CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCE/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Lecce, con ordinanza 24 luglio 2023, ha rigettato l'istanza di autorizzazione all'ampliamento degli orari di allontanamento dal domicilio avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla detenzione domiciliare con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 30 aggio 2023. 2. L'atto di reclamo, sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva trasmesso dal Tribunale di sorveglianza a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non trattandosi di provvedimento reclamabile. 3. Il difensore non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre