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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16764/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] per non avere adempiuto all'obbligo di restituzione cui il beneficio era condizionato; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio (1) di motivazione quanto alla mancata indicazione del termine entro il quale adempiere nella sentenza di cognizione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice dell'esecuzione si è conformato ai principi espressamene contenuti in Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01per cui i nel caso in cui il termine non è fissato nella sentenza e non viene successivamente stabilito/ questo coincide con quello di cui all'art. 163 cod. proc. pen. et se il condannato non ha adempiuto entro tale termine/ la sospensione deve essere revocata; ciò, peraltro, considerato, nel caso in esame il beneficio era condizionato a un obbligo determinato di restituzione di quanto sottratto, eventualmente anche per equivalente, per cui ogni questione circa l'impossibilità di adempiere (peraltro formulata in temini astratti e generici) risulta del tutto inconferente, soprattutto ove giustificata con la sopravvenuta morte della persona offesa; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eui-o tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] per non avere adempiuto all'obbligo di restituzione cui il beneficio era condizionato; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio (1) di motivazione quanto alla mancata indicazione del termine entro il quale adempiere nella sentenza di cognizione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice dell'esecuzione si è conformato ai principi espressamene contenuti in Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01per cui i nel caso in cui il termine non è fissato nella sentenza e non viene successivamente stabilito/ questo coincide con quello di cui all'art. 163 cod. proc. pen. et se il condannato non ha adempiuto entro tale termine/ la sospensione deve essere revocata; ciò, peraltro, considerato, nel caso in esame il beneficio era condizionato a un obbligo determinato di restituzione di quanto sottratto, eventualmente anche per equivalente, per cui ogni questione circa l'impossibilità di adempiere (peraltro formulata in temini astratti e generici) risulta del tutto inconferente, soprattutto ove giustificata con la sopravvenuta morte della persona offesa; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eui-o tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 16764/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris