod.proc.civ., dovrà procedere a nuovo esame della controversia, attendendosi ai principi di diritto di cui sopra, per determinare la corretta misura dell’imposta richiesta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte, accoglie il secondo ed ilterzo motivo, rigetta il primo motivo , cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria d