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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42009/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione che sarebbe carente dell'elemento soggettivo, oltre ad essere riproduttivo di identica censura adeguatamente confutai:a dalla Corte di appello, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la decisione ha spiegato le ragioni della consapevolezza del Sau di essere sottoposto a misura cautelare domiciliare e di essersi volontariamente allontanato; che infatti la Corte di merito evidenzia che la misura cautelare era stata disposta e letta all'udienza di convalida dell'arresto allorché Sau dava il consenso all'applicazione del c.d. braccialetto elettronico; che, pertanto, logica risulta la parte della decisione che ha giudicato inverosimile la spiegazione fornita in sede di interrogatorio allorché affermava di pensare di essere sottoposto al solo divieto di dimora (misura applicata invece prima di a quella in concreto violata), nonostante l' applicazione del dispositivo elettronico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione che sarebbe carente dell'elemento soggettivo, oltre ad essere riproduttivo di identica censura adeguatamente confutai:a dalla Corte di appello, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la decisione ha spiegato le ragioni della consapevolezza del Sau di essere sottoposto a misura cautelare domiciliare e di essersi volontariamente allontanato; che infatti la Corte di merito evidenzia che la misura cautelare era stata disposta e letta all'udienza di convalida dell'arresto allorché Sau dava il consenso all'applicazione del c.d. braccialetto elettronico; che, pertanto, logica risulta la parte della decisione che ha giudicato inverosimile la spiegazione fornita in sede di interrogatorio allorché affermava di pensare di essere sottoposto al solo divieto di dimora (misura applicata invece prima di a quella in concreto violata), nonostante l' applicazione del dispositivo elettronico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 42009/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris