CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 10157/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natot il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione (difetto di valida nomina di difensore), l'istanza avanzata dal difensore di fiducia nominato da Tanta IONITA, convivente more uxorio di Tiberiu GUARDIAN, allo stato latitante, per ottenere, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., la declaratoria di non esecutività della sentenza n. 5161/22 emessa, nei confronti del GUARDIAN, dal suddetto Tribunale in data 14 novembre 2022; VISTO il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 96 e 159 cod. proc. pen.; CONSIDERATO che la facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale, ed essendo, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica (tra le più recenti, Sez. 3, n. 16140 del 22/12/2022, dep. 2023, Bahbah, Rv. 284365 - 01); che il giudice dell'esecuzione ha fatto conforme applicazione dell'enunciato principio al caso di specie, essendo il GUARDIAN latitante; RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato in diritto; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il