CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 23287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime differenziato, avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza, riguardante una missiva inviata ad un coimputato, in cui lamentava la mancata risposta ad altra missiva risultante mai inviata. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 18-ter, comma quinto, ord. pen., per non essere state comu- nicate al reclamante le ragioni del rigetto, funzionali ad assicurare il diritto di impugnazione previsto dal successivo sesto comma della citata disposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. L'interpretazione dei commi cinque e sei dell'art. 18-ter O.P. deve essere innanzitutto fedele al tenore letterale della norma, che, in caso di tratteni- mento della corrispondenza, dispone che "il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati" (disposizione ribadita dall'art. 38, comma 10, reg. es. Ord. pen.). A seguito di ciò, il sesto comma prevede la possibilità di proporre reclamo, secondo la procedura prevista dall'art. 14-ter, in un procedimento che vede come parti necessarie il difensore e il Pubblico ministero (art. 14-ter, comma 3, 0.P.). 1.2. In materia si registrano due orientamenti di questa Corte: da un lato si è affermato che al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità delle ragioni del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previsto dall'art. 18- ter, comma quinto, ord. pen., deve essere garantita la possibilità di prendere visione del provvedimento stesso, tramite la sua integrale notifica al detenuto, ovvero consentendogli di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua adozione (Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638); dall'altro si è ritenuto che «In tema di ordinamento penitenziario, al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità del provvedimento di trattenimento della corrispon- denza, previste dall'art. 18-ter, comma quinto, ord. pen., non è necessaria la notifica integrale dell'atto, essendo, invece, sufficiente che all'interessato sia comunicata la sua avvenuta adozione, a seguito della quale lo stesso, o il suo difensore, potrà chiedere il rilascio di copia del provvedimento in funzione dell'eventuale reclamo ai sensi dell'art. 18-ter, comma sesto, ord. pen.» (Sez. 1, n. 14871 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 278978). In quest'ultima pronuncia si è rilevato che « ... a mente dell'art. 18-ter, comma 5, Ord. pen., il detenuto o l'internato deve essere immediatamente informato della emissione del relativo provvedimento. Ciò, tuttavia, non significa che il provvedimento debba essere necessariamente notificato nella sua interezza all'interessato, atteso che le esigenze di conoscibilità dell'atto paiono adeguatamente soddisfatte con la previsione della comunicazione dell'avvenuta adozione di esso. E a partire da tale comunicazione, il detenuto o l'internato, così come il suo difensore, può chiedere di avere accesso al provvedimento e ottenerne copia. Infatti, il riconoscimento, da parte dell'art. 18-ter, comma 6, Ord. pen., del diritto di proporre eventuale reclamo avverso il provvedimento di trattenimento, ovviamente articolando censure specifiche in relazione agli ipotizzati profili di illegittimità, comporta, sul piano logico, che l'atto in questione debba essere accessibile all'interessato e al suo Difensore». Sullo specifico punto dell'estensione del dovere informativo incombente sull'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza, risulta preferibile attenersi a detta pronuncia, poiché rispettosa sia del tenore letterale dell'art. 18-ter 0.P., che della sua collocazione sistema- tica, permettendo di raccordare funzionalmente il quinto al sesto comma, ferma restando la doverosa motivazione del provvedimento di trattenimento e la necessità di rilasciarne copia a richiesta dell'interessato o del suo difensore, onde assicurare il pieno diritto di impugnazione del reclamante. 1.3. Pertanto, deve rilevarsi che nel caso di specie tale dovere informativo è stato correttamente assolto mediante la comunicazione al detenuto dell'emissione di un provvedimento di trattenimento della corrispondenza, così da renderlo edotto della situazione e da consentirgli di chiedere copia del medesimo per le sue eventuali determinazioni. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore I