CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 39031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso straordinario e la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e FRancesco Dassano, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri comuni di- fensori, propongono ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità n. 2933/2021, pronunciata il 23/11/2020 e depositata il 25/1/2021, che ha di- chiarato inammissibile il ricorso da loro proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Torino nella parte in cui dispone la confisca per equivalente del profitto del reato e con rinvio al fine di valutare la possibilità di mantenere la confisca diretta. 2. Per i ricorrenti la Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità avrebbe dichiarato l'inammissibilità del ricorso, fondando il proprio convincimento su un errore di fatto, laddove ha ritenuto che fosse passata in giudicato la sentenza 14/3/2019 della Corte di Appello di Torino. Evidenziano in proposito che tale sentenza non era divenuta irrevocabile come attestato dalla certificazione rilasciatagli il 21/7/2021 dal Responsabile della Can- celleria della Prima Sezione della Corte d'Appello di Torino. La sentenza predibattimentale del 14/3/2019 con cui la Corte torinese in par- ziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i reati loro ascritti estinti per intervenuta pre- scrizione confermando nel resto la sentenza impugnata non era divenuta irrevo- cabile il 5/4/2019, in quanto la notifica era stata eseguita esclusivamente presso lo studio del difensore non domiciliatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non presso i do- micili eletti presso le rispettive abitazioni da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]- mela Doris. A questi ultimi -prosegue il ricorso- la sentenza in questione è stata notificata presso il domicilio eletto in data 12-15 marzo 2021e il 29/3/2021 è stato interposto ricorso per Cassazione il 29/3/2021, che il difensore ricorrente assume essere ancora pendente. L'avere ritenuto erroneamente che la sentenza del 14/3/2019 fosse passata in giudicato avrebbe indotto in errore la Terza Sezione Penale di questa Corte, che era chiamata a pronunciarsi sull'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di Ap- pello di Torino aveva promosso d'ufficio incidente di esecuzione per confermare le disposte confische. 3. Nei termini di legge- ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 15/9/2022 sono state rasse- gnate le conclusioni nell'interesse dei ricorrenti a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.4. I proposti ricorsi straordinari sono inammissibili. 5. Ed invero, lo strumento adottato è limitato al caso in cui la Corte di Cassa- zione sia incorsa in un errore di fatto e la storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, impongono di ribadire che l'errore di fatto che può dare luogo ex art. 625bis cod. proc. pen. all'annulla- mento della sentenza della Corte di Cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte regolatrice nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che siano connotati dall'influenza esercitata sulla deci- sione. In altri termini, l'inesatta percezione di quei dati processuali e il loro svisa- mento deve essere tale da poter affermarsi che senza quelli si sarebbe pervenuti ad una sentenza diversa da quella che è stata adottata (così sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012, rv. 253105; cfr. Sez. Un. n. 16103/2002). E ancora di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la de- cisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. Un„ n. 18651 del 26.3.2015, Moroni, rv. 263686). L'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625bis cod. proc. pen.: /. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ri- cavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art.395 c.p.c., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanto nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare"; 2. deve assumere "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tra- dursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità"; 3. non deve essere un errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità; 4. non deve consistere in un errore già com- messo, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - se- condo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. 6. Ebbene, nel caso in esame, la doglianza proposta non appare inquadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato in quanto che non si è verificato alcun errore percettivo da parte della Cassazione con la sentenza n. 2933/2021, perchè l'irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Torino del 14/3/2019 era all'epoca oggetto di attestazione da parte di quell'Ufficio, come riconoscono gli stessi ricorrenti. Pertanto era tale attestazione ad essere erronea, come ricono- sciuto dal suo annullamento in data 21/7/2021 dalla cancelleria della Corte di ap- pello torinese, ovvero otto mesi dopo la decisione della Corte cli Cassazione. In ogni caso, dirimente ai fini della inammissibilità dell'odierno ricorso è la circostanza che la sentenza 2933/21 della Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione è stata pronunciata su ricorso degli odierni ricorrenti contro l'ordinanza della Corte di Appello di Torino del 10/10/2019 in cui si faceva chiaro riferimento all'irrevocabilità in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della sentenza della medesima Corte del 14/3/2019. Ebbene, nel contraddittorio dinanzi al giudice dell'esecuzione prima, e poi in sede di ricorso per cassazione dinanzi alla Terza Sezione Penale gli odierni ricorrenti avrebbero potuto contestare l'erroneità di tale affermazione. Ma non lo hanno fatto. 7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno