CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 23187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27486/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di massima riduzione della pena per il delitto tentato. In particolare, evidenzia che la richiesta difensiva era stata formu- lata con riferimento al capoverso dell'art. 56 cod. pen. e non ai sensi del successivo terzo comma, che disciplina l'ipotesi della desistenza volontaria. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e afferiscono al trat- tamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di ritenere che la pena per l'ipotesi tentata, determinata dal giudice in di primo grado in sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa, sia del tutto adeguata al fatto, in particolare alle modalità dell'azione, al concorso di tre persone e al danno che è stato provocato al proprietario del cancello, che è stato danneggiato. E che la pena, inoltre, abbia correttamente tenuto conto anche dei precedenti dell'imputato, che non è nuovo alla violazione della legge penale, avendo riportato condanne anche di una certa N. 27486/2022 R.G. gravità, risultando precedenti per favoreggiamento della prostituzione ( 2006), falso ( 2007), accesso abusivo a sistema informatico, guida senza patente ( 2010). In tale contesto, osserva il provvedimento imputato che la condotta tenuta dall'imputato, che ha consentito di trovare i complici, è già stata valutata in rela- zione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per la Corte torinese il fatto è grave, non trattandosi di fatto estemporaneo, ma organizzato, con partecipazione di uomini e mezzi. Viene evidenziato, inoltre, che il fatto si è arrestato in una prima fase soltanto a causa dello scattare dell'allarme, che ha costretto l'imputato e i complici a scap- pare e, in una prima fase, a nascondersi o scappare in luoghi differenti. Alla luce del luogo preso di mira, in orario notturno e per l'organizzazione di mezzi predisposta, la pena -osservano i giudici del gravame del merito- non può essere contenuta nel minimo assoluto e la riduzione per il tentativo non può essere massima. 21. La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato, il momento in cui la realizzazione del reato si interrompe è elemento di non dirimente rilevanza ai fini della valutazione della gravità del fatto - dipendendo da circostanze del tutto estranee alla volontà dell'agente - e non esaurisce l'ambito dei parametri commisurativi di cui il giudice deve tenere conto nell'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 56 cod. pen. (così Sez. 5, n. 40903 del 11/10/2022, D'Auria, Rv. 283805 nella cui motivazione, la Corte ha ritenuto esente da censure la denegata applicazione nella massima estensione della riduzione sanzionatoria per il tentativo, in ragione della ritenuta gravità com- plessiva del fatto, desunta dalla violenza dell'azione e dalla pericolosità dell'impu- tato). 5 Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- m