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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 39423/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, ha confermato la sentenza del 7 giugno 2023 del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1.

L. fall., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorrente ha ulteriormente argomentato con memoria del 24 settembre 2024; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale, del travisamento della prova e del vizio di motivazione in relazione all'attribuita qualifica di amministratore di fatto, sono inammissibili in quanto, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, invocano un'inammissibile rivalutazione degli elementi probatori e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato); - che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta il vizio della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla circostanza della consegna di titoli in bianco da parte dell'amministratore al ricorrente e il loro conseguente riempimento e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione delle pene accessorie, sono inammissibili in quanto risultano prospettati solo in questa sede; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 settembre 2024 Il igliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, ha confermato la sentenza del 7 giugno 2023 del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1. L. fall., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorrente ha ulteriormente argomentato con memoria del 24 settembre 2024; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale, del travisamento della prova e del vizio di motivazione in relazione all'attribuita qualifica di amministratore di fatto, sono inammissibili in quanto, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, invocano un'inammissibile rivalutazione degli elementi probatori e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato); - che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta il vizio della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla circostanza della consegna di titoli in bianco da parte dell'amministratore al ricorrente e il loro conseguente riempimento e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione delle pene accessorie, sono inammissibili in quanto risultano prospettati solo in questa sede; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il igliere estensore
Sentenza Cassazione n. 39423/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris