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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 23269/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e dimora abituale per la durata di anni tre, imponendo il versamento di una cauzione di tremila euro.

Il giudizio di pericolosità sociale del Collufio veniva fondato sui seguenti elementi: - una serie di furti in abitazione (sette consumati e due tentati) commessi in [OSCURATO:PERSONA] dal settembre al dicembre 2020 utilizzando auto di provenienza furtiva con targhe false di cui il predetto aveva la disponibilità già dall'agosto 2020, con imputazione di riciclaggio della vettura e di illecita detenzione e porto di revolver, sottratto nel corso dei furti in abitazione.

Fatti commessi nell'ambito di attività di un'associazione per delinquere della quale veniva indicato come capo, promotore ed organizzatore; - un tentato furto in abitazione del 26/8/2019; - la segnalazione di tentato furto in abitazione del febbraio 2013; - una violazione edilizia del 2013.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso tale decreto, contestando l'abitualità ed attualità della condotta su cui era stato fondato il giudizio di pericolosità, ed assumendo, pertanto, che la misura era stata applicata nel difetto dei presupposti di legge, in quanto la devianza dello stesso aveva avuto un periodo circoscritto di circa due mesi, che non consentiva di presumere che il ricorrente vivesse abitualmente di proventi di reato, ed essendo stata omessa dal Tribunale la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa.

3. Con decreto del 27/11/2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma del decreto impugnato, ha ridotto ad anni due la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno inflitta al Collufio, confermando nel resto il decreto impugnato.

4. Avverso la decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Collufio deducendo, con unico motivo di gravame, la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per avere questo valorizzato in termini di decisività fatti del 2013 che non avevano mai superato la soglia del sospetto investigativo, ed altresì per la mera apparenza della motivazione sia in ordine al requisito dell'abitualità della condotta che in ordine alla riconducibilità a traffici illeciti del reperimento dei fondi necessari al proprio mantenimento; infine, per non aver valutato l'attualità della pericolosità del ricorrente nella giusta continenza temporale e con informazioni aggiornate.5.

Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti.

2. Nel procedimento di prevenzione, infatti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10/3 dlgs 159/2011 (e art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246 che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).

Nell'interpretazione costituzionalmente orientata che di tale limite ormai viene data da questa Corte di legittimità, viene ritenuta inesistente o meramente apparente la motivazione che ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 - dep. 01/08/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080), ma il provvedimento impugnato non incorre in tale omissione, atteso che la Corte di appello di Torino si è confrontata con tutti gli argomenti addotti dal ricorrente.

Va premesso, infatti, che in tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (cfr. Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Rv. 271372 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da vizi l'inquadramento del proposto quale soggetto abitualmente dedito ai delitti contro il patrimonio desunto da una serie di sentenze di condanna e da numerosi procedimenti penali pendenti nell'ambito dei quali lo stesso era stato più volte arrestato, anche in esecuzione di provvedimenti cautelari).

In coerenza con tale principio la Corte territoriale ha valutato anche alcuni fatti del 2005 e del 2013, evidenziando non essere noto l'esito dei procedimenti ad essi relativi e rilevando, però, che il Collufio risulta confesso in ordine all'asportazione di attrezzi da un circolo del Golf, nel 2005, ed è stato oggetto di individuazione fotografica con riferimento al tentato furto del 2013.

Nonostante ciò, peraltro, la Corte ha ritenuto che, "anche a voler prescindere da tali fatti", un ulteriore tentato furto del 2019, con i reati ad esso connessi, assume rilievo per le modalità esecutive sovrapponibili a quelle dei reati commessi nel 2020, in quanto si trattava di fatto commesso lontano del luogo di residenza, con rinvenimento di arnesi atti allo scasso, materiale per il travisamento e guanti per evitare impronte, il cui uso è risultato abituale nei fatti successivi, spray urticante e targhe contraffatte. - In relazione a tali reati lucrogenetici il Collufio era stato ammesso alla prova per sei mesi, con successiva sentenza di non luogo a procedere dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per esito favorevole della stessa, e però già nel mese successivo aveva chiesto ad un vigile del fuoco di provvedere alla "bonifica" della sua autovettura.

La sequenza temporale di tali significativi episodi ha portato la Corte di appello a svalutare gli apprezzamenti ed i tre encomi ricevuti dal ricorrente dalla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] ove era detenuto, in epoca immediatamente successiva al deposito del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, in quanto immediatamente seguiti dai furti commessi il 21/9/2020, il 23/9/2020, il 31/10/2020 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione ai quali è confesso.

Trattandosi di motivazione che, lungi dal presentarsi come meramente apparente, si è confrontata con tutti gli argomenti addotti dal ricorrente, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

3. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 4 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] LuciaT1mperiali Geppino R DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e dimora abituale per la durata di anni tre, imponendo il versamento di una cauzione di tremila euro. Il giudizio di pericolosità sociale del Collufio veniva fondato sui seguenti elementi: - una serie di furti in abitazione (sette consumati e due tentati) commessi in [OSCURATO:PERSONA] dal settembre al dicembre 2020 utilizzando auto di provenienza furtiva con targhe false di cui il predetto aveva la disponibilità già dall'agosto 2020, con imputazione di riciclaggio della vettura e di illecita detenzione e porto di revolver, sottratto nel corso dei furti in abitazione. Fatti commessi nell'ambito di attività di un'associazione per delinquere della quale veniva indicato come capo, promotore ed organizzatore; - un tentato furto in abitazione del 26/8/2019; - la segnalazione di tentato furto in abitazione del febbraio 2013; - una violazione edilizia del 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso tale decreto, contestando l'abitualità ed attualità della condotta su cui era stato fondato il giudizio di pericolosità, ed assumendo, pertanto, che la misura era stata applicata nel difetto dei presupposti di legge, in quanto la devianza dello stesso aveva avuto un periodo circoscritto di circa due mesi, che non consentiva di presumere che il ricorrente vivesse abitualmente di proventi di reato, ed essendo stata omessa dal Tribunale la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa. 3. Con decreto del 27/11/2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma del decreto impugnato, ha ridotto ad anni due la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno inflitta al Collufio, confermando nel resto il decreto impugnato. 4. Avverso la decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Collufio deducendo, con unico motivo di gravame, la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per avere questo valorizzato in termini di decisività fatti del 2013 che non avevano mai superato la soglia del sospetto investigativo, ed altresì per la mera apparenza della motivazione sia in ordine al requisito dell'abitualità della condotta che in ordine alla riconducibilità a traffici illeciti del reperimento dei fondi necessari al proprio mantenimento; infine, per non aver valutato l'attualità della pericolosità del ricorrente nella giusta continenza temporale e con informazioni aggiornate.5. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti. 2. Nel procedimento di prevenzione, infatti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10/3 dlgs 159/2011 (e art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246 che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Nell'interpretazione costituzionalmente orientata che di tale limite ormai viene data da questa Corte di legittimità, viene ritenuta inesistente o meramente apparente la motivazione che ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 - dep. 01/08/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080), ma il provvedimento impugnato non incorre in tale omissione, atteso che la Corte di appello di Torino si è confrontata con tutti gli argomenti addotti dal ricorrente. Va premesso, infatti, che in tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (cfr. Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Rv. 271372 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da vizi l'inquadramento del proposto quale soggetto abitualmente dedito ai delitti contro il patrimonio desunto da una serie di sentenze di condanna e da numerosi procedimenti penali pendenti nell'ambito dei quali lo stesso era stato più volte arrestato, anche in esecuzione di provvedimenti cautelari). In coerenza con tale principio la Corte territoriale ha valutato anche alcuni fatti del 2005 e del 2013, evidenziando non essere noto l'esito dei procedimenti ad essi relativi e rilevando, però, che il Collufio risulta confesso in ordine all'asportazione di attrezzi da un circolo del Golf, nel 2005, ed è stato oggetto di individuazione fotografica con riferimento al tentato furto del 2013. Nonostante ciò, peraltro, la Corte ha ritenuto che, "anche a voler prescindere da tali fatti", un ulteriore tentato furto del 2019, con i reati ad esso connessi, assume rilievo per le modalità esecutive sovrapponibili a quelle dei reati commessi nel 2020, in quanto si trattava di fatto commesso lontano del luogo di residenza, con rinvenimento di arnesi atti allo scasso, materiale per il travisamento e guanti per evitare impronte, il cui uso è risultato abituale nei fatti successivi, spray urticante e targhe contraffatte. - In relazione a tali reati lucrogenetici il Collufio era stato ammesso alla prova per sei mesi, con successiva sentenza di non luogo a procedere dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per esito favorevole della stessa, e però già nel mese successivo aveva chiesto ad un vigile del fuoco di provvedere alla "bonifica" della sua autovettura. La sequenza temporale di tali significativi episodi ha portato la Corte di appello a svalutare gli apprezzamenti ed i tre encomi ricevuti dal ricorrente dalla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] ove era detenuto, in epoca immediatamente successiva al deposito del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, in quanto immediatamente seguiti dai furti commessi il 21/9/2020, il 23/9/2020, il 31/10/2020 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione ai quali è confesso. Trattandosi di motivazione che, lungi dal presentarsi come meramente apparente, si è confrontata con tutti gli argomenti addotti dal ricorrente, il ricorso deve ritenersi inammissibile. 3. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] LuciaT1mperiali Geppino R DE
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