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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 1991

Cassazione n. 06685/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]) E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 10.329,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso ad Adelfia il 2 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nel giudizio di merito, imponeva di escludere la condizione di buona fede di [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui aveva omesso di comunicare l'acquisto di un'unita immobiliare, effettuato unitamente alla moglie, ubicata ad Adelfia, in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 14. [OSCURATO:PERSONA] che il giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici, pur soggetti ad un regime di pubblicità, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri» (Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, Mazzagatti, Rv. 256655 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]) E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 10.329,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso ad Adelfia il 2 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nel giudizio di merito, imponeva di escludere la condizione di buona fede di [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui aveva omesso di comunicare l'acquisto di un'unita immobiliare, effettuato unitamente alla moglie, ubicata ad Adelfia, in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 14. [OSCURATO:PERSONA] che il giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici, pur soggetti ad un regime di pubblicità, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri» (Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, Mazzagatti, Rv. 256655 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
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