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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 00897/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, pur nell'asserita assenza dell'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie de qua, è manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte d'appello (come emerge, in particolare, dalla pag. 3 dell'impugnata sentenza) ha espresso una motivazione esente da vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esplicando le non illogiche ragioni di fatto e di diritto poste alla base del suo convincimento in merito alla configurabilità, nel contegno posto in essere dal ricorrente, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui alla fattispecie di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., così conformandosi ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, pur nell'asserita assenza dell'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie de qua, è manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte d'appello (come emerge, in particolare, dalla pag. 3 dell'impugnata sentenza) ha espresso una motivazione esente da vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esplicando le non illogiche ragioni di fatto e di diritto poste alla base del suo convincimento in merito alla configurabilità, nel contegno posto in essere dal ricorrente, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui alla fattispecie di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., così conformandosi ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 00897/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris