Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 16161/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 181 D.Ivo 42/2004 e agli artt. 55, 1161 cod. nav., essendo cessata la permanenza del reato edilizio con la definitiva ultimazione dei lavori di costruzione di un vano tecnico a servizio dell'abitazione sita al primo piano, avvenuta nel 2011.

Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che i lavori edilizi in contestazione, se non ancora in corso al momento del sopralluogo effettuato dai vigili urbani in data 2:3/12/2016, erano terminati poco prima di quella data, posto che erano stati rinvenuti in loco contenitori e attrezzi riconducibili a lavori edili.

Il giudice, altresì, ha precisato che gli abusi edilizi sono consistiti nella realizzazione di un secondo piano composto da tre vani e servizio igienico, e non di un vano tecnico, pertanto, ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale avrebbe dovuto inferirsi una data antecedente di realizzazione del manufatto, non concernesse le opere in contestazione.

E' stata, quindi, correttamente esclusa la prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di appello.

L'inammissibilità del ricorso preclude, d'altronde, la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado (Sez.

U, Aiello, Rv.268966).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 181 D.Ivo 42/2004 e agli artt. 55, 1161 cod. nav., essendo cessata la permanenza del reato edilizio con la definitiva ultimazione dei lavori di costruzione di un vano tecnico a servizio dell'abitazione sita al primo piano, avvenuta nel 2011. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che i lavori edilizi in contestazione, se non ancora in corso al momento del sopralluogo effettuato dai vigili urbani in data 2:3/12/2016, erano terminati poco prima di quella data, posto che erano stati rinvenuti in loco contenitori e attrezzi riconducibili a lavori edili. Il giudice, altresì, ha precisato che gli abusi edilizi sono consistiti nella realizzazione di un secondo piano composto da tre vani e servizio igienico, e non di un vano tecnico, pertanto, ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale avrebbe dovuto inferirsi una data antecedente di realizzazione del manufatto, non concernesse le opere in contestazione. E' stata, quindi, correttamente esclusa la prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di appello. L'inammissibilità del ricorso preclude, d'altronde, la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, Aiello, Rv.268966). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 16161/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris